Il Registro delle Imprese

new Nuova modulistica Registro Imprese e Rea: obbligatoria dal 15 settembre 2015

Con Decreto Direttoriale delMinistero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2015,entrato invigore il 15 luglio 2015, sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro imprese per via telematica o su supporto informatico. Tali specifiche sono state recepite nella versione della modulistica Fedra Plus 6.8 e in ComunicaStarweb versione3.5.0
Si comunica inoltre che i programmi informatici realizzati sulla base delle precedenti specifiche tecniche potranno essere utilizzati solamente fino al 14 settembre p.v..
Pertanto, a partire dal prossimo 15 settembre 2015, gli uffici del registro imprese potranno accettare esclusivamente pratiche compilate con i programmi realizzati sulla base delle nuove specifiche tecniche; le pratiche inoltrate al registro imprese redatte utilizzando la modulistica non conforme alle nuove specifiche tecniche saranno bloccate in fase di spedizione.

Il Decreto e la Circolare sono scaricabili dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo http:// www.sviluppoeconomico.gov.it
Il software, con relativa documentazione aggiornata, è scaricabile in aggiunta all’attuale versione, alla consueta pagina “Software” di WebTelemaco e alla sezione Comunica in www.registroimprese.it.
Dal 20/7/2015 è disponibile anche il plug-in di Normalizzazione in versione 1.5.0

AVVISO ALL’UTENZA: NUOVA MODULISTICA INFORMATICA 

Con Decreto direttoriale del 18 ottobre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le specifiche tecniche della nuova modulistica informatica per il deposito delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese e al REA. La nuova modulistica (versione 6.7) è entrata in vigore a partire dal 1° febbraio 2014.

Dal 1° aprile 2014, sarà obbligatorio utilizzare i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software ComUnica Starweb, del software Fedra (FedraPlus 06.70) o altri programmi equivalenti.
Per scaricare la versione aggiornata del software FedraPlus e consultare le novità introdotte, consultare la pagina dedicata di WEBTELEMACO.

Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle imprese: si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio provinciale.
Il Registro delle Imprese fornisce quindi un quadro essenziale della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
 

REGISTRO IMPRESE E REA

Soggetti obbligati all’iscrizione

II Registro delle Imprese è un pubblico registro nel quale si devono iscrivere gli atti e i fatti previsti dalla legge (art. 2188 c.c.).
La disciplina normativa del Registro delle Imprese è dettata dal codice civile (artt. da 2188 a 2202), dall’art. 8 della L. 580/93 e dal D.P.R. 581/95 (Regolamento di attuazione).
Tali norme individuano i soggetti obbligati all’iscrizione, ossia:

Sezione ordinaria
a) imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’art. 2195 c.c.;
b) società in nome collettivo;
c) società in accomandita semplice;
d) società di capitali;
e) società cooperative;
f) società consortili;
g) consorzi con attività esterna;
h) gruppi europei di interesse economico;
i) aziende speciali di enti locali ex. L. 142/90;
j) consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;
k) società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
l) società estere con oggetto principale in Italia;
m) enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale).

Sezione speciale
a) imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
b) piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
c) società semplici.

Vengono inoltre annotate le imprese artigiane.
II D.Lgs. 96/2001 ha inoltre previsto l’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese delle società tra avvocati.


Attenzione (per le imprese individuali)
: al momento della compilazione della modulistica da depositare per l’iscrizione, prima di indicare la sezione nella quale l’impresa individuale deve iscriversi, verificare attentamente se si hanno le caratteristiche dell’ “imprenditore commerciale” (art. 2195 c.c.), iscrivibile nella sezione ordinaria , o di “piccolo imprenditore” (art. 2083 c.c.), iscrivibile con tale qualifica nella sezione speciale del Registro Imprese.

E’ piccolo imprenditore la persona fisica che svolge l’attività con carattere di continuità, prevalentemente con l´apporto del proprio lavoro e di quello dei familiari; eventualmente anche con l´utilizzo di dipendenti, ma in ogni modo con prevalenza del proprio lavoro e di quello dei familiari sia rispetto al lavoro dei dipendenti sia al capitale investito nell´impresa.

E’ imprenditore commerciale la persona fisica che svolge l’attività con carattere di continuità, prevalentemente con l’apporto del capitale e dei dipendenti, eventualmente con l’apporto del proprio lavoro in via residuale.

Esempi di attività che, in genere, possono essere svolte con le caratteristiche dell’imprenditore commerciale e quindi iscrivibili nella sezione ordinaria:

  • gioiellerie, farmacie, minimercati, gestione di beni immobili propri/impresario edile.

Esempi di attività che nella maggior parte dei casi sono svolte con le caratteristiche del piccolo imprenditore e quindi iscrivibili nella sezione speciale:

  • agenti di commercio,agenti di affari in mediazione, addetti all’intermediazione assicurativa, esercizi di vicinato, commercio all’ingrosso, bar.

Oltre all’iscrizione degli atti e dei fatti relativi ai soggetti di cui sopra, sono previsti:
1) l’iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl (L. 310/93);
2) l’iscrizione degli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda (art. 2556 c.c., come modificato dalla L. 310/93);
3) il deposito dei bilanci (per i soggetti individuati dalla legge).

II Repertorio Economico Amministrativo (REA) é un’anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrative, così come previsto dall’art. 8 , punto d) della L. 580/93 e dall’art. 9 del D.P.R. 581/95.