Aggiornamenti delle sentenze

Attraverso questa rubrica la Camera di Sassari intende aggiornare periodicamente la raccolta della giurisprudenza dei giudici del Registro delle Imprese, dando notizia delle nuove decisioni che perverranno all’ufficio grazie al costante rapporto di collaborazione instaurato con le altre Camere.
Viene riportato sinteticamente il contenuto della decisione, la massima, nonché la data e la sede di Tribunale cui si riferisce.
Il testo completo può essere richiesto telefonando al numero 0792080324. Le massime sono ordinate per argomento, per consultarle cliccare sulla parola chiave che interessa.

Associazione
  
Iscrizione al registro imprese – mancato svolgimento di attività d’impresa – cancellazione d’ufficio.
Deve essere cancellata d’ufficio l’iscrizione al registro delle imprese di una associazione che, come risulta dall’atto costitutivo, non svolge attività d’impresa in quanto non ricorre il presupposto per l’iscrizione di cui all’art. 2195 c.c.
Tribunale di Trapani, 02/02/2000, Giud. Reg. Rigoni, Ric. Conservatore
 
 
  
Azienda 
  
Sequestro giudiziario – principio di tipicità – certezza dei rapporti giuridici – iscrizione al Registro Imprese – inammissibilità
Non è iscrivibile al Registro Imprese il provvedimento di sequestro giudiziario d’azienda in quanto si aprirebbero ulteriori difficili interpretazioni in ordine al significato e alla portata da attribuire a tale iscrizione in mancanza di “previsione di legge” ed in conformità a quanto previsto dall’art. 2193 c.c..
Tribunale di Sassari, 24/07/2006, Giud. Reg. Caleffi.
  
Trasferimento – cessazione dell’attività d’impresa in data anteriore – non rileva. 
Se in seguito alla cessazione dell’attività d’impresa si cede l’azienda, la data di iscrizione della cessazione non è quella di costituzione della nuova società in cui si è conferita l’azienda, in quanto la cessazione dell’attività d’impresa è atto diverso dalla cessione d’azienda che può avvenire dopo la materiale cessazione dell’attività d’impresa.
Tribunale di Alessandria, 24/03/2000, Giud. Reg. Moltrasio, Ric. Conservatore
Trasferimento – persona non legittimata – iscrizione al registro imprese – cancellazione.
Se l’atto di trasferimento d’azienda è stato effettuato da persona carente di legittimazione, non può essere iscritto nel registro delle imprese e, se iscritto, deve essere cancellato.
Tribunale di Foggia, 15/02/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Macolino
 
 
Conservatore
   
Cancellazione d’ufficio – incompetenza Giudice del registro – competenza Conservatore – rimedi – artt. 2490, 2190, 2191, 2193 c.c. – art. 700 c.p.c. – art. 2189 comma 3 c.c.
Non compete al Giudice del Registro delle Imprese, ma al Conservatore, l’eventuale dichiarazione di cancellazione della società ex art. 2490 c.c. Non ricorrono le condizioni di cui agli artt. 2190 e/o 2191 c.c. in quanto non vi è nessuna situazione in violazione del sistema giuridico di riferimento…per la quale debba intervenire il giudice a tutela di diritti soggettivi – interessi legittimi o comunque per il rispetto dell’ordinamento violato. Trattasi di operazione meramente contabile (verifica del mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi) senza alcuna concreta possibilità di errore.
Tribunale di Ravenna, 03/03/2008, Giud. Reg. G. Lacentra, Ric. Conservatore
    

Potericontrollo sulla validità dell’atto – non sussiste – cognizione del giudice ordinario
Il controllo del conservatore è limitato alla verifica dei requisiti formali dell’atto e alla mera corrispondenza tra l’atto presentato e il modello di atto per il quale la legge prescrive l’iscrizione, con esclusione di ogni controllo in merito alla validità dello stesso.
Del resto, l’accertamento dei vizi di cui possono essere colpite le deliberazioni assunte dagli organi di una società resta sempre riservato alla cognizione del giudice ordinario, non potendosi ipotizzare una duplicazione del sindacato di legittimità sul medesimo atto sociale.
Pertanto, non si da luogo a procedere all’istanza di cancellazione dal Registro Imprese della delibera di revoca dell’amministratore, considerata invalida dal ricorrente per l’illegittimità della convocazione.
Tribunale di Catania 10/11/2010, Giud. Reg. Giuseppe Fichera

Poteri – controllo di regolarità formale della deocumentazione e non giudizio di merito – art. 11 D.P.R. 581/1995 – art. 2189 c.c.
L’ufficio del Registro, in sede di iscrizione, deve compiere un controllo di corrispondenza dell’atto alla regola legale e non può sconfinare in una valutazione di merito dell’atto depositato. Pertanto il Conservatore non può entrare nel merito della vicenda estintiva onde verificare la bontà dei dati compresi nel bilancio finale di liquidazione.
Tribunale di Catania, 09/04/2009, Giud. Reg. Pietro A. Currò

  
Poteri – garante della pubblicità – controllo di forma  e di legittimità – giurisprudenza
L’Ufficio del Registro deve utilizzare  i propri poteri per il raggiungimento dell’obiettivo che ne giustifica l’esistenza e cioè che nel registro imprese non si proceda ad iscrivere atti nulli  o contrari a norme imperative.
Tribunale di Bologna 10/11/2007, Giud. Reg. Atzori 
  
Poteri – controllo di regolarità formale – cessione quote sottoposte a sequestro – profili di efficacia/opponibilità – non rilevano – legittimità iscrizione – art. 11 D.P.R. 581/1995 – art. 32 L. 340/2000 – art. 2191 c.c.
Il controllo del Conservatore del Registro non può essere esteso al merito delle eventuali cause di invalidità dell’atto, ma è circoscritto alla regolarità formale dell’atto di cui si richiede l’iscrizione. Pertanto, non ricorrono condizioni ostative all’iscrizione di un atto di cessione di quote di s.r.l. sottoposte a sequestro conservativo. L’atto non è invalido, potendo semmai configurarsi profili di efficacia e/o opponibilità non rilevabili in tale sede, tenuto conto delle funzioni che l’ordinamento attribuisce al Giudice del Registro.
Tribunale di Catania, 25/09/2007, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ric. Conservatore 
Poteri – controllo di regolarità formale – estensione – artt. 2189 – 2330 – 2411 c.c. 
Esula dalla specifica competenza del conservatore il benché minimo controllo in ordine alle condizioni legalmente necessarie ai fini della costituzione delle società di capitali e delle successive deliberazioni assembleari, che rientra nella esclusiva competenza e responsabilità del notaio rogante cui è stata demandata la medesima funzione attribuita, dalla previgente normativa, al tribunale.
Il Conservatore deve solo ed esclusivamente verificare, con riferimento alle condizioni ritenute sussistenti e necessarie dal notaio rogante, la regolarità formale della documentazione.
Tribunale di Cremona, 09/10/2002, Giud. Reg. Colace, Ric. Mele – Rosciano
Poteri  controllo di validità formale – natura sostanzialmente amministrativa – limiti – modifica patti sociali di s.n.c. – invalidità derivata – non rileva ai fini dell’iscrivibilità – art. 2189 c.c. – art 1441 c.c..
Il controllo dell’ufficio deve limitarsi alla validità formale dell’atto, senza possibilità di estenderlo alla validità sostanziale. Pertanto non rilevano, ai fini dell’iscrivibilità di un atto di modifica dei patti sociali di s.n.c., le vicende relative alla validità di una precedente esclusione dei soci.
Tribunale di Saleo, 28/08/2002, Presidente Sergio Rosa.
Poteri – società di capitali – controllo formale – requisiti esistenza dell’atto – liquidatori – delibera di revoca – invalidità – legittimità iscrizione – art. 2365 c.c. – art. 2189 c.c.
Il controllo del Conservatore deve investire i requisiti di esistenza dell’atto del quale è chiesta l’iscrizione e non deve essere esteso alla verifica della validità dell’atto. E’ pertanto legittima l’iscrizione della delibera di revoca del liquidatore adottata in assemblea ordinaria anziché in assemblea straordinaria.
Tribunale di La Spezia, 19/09/2001, Giud. Reg. Sorrentino, Ric. Conservatore
Poteri – atti società di persone – controllo di legittimità sostanziale – sussistenza – giurisprudenza – L. 340/2000 – inapplicabilità – doppio controllo di legalità – art. 2189 c.c. – art. 1367 c.c.

Il controllo del Conservatore sugli atti delle società di persone ha natura sostanziale dovendo accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, diversamente da quanto accade per gli atti delle società di capitali per i quali è prevista solamente una verifica di legalità formale.

