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Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.
Non sono tenuti al pagamento i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA), come Associazioni o simili.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

 

 

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