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Vidimazione registri di carico e scarico

registri.jpgE' in vigore dal 13 febbraio 2008 il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, contenente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. La parte IV del decreto apporta importanti novità in merito alla gestione dei rifiuti, particolarmente in riferimento alla vidimazione dei registri di carico e scarico. Con decorrenza dal 13 febbraio, infatti, viene previsto che i registri debbano essere vidimati e gestiti dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.
Sino ad ora le Camere di Commercio erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati sia dalle C.C.I.A.A. che dall’Agenzia delle Entrate.

I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri ammontano a € 25,00 da pagare presso lo sportello camerale. Ai registri da vidimare va allegato il modello L2, debitamente compilato.

I registri già attivi in uso presso le imprese possono essere utilizzati, sino ad esaurimento, solo se già vidimati in data antecedente all’entrata in vigore del decreto.

 

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