Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per qualificare un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.
In considerazione dei molteplici quesiti su diversi profili interpretativi, il Ministero dell’Ambiente ha emanato una circolare esplicativa in materia di sottoprodotti, fornendo alcuni chiarimenti al fine di consentire una uniforme applicazione del provvedimento.
Il provvedimento non innova la disciplina sostanziale generale del settore (art.184-bis del D.lgs 152/2006) e non è vincolante: è lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento.
L’articolo 10 del Regolamento prevede l’istituzione un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi (non si tratta di un obbligo) produttori ed utilizzatori di sottoprodotti e la finalità di tale elenco (che non ha alcun valore abilitativo) è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi.

www.elencosottoprodotti.it, presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche:

Scrivania telematica: Le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l’accesso con di firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese.
L’impresa al momento dell’iscrizione, oltre ai dati anagrafici, deve indicare:

Le unità locali (impianti) che intende iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l’attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l’impresa potrà iscrivere più unità locali.
La qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l’unità locale sia produttore e riutilizzatore andrà indicata due volte.
Per ogni sottoprodotto dovrà indicare:
– attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato.
– nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard;
– descrizione del sottoprodotto: libera.
Potrà allegare un file (p.es. certificazione o altro documento).
Completato il caricamento l’utente firma digitalmente il modulo e lo trasmette e ottiene una ricevuta di avvenuta iscrizione.
Area pubblica: in area pubblica è prevista la consultazione degli elenchi, con parametri di ricerca territoriali, di tipologia utente (produttore/utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.
Gli elenchi, accessibili unitariamente dal sito, sono organizzati per Camera di Commercio, così come richiesto dal decreto n. 264

Vidimazione: il regolamento prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni.
Le schede tecniche, devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico, mentre non sono previsti ulteriori oneri connessi all’attività.
Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno contenere i soli dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni sull’indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.

Assistenza: per assistenza sul funzionamento del sistema rivolgersi a info@elencosottoprodotti.it oppure a assistenza@elencosottoprodotti.it.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.elencosottoprodotti.it.

A chi rivolgersi

Ufficio Ambiente

Indirizzo: Via Roma 74 – 07100 Sassari
e-mailcommercioestero@ss.camcom.it
Orari: Dal lunedì al venerdì: 10,00 – 13,00
Telefono: 079 2080314 – 079 2080315