Non si rinvengono infatti i presupposti di un’applicazione analogica della L. 340/2000 stante la diversità di disciplina, le differenze di struttura e di regime tra i due tipi di società.
Tribunale di Alessandria, 20/07/2001, Giud. Rel. Viani, Ric. Toabene e Varsalona
Poteri – estensione – art. 2191 c.c.
L’ufficio del registro esercita il solo controllo di legalità formale essendo precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell’atto del quale viene chiesta l’iscrizione – cd. controllo di merito.
Tribunale di Foggia, 04/07/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Folliero
Poteri – estensione – art. 2191 c.c. 
L’ufficio del registro esercita il solo controllo di legalità formale essendo precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell’atto del quale viene chiesta l’iscrizione, perché ciò attiene alla validità dell’atto ed involge un controllo di legittimità sostanziale inibito all’ufficio.
Tribunale di Foggia, 15/02/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Pinna 
Poteri – controllo formale – requisiti dell’atto – sussistenza. 
E’ legittimo il rifiuto di iscrizione di una società da parte del Conservatore, quando questo rifiuto è il corollario di un controllo meramente formale volto ad accertare che vi siano i requisiti tipici dell’atto per consentire la sussunzione nella categoria giuridica dichiarata dal richiedente.
Tribunale di Asti, 19/11/1999, Giud. Reg. Rampini,  Ric. Nela ed Avidano
Poteri – controllo dei requisiti formali – provvedimento autorizzatorio emesso da altro Ente – non sussiste. 
La Camera di Commercio deve solo controllare l’esistenza dei requisiti formali ai fini dell’iscrizione, non potendo interferire nel merito del provvedimento, seppure provvisorio, emesso da un altro ente (nel caso in esame la Provincia).
Tribunale di Latina, 28/05/1999, Giud.Reg. D’Auria, Ric. Frasca
Poteri – controllo preventivo di legittimità – controllo successivo –  inammissibilità.
La verifica ad opera del Conservatore del “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” ex art. 2189 c.c., riflette per le società di persone il medesimo controllo commesso al Tribunale dall’art. 2329 c.c.
Poiché non esiste una posticipazione del conflitto valutativo sulla legittimità degli atti oltre il momento della loro iscrizione, una volta esaurito il potere dovere di valutare la conformità normativa, anche il Conservatore diventa in sede di certificazione mero pubblico ufficiale tenuto alle attestazioni di repertorio ed iscritte.
Tribunale di Bologna, 10/02/1998, Giud. Rel. Ferro,  Ric. Moruzzi
  
Consorzi
  
Bilancio di esercizio – atto fondamentale – applicazione analogica dell’ art. 14 del DPR 581/1995 – obbligatorietà del deposito – art. 23 L.142/90 – art. 31 Dlgs 267/2000 – art. 2612 c.c. – art. 7 DPR 581/95
Il deposito del bilancio d’esercizio di un consorzio fra enti locali rientra, per analogia con la disposizione dell’art. 14 del DPR 581/1995 tra gli obblighi di pubblicità di impresa dei consorzi che gestiscono attività economico imprenditoriale, essendo per essi obbligatoria l’iscrizione nel Registro Imprese e la redazione del bilancio.
Tribunale di Milano, 04/02/2002, Giud. Reg. G. Tarantola, Ric. Consorzio di Tutela Ambientale Sud Milanese
Consorzio tra comuni – iscrizione al registro imprese – inammissibilità – cancellazione – artt. 2602 – 2191 c.c.
Non può essere iscritto al registro imprese un consorzio tra comuni in quanto non si tratta di imprenditori, come richiesto dall’art. 2602 del codice civile, ma di Enti pubblici. E’ necessario dunque procedere alla cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c.
Tribunale di Tei, 01/10/2001, Giud. Reg. Rainene, Ric. Conservatore
Scioglimento – unico socio fallito – iscrizione d’ufficio della cancellazione – art.2190 c.c. 
E’ ammissibile la cancellazione d’ ufficio di un consorzio in cui sia rimasto un unico socio dichiarato fallito.
Tribunale di Milano, 28/02/2005
 
Giudice del registro
 
Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione al registro imprese – ipotesi previste dall’art. 2191 c.c. – mancato svolgimento in concreto dell’attività imprenditoriale – non rientra.
Non è di competenza del Giudice del registro la cancellazione d’ufficio di un’iscrizione al registro delle imprese fuori dalle ipotesi disciplinate dall’art. 2191 del Codice Civile. Il fatto che un’impresa non abbia mai iniziato l’esercizio in concreto dell’attività è circostanza successiva all’iscrizione al registro delle imprese, per cui la cancellazione è di competenza del Conservatore.
Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, Giud. Reg. Moltrasio, Ric. Conservatore
Competenza – sussistenza condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione – Tribunale – incompetenza del Giudice del registro – cancellazione dell’atto iscritto da parte del Giudice del Registro – giudice diverso – illegittimità.
Nelle società di capitali, competente a valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione è il Tribunale e non il Giudice del registro. Di conseguenza il Giudice del registro non può ordinare la cancellazione di un atto del quale il Tribunale ha valutato sussistenti le condizioni richieste dalla legge per l’omologazione e ne ha ordinato l’iscrizione nel registro delle imprese in quanto l’ordine di cancellazione da parte del giudice del registro si configurerebbe come una revoca del provvedimento del Tribunale, illegittimo perché adottato da un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento che si vuole cancellare.
Tribunale di Savona, 08/01/2000, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
Iscrizione d’ufficio – regolare presentazione di richiesta di iscrizione – non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2190 c.c. – inammissibilità. 
E’ inammissibile l’istanza con la quale si chiede al Giudice del registro di provvedere all’iscrizione d’ufficio ex art. 2190 c.c., quando non ricorrono gli estremi di legge, cioè quando vi sia stata regolare presentazione di richiesta di iscrizione all’ufficio del registro e relativa istruttoria.
Tribunale di Foggia, 10/03/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. D’Apote
Natura provvedimenti – compiti di volontaria giurisdizione – ricorso ex art. 2192 c.c. – ulteriore reclamo – inammissibile – art. 737 c.p.c. – art. 739 commi 1 e 3 c.p.c.
Non è prevista alcuna forma di ulteriore reclamo alla Corte d’Appello, rispetto al provvedimento emesso dal Tribunale (già in sede di reclamo) avverso il decreto del Giudice del Registro. Il ricorso ex art. 2192 c.c. esaurisce ogni effetto do ordinaria impugnativa rispetto all’originario provvedimento di volontaria giurisdizione del Giudice del Registro.
Corte d’Appello di Bologna, 18/01/2008, Presidente Carlo Vecchio, Ricorso avverso decreto del Tribunale
Poteri – sindacato sulla inesistenza delle delibere – controllo di legittimità formale – ammissibilità – giurisprudenza – art. 32 L. 340/00 – artt. 2191 e 2189 c.c. – art. 11, 6° comma lett. c) ed e) del D.P.R. 581/95.
Il vizio di inesistenza non attiene ad un controllo di legittimità ma alla regolarità formale ed alla tipicità legale dell’atto e quindi sottoponibile al limitato sindacato del giudice del registro.
Tribunale di Ferrara, 25/07/2002, Giud. Reg. M. Gueelli, Ric. Conservatore
Poteri – sostituzione all’ufficio del registro – inammissibilità  – intervento di secondo grado – esclusivo – artt. 2188, 2189,  2190,  2191 c.c.
Non è consentito alle parti interessate rivolgere direttamente al giudice la richiesta di iscrizione di un atto, così come non è ammissibile un rifiuto o inibitoria d’iscrizione pronunciato, omisso medio, dallo stesso giudice del registro. L’intervento del giudice del registro è regolamentato dalla legge ed è sempre di 2° grado presupponendo un’attività amministrativa precedente dell’ufficio del registro.
Tribunale di Foggia, 10/07/2001, Giud. Reg. M.G. D’Errico, Ric. Izzi Giuseppe
Poteri – controllo di legittimità formale – sussistenza. 
Il sindacato del Giudice del registro deve esaurirsi nel momento in cui venga accertata la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge affinché possa dirsi esistente e quindi produttiva di effetti, una determinata volontà sociale.
Tribunale di Savona, 09/12/2000, Giud. Rel. Longo, Ric. Mantelli e C.
Poteri – estensione – art. 2191 c.c. 
Il Giudice del registro esercita il solo controllo di legalità formale dell’atto e deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione dell’atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dallo stesso, prescindendo da ogni controllo e valutazione dei fatti estranei ad esso.
Tribunale di Foggia, 04/07/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Folliero 
Poteri – recesso di socio – valutazione dell’esistenza della giusta causa – non sussiste. 
In caso di recesso di socio per giusta causa, non rientra fra i poteri del Giudice del registro la valutazione della sussistenza della giusta causa. 
Tribunale di Savona, 08/05/2000, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
Poteri – estensione – art. 2191 c.c. 
Il Giudice del registro esercita il solo controllo di legalità formale dell’atto e deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione dell’atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dallo stesso, prescindendo da ogni controllo di merito e dalla valutazione dei vizi che potrebbero essere fatti valere dal soggetto interessato mediante azione di annullamento.
Tribunale di Foggia, 15/02/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Pinna
Poteri – iscrizione irregolare – rettifica – inammissibilità. 
Il Giudice del registro può disporre la cancellazione di un’iscrizione irregolare, ma non può provvedere alla rettifica della stessa.
Tribunale di Foggia, 26/10/1999, Giud. Reg. D’Errico, Ric. D’Angelo
  
Ricorso avverso decreto – incompatibilità del giudice – questione di illegittimità costituzionale – non fondata – provvedimento privo del carattere di decisorietà – non incidente su diritti soggettivi – ricorso per Cassazione – inammissibile – artt. 2190,  2192 c.c.,  art. 111 Cost.
E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2191 e 2192  del c.c. nella parte in cui non prevedono che, in caso di reclamo, sorga una incompatibilità del giudice del registro che ha già provveduto. Non essendo idoneo il provvedimento del giudice ad incidere, con il carattere della definitività e della decisorietà, su posizioni di diritto soggettivo.
Tribunale di Bologna 10/11/2007, G.R. Atzori
 
