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N.B.: Si informa che il 12 dicembre 2012 è stata pubblicata sulla G.U. n.49- 1° Serie Speciale- Corte Costituzionale- la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa del decreto legislativo n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. A tal proposito si segnala che la modulistica ed il regolamento ad oggi in uso e pubblicati non tengono conto della modifica di cui sopra. Pertanto non possono essere né applicate le tariffe agevolate per l’obbligatorietà, né sarà possibile usufruire del gratuito patrocinio, disciplinato dall’art.17, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
LA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI E' ORGANISMO DI MEDIAZIONE
La Camera di Commercio di Sassari ha ottenuto l'iscrizione al n. 828 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia. L'Ente camerale è pertanto abilitato a gestire la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali prevista D.Lgs n. 28/ 2010.
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie commerciali e civili, basato su una procedura volontaria e riservata, nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, aiuta le parti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. Il mediatore non è un giudice, ma ha il compito di agevolare il dialogo tra le parti per condurle ad una soluzione condivisa da entrambe, pertanto, nessuna decisione viene loro imposta. Se le parti raggiungono una soluzione, sottoscrivono un accordo del quale possono richiedere l’omologa al Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il D.Lgs. n. 28/2010 prevede 3 tipologie di mediazione:
- obbligatoria, quando il tentativo di mediazione è condizione necessaria per potersi rivolgere al giudice nelle seguenti materie:
- diritti reali (proprietà, abitazione, servitù, usufrutto, ecc.)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione, comodato e affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari e finanziari
- controversie condominiali
- del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
- demandata, quando il giudice che sta già giudicando una controversia invita le parti a tentare la mediazione
- facoltativa, cioè scelta dalle parti.
I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE
- la rapidità dei tempi di risoluzione della controversia perché la procedura deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
- la semplicità del procedimento: è sufficiente presentare una domanda compilando l’apposito modulo e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- l’economicità: i costi sono contenuti e predeterminati da un Tariffario, pertanto sono conoscibili fin dall’inizio della procedura;
- la riservatezza: tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate in alcun modo nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Per avviare la procedura di mediazione occorre compilare l’apposito modulo disponibile presso la segreteria del Servizio o scaricabile via Internet dal sito camerale, nella sezione Modulistica, indicando i propri dati, i dati della parte nei cui confronti si chiede la procedura, l'oggetto della controversia, le ragioni della pretesa e il valore della lite. Si segnala che la Segreteria del Servizio di mediazione invierà tutte le comunicazioni relative alla procedura ai recapiti della parte invitata indicati nella domanda. Nel caso in cui la domanda di mediazione sia presentata da più parti istanti oppure nei confronti di più parti è possibile utilizzare gli appositi moduli aggiuntivi. La domanda di mediazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e la firma autografa della parte istante o di un suo rappresentate - munito di necessaria delega - accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità.
SPESE DELLA PROCEDURA
Al momento del deposito della domanda di conciliazione è previsto il pagamento delle spese di avvio di euro 40,00 + iva al 21% mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera di Commercio di Sassari - Banco di Sardegna Agenzia 3 Sassari - codice IBAN n. IT 40K0101517203000000013701 - causale: spese di avvio mediazione. Le spese di mediazione sono invece corrisposte per intero prima dell'incontro di mediazione - da ciascuna parte che ha aderito al procedimento - in base al valore della lite, secondo quanto previsto dal Tariffario. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. La sussistenza dei presupposti di legge può essere autocertificata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dalla sezione Modulistica
DEPOSITO DELLA DOMANDA
La domanda può essere consegnata direttamente al Servizio, durante gli orari di apertura al pubblico, oppure trasmessa via fax al numero 079274928, per posta ordinaria all’ indirizzo: Camera di Commercio di Sassari - Organismo di Mediazione Via Roma, 74 07100 Sassari, per posta elettronica certificata all’indirizzo:
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. Tutti gli allegati previsti - esclusi i documenti di identità e le attestazioni di pagamento delle spese di avvio - devono essere depositati in tante copie quante sono le controparti, oltre ad una copia per la Segreteria. Ai sensi del DM 180/2010, tutti i documenti depositati in allegato alla domanda saranno messi a disposizione delle parti invitate. Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria del Servizio ne effettua l’istruttoria, verificando la presenza di tutti gli elementi essenziali, e fissa la data dell’incontro di mediazione. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi indicati all’art. 6 del Regolamento oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte istante a provvedere alle dovute integrazioni entro 7 giorni. Qualora la parte non provveda, non si darà seguito alla domanda e si procederà alla sua archiviazione.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà.
REGOLAMENTO, TARIFFE E MODULISTICA
A CHI RIVOLGERSI
ORGANISMO DI MEDIAZIONE:
Tel 079/2080232 - 079/2080236, E-mail:
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