TACHIGRAFO DIGITALE
Il tachigrafo è un apparecchio di controllo installato su alcune tipologie di mezzo di trasporto al fine di indicare, registrare e memorizzare in modo automatico i dati relativi alla marcia del veicolo e all’attività del conducente (velocità, distanze percorse, tempi di guida, pause di lavoro). Le norme comunitarie (Regolamenti CE 2135/98 e 561/2006) prevedono l’obbligo di equipaggiamento con tachigrafo omologato per:
- tutti i veicoli adibiti al trasporto merci, se di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate;
- tutti i veicoli adibiti al trasporto passeggeri atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso.
I tachigrafi finora installati erano di tipo analogico e registravano i dati su un supporto cartaceo; la relativa facilità di manomissione dei dati registrati ha reso però indispensabile l’adozione di apparecchiature più evolute ed affidabili, i tachigrafi digitali. La loro installazione, resa obbligatoria dal 1° Maggio 2006 sui veicoli di nuova immatricolazione dotati delle caratteristiche precedentemente definite, è altresì obbligatoria sui mezzi di trasporto immatricolati successivamente al 1° gennaio 1996 qualora sia necessario sostituire il vecchio apparecchio, e che siano:
- di peso superiore alle 12 tonnellate, se adibiti al trasporto merci;
- di peso superiore alle 10 tonnellate, se adibiti al trasporto persone.
A seguito dell’introduzione del tachigrafo digitale non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni per l’installazione e la riparazione di cronotachigrafi analogici; pertanto, le autorizzazioni rilasciate in precedenza restano valide solo per tale tipo di apparecchiature.
I Centri tecnici per l’installazione, il montaggio, la riparazione dei tachigrafi digitali devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario. Essi sono autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale degli Uffici Metrici delle Camere di Commercio per l’espletamento dell’esame tecnico preventivo.
L’autorizzazione è specifica per i tachigrafi di ciascun fabbricante e un Centro può richiedere varie autorizzazioni per i tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi.
CARTE TACHIGRAFICHE
Connesso all’installazione del tachigrafo digitale è l’utilizzo delle carte tachigrafiche, che vengono rilasciate dalle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 3 del Decreto 31 Ottobre 2003, n. 361. Esse sono di quattro tipi:
- Carta del conducente: di colore bianco, registra tutte le attività dell´autista per un periodo di almeno 28 giorni; ha una validità di 5 anni.
modello per il rilascio e documentazione da allegare.
- Carta dell´azienda: di colore giallo, permette di leggere i dati registrati nella memoria del cronotachigrafi; ha una validità di 5 anni.
modello per il rilascio
- Carta dell´autorità di controllo: di colore blu, permette anch´essa di controllare i dati registrati sul cronotachigrafi; ha una validità di 5 anni:
modello per il rilascio
- Carta dell´officina: di colore rosso, è utilizzata per la verifica e la manutenzione dell´apparecchio; ha una validità di un anno.
modello per il rilascio
FASI DI RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE
• accettazione istanza:
l´istanza per l´ottenimento della carta tachigrafica può essere presentata presso gli sportelli della Camera di commercio a Sassari, Via Roma 74, compilata, sottoscritta e completa degli allegati richiesti:
• istruttoria:
l´istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli previsti dai regolamenti e dalla normativa, dopodichè i dati dei richiedenti sono immessi nell´applicazione informatica di rilascio delle carte, ove richiesto anche con l´acquisizione a mezzo scanner della foto del titolare
• produzione carta:
i dati immessi sono automaticamente rilevati da un centro operativo di Infocamere, che provvede alla produzione fisica della carta, alla personalizzazione ed alla stampa
• spedizione:
la carta viene consegnata al soggetto che ha presentato l´istanza in una delle seguenti modalità a scelta del richiedente: ritiro allo sportello camerale, inoltro - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all´indirizzo di residenza o ad altro indirizzo menzionato nell´istanza
Le carte tachigrafiche si possono richiedere presso la sede camerale di Via Roma n. 74 rivolgendosi all’ Ufficio firma digitale (Tel 079/2080259) ed utilizzando gli appositi modelli, scaricabili da questa pagina (vedi sopra) nonché dalla sezione modulistica del sito di Unioncamere, sul quale è disponibile una dettagliata sezione informativa su caratteristiche, funzioni e normativa di riferimento.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Il rilascio, il rinnovo e la sostituzione di carta tachigrafica sono soggetti al pagamento di un diritto di segreteria di € 37,00 nel caso di ritiro della carta presso la CCIAA. Tale diritto, pagabile in contanti o mediante c/c postale n. 220079 intestato alla Camera di Commercio di Sassari, è dovuto per il rilascio (prima emissione), il rinnovo per scadenza o modifica dati e la sostituzione per smarrimento o furto delle carte tachigrafiche.
Nel caso di sostituzione entro 6 mesi dalla data di rilascio della carta tachigrafica per difetto della stessa non sono invece applicati diritti di segreteria; oltre tale termine, la sostituzione per difetto è soggetta la pagamento di € 17,00.