Impresa individuale
  
Agente d’affari in mediazione – attività di cancellazione dal relativo ruolo -cancellazione dal registro imprese – legge 39/1989 – art. 2190 c.c. 
La cancellazione del titolare di un’impresa dal Ruolo degli Agenti d’Affari in mediazione, in seguito a revisione del ruolo, fa sì che l’agente non abbia più titolo ad esercitare l’attività di mediazione (legge 39/1989), con conseguente iscrizione di cessazione.
Tribunale di Biella, 11/05/2005
Agente di assicurazione – cancellazione dall’Albo degli agenti di assicurazione disposta dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato – obbligo di iscrizione della cancellazione – inadempimento – iscrizione d’ufficio.
La cancellazione dall’Albo degli agenti di assicurazione disposta dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato, comporta la perdita della condizione legittimante l’esercizio dell’attività e pertanto deve essere ordinata la cancellazione dal registro delle imprese.
Tribunale di Savona, 20/09/1999, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
Agente di commercio – mancata iscrizione al ruolo – rifiuto iscrizione al R.I. – legittimità – incompatibilità con direttiva comunitaria – non sussiste – giurisprudenza – art. 9 L. 204/85 – Direttiva 86/653/CE  
Non è incompatibile con la Direttiva comunitaria    86/653/CE la normativa italiana di cui all’art. 9 della L. 204/85 nella parte in cui prevede come presupposto per l’iscrizione nel RI la previa iscrizione dell’agente di commercio nel ruolo dei rappresentanti e degli agenti di commercio.
Pertanto la disposizione è pienamente legittima e giustifica il rifiuto di iscrizione in assenza di suddetto requisito.
Tribunale di La Spezia, 22/04/2003, Giud. Reg. F. Sorrentino, Ric. Righetti Stefano  
Agente di commercio – mancata iscrizione al ruolo – rifiuto iscrizione al R.I. – direttiva comunitaria – incompatibilità – disapplicazione normativa nazionale – giurisprudenza – art. 9 L. 204/85 – art. 11, comma 6°, lett e) DPR 581/95 – direttiva 86/653/CEE
L’iscrizione nel ruolo dei rappresentanti e degli agenti di commercio non è più condizione per l’iscrizione dell’agente   nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 11 comma 6°, lett e) DPR 581/95. Deve infatti essere disapplicato, perché in contrasto con la direttiva comunitaria 86/653/CEE, l’art. 9 della L. 204/95 che subordina la validità del contratto di agenzia all’iscrizione nell’ apposito albo,   impedendo all’agente il regolare svolgimento della sua attività professionale.
Tribunale di Palermo, 31/07/2002,Giud. Reg. A. Monteleone, Ric. Giacomo Di Salvo
Attività – servizi a privati ed enti nel campo dell’astrologia, delle scienze delle filosofie e medicine esoteriche ed alteative anche mediante l’utilizzo di servizi telefonici e di comunicazione scritta parlata e televisiva; la prestazione di servizi didattici, la predisposizione di corsi e seminari; la gestione di iniziative volte a far conoscere e utilizzare la disciplina – prestazione d’opera professionale – inammissibilità – iscrizione registro imprese – art. 2195 cc. 
 “L’attività di servizi a privati ed enti nel campo dell’astrologia, delle scienze delle filosofie e medicine esoteriche ed alteative anche mediante l’utilizzo di servizi telefonici e di comunicazione scritta parlata e televisiva; la prestazione di servizi didattici, la predisposizione di corsi e seminari; la gestione di iniziative volte a far conoscere e utilizzare la disciplina”, non può essere iscritta al Registro Imprese visto che non ha natura commerciale, ma al più prestazione d’opera professionale e non rientra in alcuna delle categorie previste dall’art. 2195 cc.
Tribunale di Brescia,28/02/2005, Giud. Reg. G. Orlandini, Ric. Beccherele Daniela
Attività di pulizia – titolare condannato per reati contro il patrimonio – cancellazione dal registro imprese – art. 2 comma a) della legge 82/1984 – art. 2191 c.c. 
Non può essere iscritta nel registro imprese, con oggetto l’esercizio d’attività di pulizia, una ditta il cui titolare sia stato condannato per reati contro il patrimonio, senza che sia intervenuta riabilitazione.
Tribunale di Biella, 03/12/2004
Attività di pulizia – cancellazione dal relativo albo – mancanza delle condizioni per l’iscrizione nel registro delle imprese – cancellazione dal registro imprese –  competenza del Giudice del registro – art. 2191 c.c. 
Venute meno le condizioni alle quali la legge subordina l’iscrizione di un’impresa avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di pulizia, deve essee ordinata la cancellazione. Competente ad ordinare la cancellazione, ex art. 2191 c.c., è il Giudice del registro.
Tribunale di Savona, 29/04/1999, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
Attività di ricevitoria del lotto – assenza di rischio – difetto qualifica di imprenditore – cancellazione d’ufficio – giurisprudenza – artt. 2083, 2191 c.c.
L’attività di ricevitoria del lotto non comporta lo svolgimento delle funzioni imprenditoriali di cui agli artt. 2082 e/o 2083 c.c. ma semplicemente un’attività di collaborazione con lo Stato al quale è riservata la gestione dell’impresa. Il collaboratore non ha rischio, che ricade in via diretta e principale sullo Stato, ma solo una percentuale sul venduto ed eventualmente sulle vincite.
Pertanto deve essere cancellata un’impresa che esercita l’attività di ricevitoria del lotto in quanto difetta la qualifica di imprenditore.
Tribunale di Ravenna, 18/04/2006, Giud. Reg. G. Lacentra, Ric. Conservatore
Cancellazione – cancellazione dal Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio per mancanza dei requisiti – cessazione d’impresa – obbligo di iscrizione della cessazione – inadempimento – iscrizione d’ufficio. 
La cancellazione dal Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (R.A.R.), fa sorgere il divieto di svolgere attività di agente o rappresentante per cui, essendo l’unica attività d’impresa posta in essere, cessa automaticamente anche l’impresa. Vi è l’obbligo, ex art. 2196 co. 3 del Codice Civile, di richiedere l’iscrizione della cessazione. In caso di inottemperanza del suddetto obbligo, si provvede con l’iscrizione d’ufficio.. 
Tribunale di Padova, 18/08/2000, Giud. Reg. Limitone, Ric. Conservatore
Cancellazione – iscrizione d’ufficio – cessazione anteriore all’iscrizione – inammissibilità – art. 2196 ult. co. c.c. 
L’imprenditore è obbligato, ex art. 2196 ult. co. c.c., a richiedere l’iscrizione della cessazione dell’impresa entro 30 gioi dalla cessazione, altrimenti si provvede d’ufficio. In tale ultimo caso, non si può chiedere la cancellazione dell’iscrizione effettuata d’ufficio, sostenendo che essa non corrisponderebbe alla situazione reale in quanto la società sarebbe cessata anteriormente alla data d’iscrizione della cessazione. 
Tribunale di Foggia, 02/02/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Presutto
Fallimento -impresa individuale- non iscritta al Registro Imprese – iscrizione d’ufficio ­ luogo di svolgimento dell’attività differente dalla sede – art. 16 D.P.R. 581/1995 – non luogo a provvedere. 
Nel caso di un’impresa individuale non iscritta al Registro Imprese e dichiarata fallita, questa non va comunque iscritta in quanto l’art. 16 del D.P.R. 581/1995, in tema d’iscrizione d’ufficio, fa riferimento solo ad ipotesi diverse e la ratio della norma è rappresentata da fini di pubblicità, in relazione alla tutela d’interessi di terzi, che in specie non sussistono.
Nel caso di specie la valutazione del Tribunale, in ordine al luogo nel quale è stata effettivamente svolta in passato l’attività (avente formalmente sede altrove), ha rilievo solo ai fini della competenza nell’ambito della procedura giudiziaria ma non ai fini amministrativi.
Tribunale di Brescia,13/07/2005, Giudice Geo Orlandini.
Fallimento dell’imprenditore – mancanza dei requisiti per l’esercizio dell’attività (art. 5, co. 2, lett. a) D. Lgs. 114/98 – cancellazione dal registro imprese. 
Quando l’imprenditore viene dichiarato fallito e versa nelle condizioni di cui all’art. 5, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 114/98, non ricorrendo più i requisiti per l’esercizio dell’attività, deve essere ordinata la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese.
Tribunale di Savona, 03/11/1999, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
Iscrizione al registro imprese – assenza di elementi utili per qualificare l’imprenditore – inammissibilità.
Non sussistono i presupposti per l’iscrizione d’ufficio di una impresa individuale in assenza di elementi utili a giudicare se l’imprenditore eserciti un’attività che consenta la qualificazione quale “piccolo imprenditore”.
Tribunale di Savona, 20/07/2000, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
Iscrizione al registro imprese – errata indicazione della data di cessazione dell’attività – non rileva ai fini della regolarità dell’iscrizione.
L’errata indicazione della data non è elemento di irregolarità dell’iscrizione e pertanto non rientra fra le ipotesi previste dall’art. 2191 c.c. che possono legittimare un provvedimento di cancellazione d’ufficio.
Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, Giud. Reg. Moltrasio, Ric. Conservatore
Iscrizione al registro imprese – esercizio in concreto dell’attività imprenditoriale – circostanza successiva.
 L’esercizio in concreto dell’attività imprenditoriale è una circostanza successiva all’iscrizione nel registro delle imprese.
Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, Giud. Reg. Moltrasio, Ric. Conservatore
Iscrizione al registro imprese – attività di commercio prodotti alimentari – mancanza dei requisiti professionali – art. 5 D.Lgs. n. 114/98 – inammissibilità.
L’aver effettuato con la qualifica di “apprendista” l’attività commerciale di vendita di generi alimentari, non è sufficiente per acquisire il requisito professionale richiesto dalla legge per l’esercizio dell’attività. Pertanto non è ammissibile l’iscrizione al registro imprese come ditta individuale.
Tribunale di Varese, 26/10/1999, Giud. Reg. Lualdi, Ric. Macchi
Sentenza dichiarativa di fallimento – iscrizione – revoca fallimento – non menzione nei certificati rilasciati dal R.I. – inammissibilità – pubblicità di impresa
Non può essere cancellata la sentenza dichiarativa di fallimento nonostante sopraggiunga la sentenza di revoca dello stesso per insussistenza dello stato di insolvenza. La pubblicità, propria del R.I., non può omettere l’indicazione di tutte
 le fasi dell’impresa e dunque anche quelle relative ad eventi che col tempo hanno ottenuto una diversa qualificazione giuridica.
Tribunale diMilano, 19/03/2002, Giud. Reg. G.Tarantola, Ric. GIESSE srl  
 
