Compensazioni e rimborsi
Compensazione diritto annuale
E’ senz’altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto. Ciò in quanto:
- non ci sono costi (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico o dell’emissione dell’assegno circolare);
- l’utilizzo del credito è immediato ;
- consente anche di correggere errori sull’anno di riferimento del tributo (e, in casi limitati, anche sull’Ente destinatario delle somme: ad es., altra CCIAA).
Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la solita sezione “IMU ed altri tributi locali”, riempiendo una riga con gli stessi codici utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l’importo da compensare nell’apposita colonna “Importi a credito” ; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti (esclusi i codici 3851 e 3852).
E’ necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate.
Non è possibile effettuare la compensazione quando:
- l’importo è stato pagato – al momento dell’iscrizione dell’impresa o di nuova unità locale – dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate , che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- quando sono passati più di due anni dalla data di versamento (in quest’ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: art. 17 comma 3 legge 488/1999).
Rimborsi
Dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Per le annualità dal 2000 in poi, le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.
Alla data attuale è possibile procedere a rimborsi relativi all’anno 2012, non essendo ancora trascorsi i 24 mesi a termini di legge.
A chi rivolgersi
Ufficio Diritto Annuale
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Sassari, Via Roma 74
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079 2080278
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Pec: cciaa@ss.legalmail.camcom.it
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Orario: dal lunedì al venerdì ore 10,00-13,00;
il mercoledì pomeriggio: 15.30 – 17.00
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Sportello polifunzionale Olbia
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Zona Ind.le Strada Prov.le Olbia-Golfo Aranci
c/o Delta Center – 07026 Olbia -
078 966122 – 0789 69580
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Orario: dal lunedì al venerdì: 9,00 – 12,00;
il lunedì pomeriggio: 16,00 – 17,00
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Call center
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199 500 010
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