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All’Albo Imprese Artigiane sono tenuti ad iscriversi coloro che abbiano per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi con le modalità di cui alla legge quadro per l’artigianato n. 443/85. Per essere definito imprenditore artigiano, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge quadro di cui sopra, lo stesso deve esercitare personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana, nei limiti dimensionali e nelle forme giuridiche previsti dalla legge, può essere svolta anche in forma societaria.
Forme giuridiche previste per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
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impresa individuale
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società in nome collettivo
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società in accomandita semplice
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società a responsabilità limitata con unico socio
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società a responsabilità limitata pluripersonale
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società cooperativa con soci contitolari
In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale; in caso vi siano due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due. Per le S.a.s. è necessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario svolga come prevalente un’attività manuale. Nelle S.r.l. pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve partecipare al lavoro ed avere il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti. I Consorzi e le Società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un’apposita sezione separata. Le S.p.a. e le S.a.p.a. non possono iscriversi nella sezione.
Riferimenti normativi
- Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);
- Legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato);
- Legge 17 agosto 2005 n. 174; Legge 23 dicembre 1970, n. 1142; Legge 14 febbraio 1963, n. 161 (concernenti la disciplina dell'attività di ACCONCIATORE);
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di ESTETISTA);
- Artt. 15 e 16 D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147 (modifiche riguardanti le attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA);
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attività di AUTORIPARAZIONE);
- Legge 25 gennaio 1994 n. 82; D.M. 7 luglio 1997 n. 274 (concernenti la disciplina dell'attività di PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE e SANIFICAZIONE);
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (riordino delle disposizioni in materia di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI all'interno degli edifici);
- D.L. 31 Gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 Aprile 2007 n. 40 (liberalizzazione di alcune attività economiche: PARRUCCHIERE, ESTETISTA, AUTOSCUOLA, PULIZIA, DISINFEZIONE e FACCHINAGGIO).
Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione
Dal 1 aprile 2010, è possibile l'utilizzo della procedura informatica ComUnica per le istanze da presentare all'Albo delle imprese artigiane. Rimane tuttavia la possibilità di presentare le istanze con modalità cartacea (v. sezione Modulistica del sito alla voce "Albo Imprese Artigiane"). In ogni caso, l'utilizzo della procedura informatica consente un risparmio nei diritti di segreteria.
Accedendo al sito www.registroimprese.it è possibile:
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avere informazioni su ComUnica;
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scaricare gratuitamente tutti i software di compilazione della pratica ComUnica;
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seguire lo stato di avanzamento delle pratiche inviate.
la modalità telematica risulta possibile anche con l’utilizzo di STARWEB, applicativo specifico per gli utenti artigiani messo a disposizione da questa Camera gratuitamente.
Per le istruzioni operative per il deposito delle pratiche telematiche delle imprese artigiane clicca qui.
Attività soggette a verifica
Per le seguenti attività occorre essere in possesso dei requisiti di volta in volta previsti dalle norme speciali (v. sopra, paragrafo Riferimenti normativi):
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installatori di impianti: Legge 46/90 così come modificata dal D.M. 37/08;
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autoriparatori: Legge 122/92;
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imprese di pulizia: Legge 82/94 e D.L. 7/07;
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imprese di facchinaggio: D.M. 221/03 art.17 della legge 57/01 D.L. 7/07.
Per ulteriori informazioni clicca MANUALI e MODULISTICA SCIA.
Riconoscimento qualifiche per acconciatori ed estetisti
Con il D.Lgs. n. 147/2012 è stata trasferita ai Comuni la competenza ad effettuare l'accertamento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA. La CPA, pertanto, non rilascia più tale qualifica professionale. Dal 14 settembre 2012, i soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando telematicamente, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP Telematico), una Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUAPP) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.
Commissione Provinciale Artigianato
La Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.), istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge Quadro per l'Artigianato), svolge le funzioni riguardanti la tenuta dell'Albo Imprese Artigiane e l'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, comma 3 della medesima Legge, nonchè gli altri compiti di cui alla L.R. 10 Settembre 1990 n. 41 (Organi di rappresentanza della Regione). E’ costituita con Decreto dell'Assessore Regionale competente e dura in carica cinque anni; presso la medesima opera apposita Segreteria ai sensi dell'art. 15 della citata L.R. 41/1990. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 bis della L.R. 3 maggio 1995, n. 11, che disciplina scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione Autonoma della Sardegna, la Commissione Provinciale per l’Artigianato, costituita con Decreto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio n. 2412 del 9 luglio 2006, è decaduta. La Giunta Regionale - con Deliberazione n° 51/17 del 17 novembre 2009 - ha pertanto disposto la nomina di un Commissario Straordinario (Decreto assessoriale n. 9 del 2 maggio 2013).
Commissario Straordinario: Sig.ra Maria Grazia Masella
Ufficio di Segreteria
Presso l'Albo Imprese Artigiane è costituita la Segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato. E' compito della Segreteria della Commissione:
- curare gli adempimenti relativi all’iscrizione all’Albo, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese artigiane;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;
- curare il rilascio delle certificazioni previste dalla legge;
- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell’Albo;
- provvedere alla predisposizione, all’attuazione ed alla cura delle iniziative delle commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle commissioni stesse.
Segretario Sig.ra Graziella Piras (nominata con Decreto assessoriale n. 3 del 22/03/2012)
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Indirizzo Via Roma n. 74 - 07100 Sassari
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00; il mercoledì pomeriggio ore 15.30-17.00
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Fax 079/278964
Pec
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