Registro imprese
  
 Controllo natura sostanzialmente amministrativa – limiti –- modifica patti sociali di snc – invalidità derivata – non rileva ai fini dell’iscrivibilità – art. 2189 c.c. – art. 1441 c.c. 
Il controllo dell’ufficio deve limitarsi alla validità formale dell’atto, senza possibilità di estenderlo alla validità sostanziale. Pertanto non rilevano, ai fini dell’iscrivibilità di un atto di modifica dei patti sociali di snc, le vicende relative alla validità di una precedente esclusione dei soci.
Tribunale di Saleo, 28/08/2002, Giud. Rel. Rosa Sergio, Ric. Mele – Rosciano
Denominazione sociale – provvedimento inibitorio all’utilizzo –  iscrizione al R.I.   – principio tassatività  – pubblicità di impresa – legittimità – giurisprudenza – art. 2188 c.c. 
Il principio della tassatività delle iscrizioni deve essere inteso non nel senso di ritenere iscrivibile soltanto gli atti ai quali la legge faccia espresso riferimento, ma nel senso che l’iscrizione possa intervenire in tutti i casi in cui dal sistema del codice civile e delle leggi speciali dovesse emergee l’ammissibilità. Nella fattispecie il giudice civile provvedendo in una controversia di concorrenza sleale ha ritenuto di dover ricorrere al mezzo della pubblicità di impresa per impedire che il comportamento illegittimo continuasse a produrre i suoi effetti dannosi. Pertanto è legittima l’iscrizione del provvedimento giudiziario con il quale si ordina di indicare, nei dati relativi alla società, l’inibizione all’ulteriore utilizzo della denominazione sociale.
Tribunale di Milano, 03/12/2001, Giud. Reg. Tarantola, Ric. Conservatore
Domanda giudiziale – iscrizione – principio di tassatività – integrazione con il sistema normativo civilistico – ammissibilità – tutela terzi buona fede – pubblicità di impresa – art. 2188 c.c. 
E’ iscrivibile la domanda giudiziale diretta a dichiarare l’inadempimento del pagamento delle quote di snc e la conseguente perdita della qualità dei soci. Il ricorso al mezzo della pubblicità di impresa è consentito per impedire che, nel tempo necessario per giungere a sentenza, i soci inadempienti possano cedere a terzi in buona fede le loro quote e che quindi il comportamento illegittimo produca effetti dannosi.
Tribunale di Milano, 03/12/2001, Giud. Reg. G.Tarantola, Ric. Conservatore
Iscrizione in data retroattiva – non è ammessa ­ art. 11 DPR 581/95. 
Non è possibile effettuare un’iscrizione retroattiva della delibera di fusione, i quanto il sistema informatico non consente caricamento retroattivo di dati. L’articolo 11 del DPR 581/95 afferma che l’iscrizione avviene con l’inserimento dei dati nel terminale.
Tribunale di Biella,11/05/2005
Iscrizione – verbale di conciliazione giudiziale – provvedimento del Giudice Istruttore – natura di atto pubblico – ammissibilità.  
Il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dai soci ed il provvedimento del Giudice Istruttore con il quale si dà atto della cessione della quota ha natura di atto pubblico idoneo a modificare il contratto sociale e ad essere iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2300 c.c.
Tribunale di Brescia, 11/06/2004, Giud. Reg. G. Orlandini, Ric. Anselmini
Iscrizione – atto di citazione – inammissibilità – artt. 2643 c.c. e 100 disp. att. c.c.
L’art. 2463 del Codice Civile elenca specificamente quali atti e provvedimenti devono essere resi pubblici mediante trascrizione, e l’art. 100 disp. att. del Codice Civile impone l’iscrizione unicamente di quegli “atti e fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l’iscrizione nel registro delle imprese” per cui non esiste nessuna norma che preveda la pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese di una atto di citazione relativo all’atto di rivendica di una parte delle quote sociali.
Tribunale di Avellino, 19/10/2000, Giud. Rel. Dovetto, Ric. Marrone 
Iscrizione – rifiuto – ricorso presentato fuori termine – inammissibilità – art. 2189 co. 3 c.c. 
Il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione adottato dall’ufficio del registro delle imprese deve essere presentato ex art. 2189 co. 3 entro otto gioi dalla comunicazione (del rifiuto). La mancata proposizione del reclamo nel termine predetto fa sì che il rifiuto stesso diventi definitivo.
Tribunale di Foggia, 21/09/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. D’Alessandro 
Iscrizione – verbale di deposito di scrittura privata – deposito da Notaio – forma richiesta per la pubblicità – legittimità – art. 72 Legge notarile – art. 2556 co. 2 c.c. 
Deve essere iscritto al registro delle imprese il verbale di deposito di scrittura privata avente ad oggetto il contratto di affitto di azienda commerciale quando esso è ricevuto in deposito da Notaio, il quale attesta l’osservanza degli adempimenti di legge che consentono di ritenere soddisfatta l’esigenza di forma richiesta ai fini della pubblicità, ex art. 72 della Legge Notarile e art. 2556 co. 2 c.c.
Tribunale di Foggia, 13/06/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Di Carlo
Iscrizione – oggetto – fatti (art. 2300 c.c.) – giurisprudenza. 
 E’ un obbligo e non una facoltà per l’imprenditore   procedere all’iscrizione della propria impresa nel relativo registro (insieme a tutti i “fatti” rilevanti, modificativi ed estintivi della medesima); poiché, quelli che vengono iscritti non sono di per se “atti” rivestiti di una certa forma (scritta, pubblica, ecc.) ma “fatti” (cfr. Cass. 95/1994 ed espressamente l’art. 2300 primo comma c.c.).
Tribunale di Ferrara, 09/05/2000, Giud. Reg. Gueelli, Ric. Conservatore
Iscrizione – contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda – istanza – soggetto legittimato – Segretario comunale rogante – ammissibilità – artt. 17 co. 68 lett. b), L. 127/97 e 2556 co. 2 c.c. 
I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda possono essere depositati presso il registro delle imprese dal Segretario comunale poiché, secondo quanto previsto dall’art. 17 co. 68 lett. b) della Legge n. 127 del 1997, il Segretario comunale può “rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente”, e ciò comprende anche le attività successive e collegate, dirette a garantire la piena efficacia degli atti rogati e la loro opponibilità ai terzi, ivi compresa la domanda di iscrizione al registro delle imprese, nei casi, come quello di specie, in cui sia prevista dalla legge.
Tribunale di Ancona, 02/03/2000, Giud. Reg. Pinelli, Ric. Fontanazza
Iscrizione – rifiuto – ricorso – computo termini – legittimato al ricorso – destinatario comunicazione – non coincidenza – natura atto – irrilevanza – art. 2189 co. 3 c.c.
Non sussiste una soggettiva coincidenza tra legittimato al ricorso avverso il rifiuto del Conservatore e corretto destinatario della comunicazione del relativo atto di rifiuto. La natura di atto pubblico, infatti, non rende il notaio istante legittimato a ricevere in via esclusiva la comunicazione del Conservatore di rifiuto di iscrizione di una società in accomandita semplice poiché l’art. 2296 c.c. estende al notaio un obbligo di deposito dell’atto, ma senza escludere che altri soggetti interessati siano ammessi e tenuti in via primaria al deposito dell’iscrizione.
Pertanto è del tutto legittimo da parte del Giudice del Registro il computo dei termini ex art. 2189 co. 3 c.c. con riguardo alla società ed invero dal momento della ricezione non contestata del rifiuto da parte di quest’ultima.
Tribunale di Bologna, 10/02/1998, Giud. Rel. Ferro, Ric. Moruzzi 
  
R.E.A. – denuncia di apertura di unità locale – rifiuto – ricorso al giudice – inammissibilità. 
La denuncia d’apertura d’unità locale non è ammissibile perché l’oggetto della richiesta iscrizione non è un atto della società o un documento che debba essere iscritto nel Registro Imprese, ma una notizia da iscrivere nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). I due registri anche se tenuti dallo stesso ufficio, sono differenti per natura ed effetti, il REA non regolato dal codice civile è sottratto al controllo del giudice ed è sottoposto al controllo dell’Autorità Amministrativa.
Tribunale di Brescia, 19/01/2005, Giud. Reg. G. Orlandini, Ric. Bijou Brigitte s.r.l.
 
Società cooperative
  
Amministratori – iscrizione – cessazione dalla carica – assenza dei presupposti necessari – cancellazione.
Deve essere cancellata dal registro delle imprese l’iscrizione della cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa Agricola a responsabilità limitata, quando essa è stata effettuata in assenza dei presupposti necessari, cioè quando dalla delibera dell’assemblea societaria non risulta alcuna cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Tribunale di Foggia, 28/06/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Borrelli
Deposito elenco soci – non previsto ­ art. 2191 c.c. 
Il deposito dell’elenco soci è atto non previsto in relazione ad una cooperativa.
Tribunale di Biella, 03/12/2004
 
Fusione relazione degli esperti – mancanza – non rileva – art. 2538 c.c. 
E’ iscrivibile la delibera di approvazione del progetto di fusione tra cooperative anche in mancanza della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azione e delle quote, trattandosi di una specifica condizione la verifica della quale è deferita alla esclusiva competenza del notaio rogante.
Tribunale di Cremona, 09/10/2002,Giud. Reg. Colace, Ric. Mele – Rosciano  
  
Statuto – adeguamento alla legge n. 59/92 – controllo omologatorio – non sussiste – legge n. 340/00 e art. 2411 c.c.
La legge n. 59/92 all’art. 21 prevede che, al fine della semplificazione, le modifiche statutarie possono essere deliberate dall’assemblea, senza assistenza del notaio.
La successiva legge 340/00 ha stabilito che l’iscrizione nel registro delle imprese delle delibere che abbiano ad oggetto modifiche dell’atto costitutivo debba essere richiesta dal notaio verbalizzante senza necessità di omologa. Non può dunque ritenersi operante la vecchia normativa in materia di controllo omologatorio per le ipotesi in cui il verbale sia stato redatto senza l’assistenza del notaio, né tantomeno può trovare accoglimento un’interpretazione che includa le delibere di adeguamento alla legge 59/92 tra quelle che, ai sensi del novellato art. 2411, in quanto modificative dell’atto costitutivo, debbano essere verbalizzate dal notaio e ciò in quanto si porrebbe in palese contrasto con la ratio di semplificazione della legge.
Tribunale di Sassari, 03/05/2001, Giud. Rel. Mossa, Ric. Coop. Edilizia La Scogliera s.r.l.
  
