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Soggetti esonerati dal pagamento |
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Le imprese individuali non sono più tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione.
Le società ed altri enti collettivi cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
Le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno.
Inoltre:
Le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa.
Le società cooperative poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2544 Cod. Civ. cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento.
Pertanto, a partire dal 2001:
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sono obbligate al pagamento anche le società iscritte negli anni precedenti che al primo gennaio dell'anno di riferimento risultano poste in liquidazione;
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sono obbligate al pagamento anche le società iscritte negli anni precedenti che hanno cessato l'attività;
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la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali con data cessazione attività retroattiva non comporta l'esonero dal pagamento con effetto retroattivo.
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