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Meccatronica – prorogato al 05 gennaio 2024 il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica

Con il Decreto Milleproroghe   (D.L. 198/2022,  convertito in legge n.14 il 24/2/23)  è  stato prorogato   al 05 gennaio 2024 il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica.

Si ricorda che la Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 distinguendo l’attività di autoriparazione in sole tre sezioni: Meccatronica – Carrozzeria – Gommista. Le precedenti attività relative alle sezioni Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell’unica sezione denominata Meccatronica.

A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”.

Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 4 gennaio 2023, prorogato al 05 gennaio 2024.

Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate dovranno estendere l’abilitazione alla categoria mancante (meccanica – motoristica o elettrauto ) tramite:

  • la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali della durata di 40 ore limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta
    oppure
  • rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.

Si precisa che

  • tali percorsi “ridotti” sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute nonché abilitare l’impresa.
  • a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio per almeno un anno dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni.
    Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.
  • Per le imprese già operanti alla data del 5 gennaio 2013, abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, il preposto alla gestione tecnica con abilitazione limitata alla sola meccanica-motoristica o elettrauto che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 può proseguire l’attività senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l’acquisizione dell’abilitazione alla meccatronica – fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
  • Non è più consentito l’avvio dell’attività per uno solo dei due settori accorpati (meccanica-motoristica o elettrauto). Allo stesso modo non è consentita la nomina di un responsabile tecnico per un solo settore.

Effetti della mancata regolarizzazione
Il decorso del termine del 5 gennaio 2024, senza l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività. In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell’attività da parte dell’impresa/società, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.