Comunicazione domicilio digitale al Registro Imprese entro il 1° ottobre
Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC) (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).
La mancata comunicazione comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Le imprese sono invitate a:
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC” disponibile online all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action;
- In alternativa è sempre possibile utilizzare ComUnica – Starweb da parte del titolare o da parte di un soggetto da questo delegato
Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:
consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore (si accede con SPID o CNS);
ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e selezionare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC. |
L’Ufficio del Registro delle Imprese è a disposizione per ogni chiarimento in merito.