 

 

Società di capitali
  
Amministratori – cessazione carica – prorogatio – non è ammessa – artt. 1727, 2257, 2475 cc. 
Alla luce delle norme previste dalla riforma societaria, in mancanza di un espresso richiamo della disciplina della s.p.a., non è applicabile alla s.r.l. l’ istituto della cosiddetta prorogatio degli amministratori. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed iscrivibili al registro imprese, e gli atti d’ordinaria amministrazione restano di competenza di tutti i soci fino alla nomina del nuovo amministratore.
Tribunale di Cuneo , 22/07/2005  
Amministratori – nomina per cooptazione – iscrizione nel registro imprese – ammissibilità – art. 2475, 2386, 2383 cc – Dir. Cee 9.3.68 n. 68/151/CEE articolo 2. 
L’art. 2475, pur non richiamando più per le s.r.l. la normativa applicabile alle s.p.a., deve essere interpretato nel senso di ammettere l’istituto della cooptazione alle s.r.l., ciò si desume dalla norma (che fa salve le diverse disposizioni dell’atto costitutivo) e dalla ratio della legge, intesa a favorire l’autonomia contrattuale. Da ciò deriva anche la necessità di prevedere l’iscrivibilità (ed anzi l’obbligo d’iscrizione), nel Registro Imprese, sia per ragioni di ordine logico, sia letterale.
Tribunale di Brescia, 13/05/2005, Giud. Reg. G. Orlandini, Ric. AB Plast s.r.l.               
Amministratori – nomina – mancata iscrizione al Registro imprese – nozione di interessato legittimato al ricorso – iscrizione d’ufficio. 
L’ amministratore cessato è legittimato a richiedere l’iscrizione d’ufficio ex art. 2190 della nomina del nuovo amministratore, in quanto portatore di un interesse giuridicamente rilevante.
Corte d’appello di Milano, 29/09/2004
Amministratori – delibera di revoca della nomina – mancato inserimento nel libro obbligatorio delle assemblee – atto formalmente inesistente – cancellazione. 
E’ da ritenersi formalmente inesistente un atto societario (delibera di revoca della nomina del rappresentante legale) che non è stato inserito nel libro obbligatorio delle assemblee, e per tale motivo deve essee ordinata la cancellazione.
Tribunale di Savona, 09/12/2000, Giud. Rel. Longo, Ric. Mantelli e C.
Amministratori – delibera di revoca della nomina – mancata trascrizione nei libri sociali – atto non riferibile alla società – cancellazione. 
Se la delibera con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato revocato non è iscritta nei libri sociali, non è riferibile alla società, per cui va cancellata dal registro imprese. Di conseguenza il rappresentante legale, essendo rimasto in carica, è legittimato a chiedere l’iscrizione di atti, ivi compreso il deposito del bilancio.
Tribunale di Savona, 24/10/2000, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. First Corporation S.r.l.
Amministrazione straordinaria – situazione patrimoniale provvisoria – deposito – ammissibile – pubblicità di impresa – artt.73 /75 T.U. del Credito.
Il deposito della situazione patrimoniale provvisoria, relativa al periodo precedente l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, svolge le stesse funzioni di pubblicità di impresa del bilancio che la società avrebbe dovuto depositare se non fosse stata aperta la procedura concorsuale e pertanto l’istanza di deposito al Registro Imprese va accolta.
Tribunale di Milano, 03/12/2001, Giud. Reg. Tarantola, Ric. Commissario straordinario  
Bancadelibera di modificazione dello statuto e del capitale sociale – mancata autorizzazione da parte della Banca d’Italia ­- ex art. 56 d.lgs. 385/93 – accoglimento. 
La delibera di iscrizione del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria di una banca non è eseguibile se manca l’autorizzazione della Banca d’Italia, infatti in base all’art. 56 D.Lgs. 385/93 del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia “non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese della modificazione degli statuti delle banche senza l’accertamento da parte della Banca d’Italia previsto dal primo comma dello stesso articolo”.
Tribunale di Milano, 10/01/2005
Bilancio – mancata approvazione da parte dell’assemblea – non è ammissibile il deposito al Registro Imprese – art. 2191 c.c. 
Il bilancio e l’elenco soci, in assenza di un’approvazione assembleare, non possono essere pubblicati. Nel caso in cui le domande siano erroneamente accolte, dovrà essere prevista la cancellazione.
Tribunale di Biella,18/02/2005  
Bilancio – verbale di assemblea di approvazione del bilancio – mancanza sottoscrizione del presidente – atto privo dei requisiti di certezza – rifiuto di iscrizione – legittimo 
Se il verbale assembleare risulta sfoito della necessaria sottoscrizione del Presidente; ritenute irrilevanti le ragioni che hanno comportato tale impossibilità di sottoscrizione; è legittimo il rifiuto di registrazione del deposito del bilancio d’esercizio in quanto manca il requisito di certezza.
Tribunale di Milano,16/02/2005  

 

 
Bilancio mancanza relazione collegio sindacale – invalidità relativa – rifiuto iscrizione al R.I. – illegittimità – controllo formale – non sussiste – art. 2435 c.c. – mancanza relazione collegio sindacale – invalidità relativa – rifiuto iscrizione al R.I. – illegittimità – controllo formale – non sussiste – art. 2435 c.c.
La mancanza della relazione del collegio sindacale non è causa di nullità del bilancio regolarmente approvato, ma soltanto di una invalidità relativa la cui deduzione è rimessa alla iniziativa dei soci che ne abbiano interesse e non è oggetto del controllo formale del registro Imprese.
Tribunale di Ascoli Piceno 23/05/2002 Giud. Reg. Spingardi, Ric. Cooperativa Edilizia per Azioni Matteotti a r.l.
 
Bilancio – assolvimento diritti di segreteria – originale attestazione – condizione di ricevibilità
L’attestazione della tassa di deposito è indispensabile per ottenere il ricevimento del bilancio, in quanto la semplice copia del versamento consente di utilizzae l’originale per il deposito di altri atti.
Tribunale diMilano, 12/02/2001 Giud. Reg. Tarantola, Ric. Fama Engineering srl
Bilancio – mancanza relazione collegio sindacale – invalidità – rifiuto deposito – legittimità
Qualora la società a responsabilità limitata abbia un capitale sociale non inferiore a 200 milioni. è legittimo il rifiuto del Conservatore di ricevimento del deposito del bilancio privo della relazione del collegio sindacale, documento essenziale per la sua validità.
Tribunale di Milano, 22/06/2000, Giud. Reg. G. Tarantola, Ric. Celint srl
Bilancio – deposito – data diversa rispetto a quella prevista nello Statuto – rifiuto – legittimità. 
Poiché la omologazione e la iscrizione delle delibere modificative dello Statuto hanno natura meramente dichiarativa, mentre le delibere stesse sono immediatamente efficaci, la data di chiusura dell’esercizio e di riferimento per la stesura del bilancio non può che essere quella prevista dalla nuova clausola statutaria. E’ dunque legittimo il rifiuto da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese dell’iscrizione della domanda di deposito del bilancio, quando esso si riferisce ad una data diversa rispetto a quella stabilita nello Statuto della società.
Tribunale di Brescia, 18/10/1999, Giud. Reg. Orlandini, Ric. Ekea & Associati srl
Bilancio – progetto di bilancio – iscrivibilità. 
E’ ammessa l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese del progetto di bilancio.
Tribunale di Brescia, 30/09/1998, Giud. Reg. Orlandini, Ric. Senesi
Bilancio abbreviato – mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea – rifiuto deposito presso il registro delle imprese – legittimità. 
E’ legittimo il rifiuto da parte del Conservatore del deposito presso il registro delle imprese del bilancio abbreviato quando manchi l’approvazione da parte dell’assemblea.
Tribunale di Ancona, 30/08/2000, Giud. Reg. Pinelli, Ric. I.C.S. S.r.l.
Bilancio di esercizio da parte del liquidatore giudiziario – mancata approvazione assembleare – rifiuto di iscrizione – legittimità 
Il liquidatore giudiziale può redigere direttamente dei bilanci senza approvazione da parte dei soci solo nel caso in cui sia stato dotato dal tribunale anche dei poteri assembleari.  
Tribunale di Milano, 15/01/2005  
Cancellazione – effetto costitutivo dell’estinzione – pendenza rapporti patrimoniali – iscrizione illegittima – vigilanza Giudice del Registro – interesse pubblicistico – cancellazione d’ufficio – artt. 2495, 2492, 2332, 2191 c.c.
L’art. 2495 cc ha definitivamente affermato la natura costitutiva  dell’iscrizione della cancellazione della società, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di altri rapporti patrimoniali non definiti, in quanto il giudice del registro ha sempre il potere di procedere d’ufficio alla cancellazione di una iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richiesta dalla legge ai sensi dell’art. 2191 c.c.
Pertanto è legittima la cancellazione della cancellazione di una società che sia stata successivamente condannata alla restituzione di una somma di denaro in virtù di un procedimento civile pendente al momento della cancellazione.
Tribunale di Bologna 10/11/2007, G.R. Atzori
  
Cancellazione – titolarità rapporti giuridici – sussistenza – revoca cancellazione – ammissibilità
Con la cancellazione la società non cessa di essere titolare dei rapporti giuridici preesistenti e per esercitare i suoi diritti è necessario che formalmente ritoi ad essere iscritta nel Registro Imprese. Pertanto è ammissibile la cancellazione dell’iscrizione con la quale la società è stata cancellata.
Tribunale diMilano, 15/10/2001, Giud. Reg. G.Tarantola, Ric. Eurotecnica srl
Cancellazione – attività liquidatoria non conclusa – revoca della cancellazione – ammissibilità. 
Può essere revocata la cancellazione di una società quando, essendosi accertato che quest’ultima risulta ancora titolare di un bene immobile sfuggito alla liquidazione, deve completare le operazioni di liquidazione del patrimonio sociale.
Tribunale di Trapani, 27/06/2000, Giud. Reg. Rigoni, Ric. Martino – D’Angelo

  

