Registro, albi e ruoli
Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica.
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 32/2016 – art. 2 (Soppressione della Commissione Regionale e delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato), dal 01/01/2017 tutte le istanze di iscrizione, modifiche e cancellazioni indirizzate all’Albo Artigiani dovranno essere obbligatoriamente trasmesse telematicamente utilizzando i moduli telematici a firma digitale del sistema COMUNICA.
Si ricorda che l’Impresa Artigiana è soggetta all’obbligo di comunicazione della P.E.C. (posta elettronica certificata) pena le sanzioni con le modalità di cui all’art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221 del 17.12.2012.
I programmi in uso per la compilazione dei moduli telematici sono il programma Fedra e il programma Starweb (consigliato in particolar modo per le imprese individuali).
Per scaricare i programmi e procedere all’invio telematico con Comunica (Comunicazione Unica) si accede al sito www.registroimprese.it.
All’Albo Imprese Artigiane sono tenuti ad iscriversi coloro che abbiano per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi con le modalità di cui alla legge quadro per l’artigianato n. 443/85.
Per essere definito imprenditore artigiano, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge quadro di cui sopra, lo stesso deve esercitare personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L’impresa artigiana, nei limiti dimensionali e nelle forme giuridiche previsti dalla legge, può essere svolta anche in forma societaria.
In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale; in caso vi siano due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due.
Per le S.a.s. è necessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario svolga come prevalente un’attività manuale.
Nelle S.r.l. pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve partecipare al lavoro ed avere il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti.
I Consorzi e le Società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un’apposita sezione separata.
Le S.p.a. e le S.a.p.a. non possono iscriversi nella sezione.
Per le seguenti attività occorre essere in possesso dei requisiti di volta in volta previsti dalle norme speciali (v. sopra, paragrafo Riferimenti normativi):
Per ulteriori informazioni clicca MANUALI E MODULISTICA SCIA.
Riconoscimento qualifiche per acconciatori ed estetisti
Con il D.Lgs. n. 147/2012 è stata trasferita ai Comuni la competenza ad effettuare l’accertamento dei requisiti professionali per l’esercizio delle attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA. L’Ufficio, pertanto, non rilascia più tale qualifica professionale.
Dal 14 settembre 2012, i soggetti che intendono svolgere l’attività di acconciatore e/o estetista, devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando telematicamente, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP Telematico), una Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUAPP) al Comune in cui ha sede l’impresa/unità locale.
Graziella Piras 079/2080256
registro.imprese@ss.camcom.it