Sospensione dell’attività economica ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19
Il D.P.C.M. 22/03/2020, emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevede che non siano sospese le attività produttive, commerciali ed industriali indicate nell’allegato 1 ed individuate sulle base dei codici ATECO, fermo restando per le attività commerciali quanto già disposto dal D.P.C.M. 11/03/2020.
L’elenco delle attività non sospese è stato poi modificato, per lo più in senso ulteriormente restrittivo, dal successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/03/2020.
La durata delle disposizioni emergenziali è fissata fino al 13/04/2020 in virtù della proroga disposta dal D.P.C.M. 01/04/2020.
Indicazioni operative per le imprese:
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le imprese che sospendono l’attività obbligatoriamente, su disposizione dei citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, non devono presentare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
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le imprese che sospendono l’attività volontariamente, per un periodo non superiore a trenta giorni, non devono presentare alcuna comunicazione al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane;
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le imprese che sospendono l’attività volontariamente, per un periodo superiore a trenta giorni, devono presentare la relativa istanza telematica alla Camera di Commercio, completa della comunicazione trasmessa al SUAP competente e del pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, se dovuta.