Cancellazione dal registro imprese ex art. art. 2490 cc ultimo comma –   effetto estintivo – situazione debitoria   – inammissibilità revoca –   tutela dei creditori anche dopo la cancellazione
La cancellazione dal Registro delle Imprese disposta ai sensi dell’art. 2490 c.c. non appare affatto sospensivamente condizionata al negativo accertamento dell’esistenza, in capo alla società di cui si dispone la cancellazione, di sopravvenienze o sopravvivenze passive, discendendo l’effetto estintivo dalla ricorrenza del mero requisito del mancato prolungato deposito dei bilanci sociali di liquidazione, evento questo che risulta sostanzialmente equiparato all’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Così non si da luogo a procedere all’istanza di revoca del provvedimento di cancellazione d’ufficio di una società, fondata sull’esistenza di una situazione debitoria conseguente ad una sentenza di condanna.
Tribunale di Catania 02/12/2010, Giud. Reg. Giuseppe Fichera

Cancellazione d’ufficio ex art. 2490 ultimo comma c.c. –  artt. 2190 e 2191 cc. – non riconducibilità – efficacia ex nunc –   sistema pubblicitario –  attendibilità –  dottrina – regime ordinario – competenza del Conservatore

La fattispecie disciplinata dall’art. 2490 ult. comma del codice civile non è riconducibile al genus delle iscrizioni d’ufficio,  muovendosi in una prospettiva,  anche teleologica, del tutto differente: non già quella di rimediare, con un intervento giudiziale ex officio, all’omissione di un impulso di parte rimasto inadempiuto, ma piuttosto di rimuovere, per via amministrativa, posizioni la cui permanenza nel Registro delle imprese non trova più corrispondenza e giustificazione in una sottostante situazione giuridica sostanziale. Osservato che il regime ordinario di funzionamento del Registro delle imprese  prevede, tranne casi eccezionali tipizzati dal legislatore, che alle iscrizioni provvede l’Ufficio del Registro delle imprese, spetta al Conservatore e non al Giudice del Registro disporre il provvedimento di cancellazione al verificarsi del presupposto obiettivo (mancato deposito dei bilanci per oltre tre anni consecutivi).    

Tribunale di Ferrara 24/09/2007, Giud. Reg. Stefano Giusberti

Cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art.2490 ultimo comma c.c. – cespiti residui – comunione dei beni– revoca della cancellazione- inammissibilità.   
La cancellazione d’ufficio per mancato deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi durante la liquidazione ( art.2490 ultimo comma c.c.) non può che spiegare efficacia costitutiva per cui la società si estinguerebbe anche qualora non abbia assolutamente esaurito l’attivo e chiuso la liquidazione.
In ordine alle sopravvenienze attive l’inevitabile soluzione risulta essere quella secondo la quale tali elementi dell’attivo patrimoniale debbano spettare ai soci secondo le norme sulla comunione.
Non vi è comunque spazio per la revoca del provvedimento di cancellazione doverosamente assunto ai sensi dell’art. 2490 c.c.
Tribunale di Cuneo,11/01/2006, Giud. Reg. G. Macagno
Cancellazione in pendenza di giudizio concernente la delibera di messa in liquidazione – illegittimità – annullamento della cancellazione – inibizione effetti estintivi – art. 2495 c.c.
Deve essere annullato il provvedimento di cancellazione di una società qualora sia pendente una causa per l’impugnazione della delibera di messa in liquidazione della società stessa. Fintantochè il procedimento contenzioso non sia definito con sentenza esecutiva non è possibile cancellare la società con gli effetti estintivi di cui all’art. 2495 c.c.
Tribunale di Ravenna, 08/02/2005, Giud. Reg. G. Lacentra, Ricorso avverso cancellazione 
Capitale sociale – conversione – procedura semplificata – non consentita dopo il 31.12.2001 – art. 17 Dlgs. n. 213/98
E’ legittimo il rifiuto di iscrizione della conversione del capitale in euro avvenuta dopo il 31.12.2001 con il sistema semplificato, attesa la natura del tutto eccezionale dello stesso.
Tribunale di Milano, 22/07/2002, Giud. Reg. G. Tarantola, Ric. Filenet Italy srl  
  

Capitale sociale – conversione in euro – procedura semplificata – norma eccezionale – modifica statutaria diritto di voto – esclusione interpretazione estensiva – rifiuto iscrizione al R.I. – legittimità – art. 2485 c.c. – art 2474 c.c. (art. 6 L. 448/2001)

E’ legittimo il rifiuto del Conservatore all’iscrizione del verbale del consiglio di amministrazione con il quale, oltre alla conversione del capitale sociale in euro, si è operata la modifica della clausola statutaria relativa ai diritti di voto dei soci.
La natura eccezionale che esclude ogni interpretazione estensiva, propria dell’art. 17 del D.Leg. 213/98 consente la procedura semplificata, in deroga alle disposizioni del codice civile, solo per le operazioni di conversione del capitale sociale in euro in esso previste, tra le quali non è ricompresa la modifica delle norme relative ai diritti di voto dei soci.
Tribunale di Sassari, 18/04/2002,Giud. Reg. Caleffi,Ric. Vari

Capitale sociale – delibera di aumento – sottoscrizione – condizione necessaria per modifica statutaria – non avvenuta – illegittimità iscrizione – giurisprudenza – artt. 2439, 2475, 2495, 2328 e 2329 c.c.
L’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale rappresenta una condizione ed un limite della modifica statutaria relativa al nuovo ammontare del capitale sociale. Pertanto è illegittima la modificazione immediata dello statuto sociale a seguito della sola delibera di aumento del capitale, in quanto idonea a trarre in inganno i terzi i quali potrebbero fare affidamento sul nuovo importo del capitale solamente deliberato ma non ancora sottoscritto e versato.
Tribunale di Torino, 28/03/2002, Giud. Reg. S. Scovazzo, Ric. Conservatore

