|
FUNZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La posta elettronica certificata rappresenta un sistema in grado di garantire il recapito certo del documento, la sua sicurezza ed integrità e l’accertamento della sua provenienza, dando piena validità legale a tutte le comunicazioni che necessitano di ricevute di invio e di consegna. Il sistema è realizzato in totale conformità alle norme sulla trasmissione elettronica dei documenti informatici: il messaggio inviato con la posta elettronica certificata equivale a tutti gli effetti ad una raccomandata. La posta elettronica certificata consente all’utente di:
- accedere in modo sicuro alla propria casella di posta certificata da qualsiasi postazione Internet;
- disporre di ricevute attestanti le diverse fasi di invio, consegna e ricezione dei messaggi;
- richiedere una "notifica di accesso" marcata temporalmente per certificare l'accesso al messaggio da parte del destinatario.
L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può essere rilasciato dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto dal CNIPA. L'elenco è consultabile sul sito web del CNIPA, nella sezione dedicata alla PEC.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DA PARTE DELLE SOCIETA'
Ai sensi dell'art. 16, comma 6*, del D.L. n. 185 del 29/11/2008 (pubblicato in G.U. n. 280 S. O.) convertito con modifiche dalla Lgge n. 2 del 28/01/2009 (pubblicata in G.U. n. 22 del 28/01/2009), le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC DA PARTE DELLE DITTE INDIVIDUALI
L’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante Ulteriori misure per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha esteso alle imprese individuali, a far data dal 20 ottobre 2012, l’obbligo – già previsto per le società (art. 16, co. 6, D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, come modificato dall’art. 37 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35) – di comunicare al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Pertanto,
- a decorrere dal 20 ottobre 2012, le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione devono indicare nella pratica il proprio indirizzo PEC, pena il rifiuto dell’iscrizione stessa (art. 5, co. 1);
- entro il 30 giugno 2013, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, già iscritte alla data del 20 ottobre 2012, sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese della provincia nella quale è ubicata la sede dell'impresa, con successiva domanda di iscrizione, il proprio indirizzo PEC (art. 5, co. 2).
Le imprese che non adempiranno a tale obbligo saranno soggette alla sospensione, per 45 giorni, di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione. Trascorso tale periodo senza che si sia provveduto all’integrazione della pratica d’iscrizione con l’indirizzo PEC, la domanda si intenderà come non presentata. La sola iscrizione e la sola variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento della tariffa generalmente prevista per l’invio di una pratica telematica. L’indirizzo PEC comunicato dall’impresa contestualmente a qualsiasi altro adempimento (ad es.: cambio di attività, cambio di indirizzo della sede dell’impresa individuale, ecc.) comporta, invece, il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria specificamente previsti per l’adempimento principale. La comunicazione della PEC al Registro delle Imprese deve essere effettuata in modalità telematica attraverso i canali della Comunicazione Unica e deve essere sottoscritta digitalmente.
- Nell’ipotesi di comunicazione contestuale all’iscrizione, nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere indicato nel campo “Sede dell’impresa”, dove, oltre all’indirizzo della sede, va indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui vengano utilizzati altri software, l'adempimento si effettua compilando il Riquadro 5 del Modello I1.
- Nell’ipotesi di comunicazione contestuale ad altri adempimenti o con successiva istanza di variazione volta esclusivamente alla comunicazione della PEC, nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere indicato nel campo “Variazione sede dell'impresa”. Nel caso in cui vengano utilizzati altri software, l’adempimento si effettua compilando il Riquadro 5 del Modello I2.
|
Destinatari
|
Imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale.
|
|
Ufficio competente
|
Registro delle Imprese della provincia nella quale è ubicata la sede dell’impresa.
|
|
Riferimenti normativi
|
Art. 5 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 .
|
|
Termine di comunicazione
|
30 giugno 2013
|
|
Soggetti obbligati
|
Titolare dell’impresa individuale.
|
|
Soggetti legittimati
|
Procuratore.
|
|
Firma
|
Firma digitale del soggetto che presenta la domanda (titolare o procuratore).
|
|
Modalità di trasmissione
|
Modalità telematica di Comunicazione Unica: compilazione della relativa modulistica mediante Starweb o altri software compatibili.
|
|
Costi
|
Imposta di bollo: esente
Diritti di segreteria: esente
|
|
Sanzioni
|
Sospensione, per 45 giorni, di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione. Trascorso tale periodo senza che si sia provveduto all’integrazione della pratica di iscrizione con l’indirizzo PEC, la domanda si intenderà come non presentata.
|
OBBLIGO PER IL CURATORE, IL COMMISSARIO GIUDIZIALE E IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI COMUNICARE L’INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE
L'art. 1, comma 19, n. 3, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221), il comma 2bis nel quale si stabilisce che «il curatore, il commissario giudiziale (nominato a norma dell'articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nominato a norma dell'articolo 8 del D.L. 8 luglio 1999 n. 270), a decorrere dal 1° gennaio 2013, «entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata». La comunicazione della PEC al Registro delle Imprese deve essere effettuata, in modalità telematica attraverso i canali della Comunicazione Unica e con sottoscrizione digitale, per ciascuna impresa in cui il curatore, il commissario giudiziale o il commissario liquidatore viene nominato. Per il curatore fallimentare, l’adempimento:
- è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria nell’ipotesi di sentenza di fallimento che non autorizza l’esercizio provvisorio dell’attività**;
- è esente da imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria nella misura di € 10,00 nell’ipotesi di sentenza di fallimento che autorizza l’esercizio provvisorio dell’attività dell’impresa.
N.B. L'adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a quello di cui all'art. 29, comma 4 n. 6, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Pertanto, il curatore fallimentare che si trovi a dover fare una comunicazione di insinuazione al passivo (per la quale è previsto un termine di 15 giorni dall’accettazione), potrà ottemperare all’obbligo della comunicazione della propria PEC nello stesso adempimento, ovviamente rispettando il termine più breve dei 10 giorni dalla nomina. Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile.
_______________
*"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria".
**Nota 4 febbraio 2013 n. 17980 del Ministero dello Sviluppo Economico.
|