Comunicazione obbligatoria indirizzo PEC al Registro Imprese entro il 29/11/2011
Le società, sia di persone che di capitali, costituite prima del 29/11/2008, devono, se non hanno ancora provveduto, iscrivere il proprio indirizzo di Posta elettronica Certificata al Registro delle Imprese (così come disposto dall’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009). Il 29/11/2011 scade il termine di 3 anni previsto per tale adempimento. Se la società possiede già una PEC, prima di eseguire la comunicazione, è opportuno verificare che la stessa sia ancora valida.
I soggetti legittimati, o nel caso il loro procuratore, dovranno effettuare la richiesta esclusivamente per via telematica mediante Comunicazione Unica, utilizzando il modello ministeriale S2 compilato nel riquadro 5 e soltanto nei campi relativi all’indirizzo PEC. Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma societaria. Per la richiesta di iscrizione non sono dovuti diritti di segreteria o imposta di bollo.
Si sottolinea, infine, che il mancato rispetto del termine del 29 novembre comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell’impresa.
N.B.: con Circolare del 24 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito gli adempimenti cui sono tenute le società soggette a procedure concorsuali. Clicca per scaricare il documento in formato .pdf