Capitale sociale – conversione del capitale sociale in euro – controllo omologatorio del Tribunale – inammissibilità – art. 32 L. 340/2000 – d.lgs. 213/98.
L’art. 17 co. 5 del d.lgs. 213/98 stabilisce che le delibere di conversione del capitale sociale in euro siano adottate dal consiglio di amministrazione e che siano sottoposte all’omologazione del Tribunale o, se verbalizzate da notaio, siano presentate direttamente all’Ufficio del registro delle imprese da parte degli amministratori.
Poiché la legge n. 340/00 ha abolito l’omologazione degli atti societari costitutivi da parte del Tribunale, si può ritenere che il controllo omologatorio di quest’ultimo sia soppresso proprio in funzione della semplificazione delle procedure, essendo scopo del Legislatore riformista proprio quello di restringere l’intervento del Tribunale ai soli casi in cui si tratti di dirimere una controversia interpretativa.
Si deve pertanto concludere che l’art. 17 co. 5 del d.lgs. n. 213/98, nella parte in cui prevede il ricorso degli amministratori al Tribunale per l’omologazione della delibera del consiglio di amministrazione di conversione del capitale sociale in euro, sia rimasto abrogato per incompatibilità con la nuova disciplina, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Tribunale di Padova, 19/04/2001, Giud. Rel. Limitone, Ric. Bobotti s.r.l.
Capitale sociale – conversione in euro mediante verbale del consiglio di amministrazione non ricevuto da notaio – inammissibilità – controllo di legittimità del tribunale – ammissibilità solo su ricorso avverso la mancata iscrizione dell’atto da parte del notaio – art. 2411 c.c. – art. 17 D.Lgs. 213/98 – art. 32 L. 340/2000.
Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 32 della egge n. 340 del 2000 e del conseguente venir meno del controllo preventivo giurisdizionale generale, e fermo restando che la nuova disciplina non ha determinato l’abrogazione della norma che facoltizza gli amministratori alla conversione del capitale in euro, il contenuto precettivo del 5° co. dell’art. 17 del D.Lgs. n. 231/98 ha quindi subito:
a) un’implicita modificazione, nel senso che la delibera del consiglio di amministrazione redatta da notaio può essere sindacata dal tribunale in funzione della relativa iscrizione in quanto il notaio abbia rifiutato tale adempimento, perché abbia ritenuto l’atto non conforme alla legge, e sia stato presentato ricorso;
b) un’abrogazione per incompatibilità con il “novellato” art. 2411 c.c. nella parte in cui lo stesso art. 17, co. 5° prevedeva implicitamente che il verbale delle deliberazioni adottate dagli amministratori in materia potesse non essere ricevuto da notaio.
Tribunale di Roma, 17/03/2001, Giud. Rel. Vannucci, Ric. Forte Meridien Italia S.p.a.
Capitale sociale – conversione del capitale sociale in euro – verbale non redatto da notaio – omologa del Tribunale – inammissibilità – art. 17 D. Lgs. 213/98 – art. 2411c.c. – art. 32 L. 340/2000. 
Le deliberazioni di conversione del capitale sociale in euro che non risultino da verbale redatto da notaio, non devono essere omologate dal Tribunale sia perché il secondo comma dell’art. 2411 è stato integralmente modificato dall’art. 32 della L. n. 340/2000, sia in quanto il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità sortirebbe l’effetto di rendere più onerosa e complessa la procedura di iscrizione di quegli atti che il D. Lgs. 213/98 ha ritenuto di semplificare proprio per la loro automaticità ed obbligatorietà. L’omologa del Tribunale è ora prevista soltanto nei casi eccezionali (stabiliti nel nuovo testo dell’art. 2411 c.c.), in cui il notaio non ritenga adempiute le condizioni di legge e, di conseguenza, inviti gli amministratori o i soci a sollecitare un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Tribunale di Milano, 22/01/2001, Giud. Rel. Crugnola
Capitale sociale – conversione del capitale sociale in euro – controllo omologatorio del Tribunale – inammissibilità – art. 32 L. 340/2000. 
Il Tribunale non può omologare la delibera del consiglio d’amministrazione di una società di capitali avente ad oggetto la conversione del capitale sociale in euro, poiché l’art. 32 della L. 340/2000 ha abolito il procedimento di omologazione degli atti societari determinando il venir meno di ogni potere del giudice di effettuare il controllo omologatorio essendo lo stesso rimesso o al notaio rogante o al Conservatore del registro delle imprese.
Tribunale di Bologna, Giud. Rel. Fiorini
Capitale sociale – conversione del capitale sociale in euro – verbale non redatto da notaio – omologa del Tribunale – inammissibilità – art. 17 D. Lgs. 213/98 – art. 2411c.c. – art. 32 L 340/2000. 
Le deliberazioni di conversione del capitale sociale in euro che non risultino da verbale redatto da notaio, non devono essere omologate dal Tribunale sia perché il secondo comma dell’art. 2411 è stato integralmente modificato dall’art. 32 della L. n. 340/2000, sia in quanto il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità sortirebbe l’effetto di rendere più onerosa e complessa la procedura di iscrizione di quegli atti che il D. Lgs. 213/98 ha ritenuto di semplificare proprio per la loro automaticità ed obbligatorietà. 
Pertanto, a partire dal 9 dicembre 2000, per l’iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e delle deliberazioni modificative degli atti costitutivi delle società di capitale e delle società cooperative non sarà più necessario né possibile alcun preventivo intervento censorio dell’autorità giudiziaria, se non nel caso previsto nel nuovo testo dell’art. 2411 c.c., che presuppone, però, l’esistenza di un dissidio tra il notaio verbalizzante e gli amministratori della società.
Tribunale di Cagliari, Giud. Rel. La Rocca, Ric. Giannuzzi
Delibera di fusione – opposizione creditori – deposito somme presso una banca tardivo – assenza decreto autorizzatorio – legittimità rifiuto atto di fusione – artt. 2445, 2503, 2504 c.c.
E’ legittimo il rifiuto di iscrizione di un atto di fusione, redatto da un notaio, qualora sia stata presentata opposizione alla delibera di fusione e, ancorchè successivamente sia stata depositata presso una banca la somma di denaro necessaria a soddisfare integralmente il creditore, il tribunale non abbia autorizzato, con decreto, la stipula dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2445 c.c., ultimo comma. 
Tribunale di Roma, 11/11/2008, Giud. Reg. M. Vannucci, Ric. avverso rifiuto 
Direttori generali – iscrizione al Registro imprese – “numerus clausus” ­ rifiuto – ricorso al giudice – inammissibilità – artt. 2118, 2192. 
Il ricorso è inammissibile in quanto “per le iscrizioni nel Registro Imprese vige il principio del numerus clausus, nel senso che possono farsi solo le iscrizioni previste dalla legge” e per le società commerciali la legge non prevede l’iscrizione dei direttori generali.
Tribunale di Brescia, 09/11/2004, Giud. Reg. G. Orlandini, Ric. Camuna Cavi s.r.l.
Fallimento – scioglimento e messa in liquidazione – omologa – iscrizione al registro imprese – efficacia atti – pubblicità commerciale – inammissibilità.
L’intervenuto fallimento cristallizza alla data della dichiarazione la situazione giuridica della società, con l’impossibilità di rendere efficaci gli atti compiuti rispetto ai terzi.
Invero, in seguito alla sottoposizione a procedura concorsuale, non solo gli organi sociali vedono sospese le loro attribuzioni fisiologiche, ma altresì il fallimento assorbe ogni forma di liquidazione volontaria.
Pertanto, atteso che per le caratteristiche proprie della pubblicità commerciale possono essere iscritti al registro imprese unicamente atti immediatamente efficaci, dev’essere rigettata l’istanza di iscrizione dell’atto di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata, qualora la stessa sia stata dichiarata fallita.
Tribunale di Bologna, 06/07/1998, Ric. Trotta  
Nomina direttore di stabilimento – iscrizione al Registro imprese –  “numerus clausus” – inammissibilità 
non è iscrivibile al Registro Imprese la nomina di direttore di stabilimento in quanto “per le iscrizioni nel Registro Imprese vige il principio del numerus clausus, nel senso che possono farsi solo le iscrizioni previste dalla legge, rispondendo ciò non solo alla lettera della previsione normativa, come sopra già ricordata, ma anche alla ratio del sistema per cui essendovi tra gli effetti fondamentali di ogni forma di pubblicità legale l’opponibilità ai terzi degli atti iscritti, non può esistere per il terzo l’onere di consultare il registro ove l’iscrizione non sia prevista dalla legge”
Tribunale di Brescia, 22/02/2005, Giud. Rel. G. Sabbadini, Ric. Riva Acciaio s.p.a.
Organo amministrativo – nomina custode giudiziario – iscrizione – ammissibilità – pubblicità di impresa – art. 2383 c.c. 
L’iscrizione delle modifiche dell’organo di gestione sono imposte dall’art. 2383 c.c. e sono indispensabili per conoscere chi sia legittimato ad impegnare la società. Pertanto è iscrivibile la nomina di amministratori giudiziari di una soc. consortile effettuata dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un provvedimento di sequestro preventivo penale.
Tribunale di Milano, 03/04/2000, Giud. Reg. Tarantola, Ric. Custodi amministratori giudiziari  
Quote – cessione – domanda giudiziale di accertamento della simulazione dell’ atto di trasferimento di quote – iscrivibilità art. 2696 cc.  
E’ iscrivibile al Registro delle Imprese la domanda giudiziale di accertamento della simulazione del trasferimento di quote della s.r.l. in quanto la stessa si inserisce pienamente nello schema di atto prodromico o modificativo in ordine alla vicenda inerente la titolarità delle quote di una s.r.l.
Tribunale di Ferrara, 11/05/2005, Giud. Reg. M. Gueelli, Ric. Servizio Italia Società Fiduciaria e di Servizi P.A.  
Quote– cessione – valore nominale delle quote – art. 223 bis disp. att. cc 
Nel caso di cessione quote effettuate prima dell’adozione della modifica dello statuto ed entro il 30/09/2004, trova applicazione il disposto dell’articolo 223 bis disp. Att. cc. secondo cui “resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente al 31/12/2003”. Tale riferimento comporta che alla data della stipula dell’atto in questione la cessione aveva ad oggetto una quota di conferimento con valore nominale calcolato in multipli di euro, e non frazionabile per sette in importi pari a multipli di euro.
Tribunale di Brescia, 20/12/2004, Giud. Reg. G. Orlandini, Ric. Il Poggio s.r.l.
Quote – trasferimento – verbale di conciliazione giudiziale – provvedimento del Giudice Istruttore – natura di atto pubblico – iscrivibilità.  
Il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dai soci ed il provvedimento del Giudice Istruttore con il quale si dà atto della cessione della quota ha natura di atto pubblico idoneo a modificare il contratto sociale e ad essere iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2300 c.c.
Tribunale di Brescia, 11/06/2004, Giud. Reg. Orlandini, Ric. Anselmini
Quote – accertamento diritto proprietà – atto di citazione – insussistenza obbligo – non iscrivibile – tassatività delle iscrizioni – artt. 2479, 2188 e 2190 c.c  
Non sussiste obbligo a carico di alcuno ad iscrivere un atto di citazione diretto ad ottenere l’accertamento del diritto di proprietà su una quota. Pertanto non è iscrivibile la trascrizione dell’atto di citazione introdotto nanti il Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità o di inefficacia del trasferimento di quote di srl.
Tribunale di Milano, 13/07/2002, Giud. Reg. Tarantola, Ric. Smalg Spa
Quote – nomina custode giudiziario – rifiuto iscrizione – illegittimità – principio tipicità – pubblicità di impresa – giurisprudenza – art. 2188 c.c. – art. 11 co. 6 DPR 581/95
Il principio di tassatività va inteso nel senso che non possono essere iscritti nel Registro Imprese gli atti che non interessano la pubblicità di impresa, ne deriva che è consentita l’iscrizione di quei provvedimenti che incidono sulla libera disponibilità della quota. Pertanto è illegittimo il rifiuto del Conservatore di iscrivere la nomina di custode di quota di srl che può compiere atti diretti al mantenimento della quota stessa. 
Tribunale di Milano, 18/12/2001, Giud. Reg. G. Tarantola, Ric. Custode quota
 
