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Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri: riaperto fino al 31/12/2019 il termine per comunicare al RI/REA l’aggiornamento della propria posizione

Il comma 1134, lettera b) della legge n. 145/2018* (Legge di bilancio 2019 in vigore dall’1/1/2019), ha riaperto i termini previsti dal D.M 26/10/2011, dall’1/1/2019 e fino al 31/12/2019, entro i quali le imprese che alla data del 12/05/2012 esercitavano l” ‘attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima e spedizione, ed erano iscritte nei ruoli ed elenchi soppressi dal D. Lgs. 59/2010, possono devono aggiornare la propria posizione nel Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo (REA) tramite l’invio di una pratica telematica.
Entro lo stesso termine i soggetti che erano iscritti nei suddetti soppressi ruoli ed elenchi e che alla data del 12/05/2012 non svolgevano l’attività possono iscriversi nell’apposita sezione speciale REA persone fisiche al fine di conservare il requisito abilitante; si precisa che solo tale adempimento, nell’ipotesi di avvio o ripresa dell’attività, consentirà di indicare nella SCIA – quale requisito professionale abilitante – tale iscrizione alla apposita sezione.
Le comunicazioni di aggiornamento o le richieste di iscrizione nella sezione speciale REA persone fisiche presentate al Registro Imprese/REA entro il nuovo termine del 31/12/2019, non saranno pertanto soggette all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per tardivo deposito.
Trascorso inutilmente tale termine, per le imprese attive e che non hanno provveduto all’aggiornamento delle informazioni sarà avviato il procedimento per l’inibizione alla continuazione dell’attività dell’impresa, mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.

 

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* Legge 145/2018, comma 1134, lettera b):
“Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all’articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «, prima del 31 dicembre 2018,» sono soppresse;
b) i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.”