Sanzioni e richiesta di riesame in autotutela
In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, al “Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale” approvato con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2007.
L’attuale impianto sanzionatorio è stato adeguato alle nuove linee ministeriali adottate con Circolare n. 172574 del 22/10/2013, che ha esteso al diritto annuale camerale i principi espressi dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 27/E del 2/08/2013 (errati versamenti da parte dei contribuenti).
Si rammenta inoltre che, secondo quanto prevede l’art. 24 comma 35 della Legge 449/1997, l’avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese.
Le imprese che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale non possono avere accesso all’erogazione di contributi camerali.
Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela
In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, comprendente anche codici tributo 961, 962 e/o 992 (diritto annuale), di cui ritiene non dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all’Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure “Dati a uso degli uffici” (escluse le cartelle emesse per violazioni sui vecchi bollettini).
Se il contribuente ritiene che la cartella sia – in tutto o in parte – palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali.
La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell’eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine medesimo.
La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata utilizzando l’apposito MODULO e ad essa dovranno essere allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.
Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento – e quindi motivi validi per richiedere l’annullamento della cartella – la liquidazione o inattività dell’impresa in forma societaria, o la cessazione dell’attività dell’impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.
A chi rivolgersi
Ufficio Diritto Annuale
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Sassari, Via Roma 74
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079 2080278
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Pec: cciaa@ss.legalmail.camcom.it
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Orario: dal lunedì al venerdì ore 10,00-13,00;
il mercoledì pomeriggio: 15.30 – 17.00
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Sportello polifunzionale Olbia
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Zona Ind.le Strada Prov.le Olbia-Golfo Aranci
c/o Delta Center – 07026 Olbia -
078 966122 – 0789 69580
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Orario: dal lunedì al venerdì: 9,00 – 12,00;
il lunedì pomeriggio: 16,00 – 17,00
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