Modifiche alla disciplina del marchio collettivo: distinto in marchio collettivo e di certificazione
ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 15/2019, entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente Decreto medesimo devono necessariamente – qualunque sia la data di scadenza del titolo di interesse – indicare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a pena di decadenza del marchio stesso, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo, come specificato nella “nuova disciplina”, ovvero in marchio di certificazione.
Per maggiori informazioni, consultare il sito dell’UIBM.