Quote – cessione – trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata – mancata omologa dell’atto di costituzione – oggetto preesistente – iscrizione al registro imprese.
E’ iscrivibile al registro imprese la cessione della quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata anche se al momento della cessione, l’atto pubblico relativo alla trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, non è stato ancora omologato. Ciò poiché, dal punto di vista sostanziale, la cessione in questione non ha un oggetto inesistente in quanto si tratta pur sempre della posizione giuridica di socio riferita alla partecipazione nella preesistente società di persone, partecipazione di fatto conferita nella costituenda società a responsabilità limitata.
Tribunale di Alessandria, 18/05/2000, Giud. Reg. Moltrasio, Ric. Filippone
Quote – trasferimento – iscrizione al registro imprese – mancanza dei requisiti di legge – inammissibilità.
 Non è iscrivibile l’atto di trasferimento di quote sociali quando non vi è corrispondenza tra gli atti societari e gli atti iscritti presso il Registro Imprese, a causa della carenza di un atto presupposto quale la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite.
Tribunale di Como, 25/06/1999, Giud. Reg. Nardecchia, Ric. Conservatore
Scioglimento e liquidazione della srl – forma dell’atto – assemblea straordinaria – D.Lgs n.6 del 2003 – art. 2118, 2192, 2486, da 24489 a 2457 c.c.  
L’articolo 218, delle disposizioni per l’attuazione del c.c., stabilisce che le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori e non in base alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. n.6 del 2003.Occorre ritenere che, secondo la disciplina antivigente, lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione delle società a responsabilità limitata fossero regolate dalla stessa disciplina dettata per le società per azioni. Ai sensi del vecchio testo dell’art. 2497 del c.c., allo scioglimento e alla liquidazione della società a responsabilità limitata vanno applicate le disposizioni dettate dagli art. da 2448 a 2457, con la prescrizione che per la nomina dei liquidatori, la maggioranza prescritta è quella richiesta dall’art. 2486 del c.c. per l’assemblea straordinaria.
Tribunale di Firenze, 13/05/2005.
Sede -modifica dell’indirizzo nello stesso comune – atto costitutivo antecedente la riforma del diritto societario – modifica dell’atto costitutivo – non occorre  
Il trasferimento della sede legale all’inteo dello stesso comune non costituisce modifica dell’atto costitutivo e l’atto notarile non è necessario neppure quando l’atto costitutivo, essendo redatto e predisposto secondo la normativa previdente, riporta l’intero indirizzo della sede legale.
Tribunale di Varese, 19/03/2005  
Sindaci – decadenza dalla carica per l’ esistenza di rapporti di natura patrimoniale – iscrizione d’ufficio della cessazione dalla carica – art. 2399, 2190, 2401 c.c.
L’ufficio del Registro Imprese, qualora venga a conoscenza in alla risultanza dei propri archivi di eventuali cause di decadenza dei sindaci (nel caso di specie l’esistenza di rapporti di natura patrimoniale), può chiedere al giudice del Registro l’iscrizione d’ufficio della cessazione della carica.
Tribunale di Milano, 19/04/2005
Sindaci – nomina ante entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003 ­- obbligo di scelta dal registro dei Revisori contabili 
Fino all’entrata in vigore del d. lgs. n. 6/2003, la nomina dei sindaci è soggetta alla disciplina precedente e pertanto sussiste l’obbligo di scelta tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
Tribunale di Milano, 05/06/2004
Sindaci – cessazione dalla carica – iscrizione al registro imprese – obbligo dell’amministratore – mancata conoscenza della rinuncia – iscrizione d’ufficio – inammissibilità. 
Il presupposto per l’iscrizione d’ufficio della cessazione dalla carica del presidente del collegio sindacale e di sindaco è, ex art. 2190 c.c., l’inerzia dell’imprenditore. Nel caso specifico, mancando la prova che la rinuncia alla carica del presidente del collegio sindacale e di sindaco sia venuta a conoscenza dell’amministratore della società, cui incombe l’obbligo (art. 2400 c.c.) di provvedere all’iscrizione della cessazione, non può ravvisarsi inerzia e come tale va respinta al richiesta di iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese.
Tribunale di Savona, 08/03/2000, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore

Società a responsabilità limitata – trasformazione eterogenea

– trust – fattispecie non prevista dall’art. 2500 septies c.c. – impossibilità interpretazione estensiva o analogica – ratio – non iscrivibile
La specifica e dettagliata indicazione delle ipotesi di trasfomazione non costituisce una mera esemplificazione ma, al contrario, è indice della volontà di limitare la possibilità di trasformazione eterogenea alle sole ipotesi tipiche e ritenute meritevoli di tutela, in un ponderato bilanciamento tra la tutela dell’impresa commerciale (nelle forme delle società di capitali e degli enti espressamente indicati negli artt. 2500 septies ed octies c.c.) e dei soggetti che potrebbero astrattamente subirne un pregiudizio.

Per cui la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in trust non può essere iscritta al Registro Imprese, non rientrando tra quelle previste nell’art. 2500 septies cc.
Tribunale di Sassari 09/07/2010, Giud. Reg. G. M. Mossa

Società a responsabilità limitata – cessione di quote – procedura semplificata – differenza tra firma digitale e firma digitale autenticata – necessarietà autentica notarile – esigenze di affidabilità – art. 2470 c.c. – artt. 21, 24 e 25 co. 2 CAD – art. 36 co. 1bis L. 133/2008.
L’art. 2470 co. 2 c.c., pur dopo l’introduzione della procedura semplificata di competenza del commercialista, continua a richiedere per l’iscrizione nel Registro delle Imprese l’autenticazione della firma dell’atto di trasferimento di quote da parte del notaio. Infatti, se il legislatore avesse voluto sottrarre il trasferimento di quote – attuato ai sensi dell’art. 36 co. 1bis della L. 133/2008 – all’autentica notarile della firma digitale, lo avrebbe previsto espressamente. A sostegno di tale tesi rileva l’esigenza di affidabilità del dato iscritto al Registro Imprese, della natura dei controlli e dei soggetti preposti a tali controlli sull’atto di trasferimento di quote, nonché le responsabilità connesse, che sarebbe meno garantita nella procedura semplificata. Per tali ragioni, va ordinata la cancellazione dell’iscrizione di quote avvenuta in mancanza della firma digitale autenticata dal notaio.
Tribunale di Vicenza, 17/04/2009, Giudice del Registro
Società a responsabilità limitata – cancellazione – sussistenza situazioni debitorie – non rilevante – estinzione della società – art. 2191 c.c. – art. 2495 c.c.
L’esistenza di situazioni debitorie della società non costituisce elemento che possa essere valutato dal Conservatore del Rgistro Imprse all’atto della cancellazione della società al fine di impedirla, proprio alla luce della considerazione che l’esistenza di creditori insoddisfatti è contemplata dall’art. 2495 c.c., da cui ne scaturisce non già un impedimento alla cancellazione bensì una responsabilità dei soci e/o del liquidatore. 
Tribunale di Catania, 09/04/2009, Giud. Reg. Pietro A. Currò
  
Società a responsabilità limitata – amministrazione congiuntiva – mancanza accettazione congiunta – cancellazione d’ufficio – legittimità.
Deve essere ordinata la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della delibera assembleare che prevede un regime di amministrazione congiuntiva, qualora manchi l’accettazione di uno dei coamministratori nominati.
E’ da escludere, infatti, che l’Ufficio del Registro possa in via interpretativa ricostruire la volontà dell’organo assembleare, al di là delle univoche risultanze del relativo verbale, correlando effetti invero peculiari alla mancata accettazione di uno dei coamministratori (costituzione di un organo gestorio monocratico anziché collegiale).
Tribunale di Catania, 29/05/2008, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ricorso
Società a responsabilità limitata – liquidatori – nomina persona giuridica – ammissibilità – giurisprudenza – artt. 2383 comma 4, 2542 comma 2, 2535, 2361 comma 2 c.c. – art. 111 duodecies disp. att. – art. 5 d.lgs. 240/2001 – d.lgs. 6/2003 – d.lgs. 231/2001 – d.lgs. 96/2001 – art. 47 Reg. UE 2157/2001 – interpretazione sistematica.
In assenza di un’espressa contraria disposizione normativa, la chiusura al riconoscimento della piena compatibilità fra persona giuridica e assunzione alla carica di amministratore e/o liquidatore in una società di capitali, non pare trovare giustificazione. Pertanto, non può essere accolta l’istanza di cancellazione dell’iscrizione, alla carica di liquidatore, di una società di capitali.
Tribunale di Catania, 07/08/2007, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ric. Conservatore
Società a responsabilità limitata –   liquidatore persona giuridica – rappresentante – nomina contestuale – non necessita – mancanza norma espressa.
Con la nomina di una persona giuridica quale amministratore e/o liquidatore di società di capitali non è indispensabile la designazione ab inizio, ad opera della persona giuridica nominata, di una persona fisica quale mandatario o rappresentante della persona giuridica stessa.
I normali meccanismi che presiedono all’azione all’azione dei soggetti non persone fisiche, consentono l’imputazione diretta all’ente amministrante degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione amministrativa. Inoltre, la designazione di un rappresentante della persona amministrante (diverso dal legale rappresentante della medesima) si tradurrebbe in una violazione del principio gnerale che vieta all’amministratore di delegare a terzi le proprie funzioni gestorie.
Tribunale di Catania, 07/08/2007, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ric. Conservatore

   

Socio unico di spa iscrizione dichiarazione – obbligo e non onere – termine perentorio – conseguenze inadempimento – responsabilità illimitata dell’unico socio – sanzione e non possibilità di opzione – ampliamento autonomia – analogia con snc irregolari – non sostenibile – ratio della norma – legittimità iscrizione d’ufficio – artt. 2362, 2190, 2325 comma 2°, 2296, 2297 c.c.
L’art. 2362 c.c. impone agli amministratori l’obbligo e non la facoltà di richiedere l’iscrizione della dichiarazione contenente l’indicazione del nominativo dell’unico socio di una spa; ciò in considerazione sia del tenore letterale della previsione legislativa (“devono”), sia perchè la previsione di un termine ai sensi dell’art. 4 contrasta con la natura facoltativa dell’iscrizione, sia perchè la previsione del 3° comma si pone quale rimedio all’inadempimento degli amministratori al disposto del 1° comma. Pertanto, deve essere rigettato il ricorso avverso l’iscrizione d’ufficio del socio unico di una spa.
Tribunale di Bologna, 09/10/2007, Presidente Bruno Gilotta
 
Socio unico di srl – iscrizione nel libro soci – efficacia – presupposto per il diritto di intervento in assemblea – assenza – vizio della delibera – inesistenza – giurisprudenza – art. 2479 2° comma c.c. – artt. 2485 e 2488 c.c.
Non è iscrivibile al R.I. il verbale di assemblea straordinaria recante modifiche allo statuto sociale alla cui redazione abbia partecipato il socio unico non ancora iscritto nel libro soci. In tal caso la delibera è inesistente in quanto adottata da un soggetto non legittimato ad esprimere una valida manifestazione di volontà.
Tribunale di Ferrara, 25/07/2002, Giud. Reg. M. Gueelli, Ric. Conservatore
Socio unico di srl – assenza dei presupposti necessari per l’iscrizione – cancellazione. 
Deve essere cancellata dal registro delle imprese l’iscrizione di un socio quale “socio unico” di una società a responsabilità limitata, quando essa è stata effettuata in assenza dei presupposti necessari, cioè quando l’amministratore unico della società, come risulta da atto notarile, non ha ceduto la sua quota a favore di nessuno.
Tribunale diFoggia, 28/06/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Russo
  
S.p.A. – iscrizione di socio unico – rilevanza del controllo effettivo dell’ente – concetto di appartenenza e di proprietà – differenza – art. 2189 c.c. – art. 2362 c.c. 
E’ iscrivibile come socio unico di S.p.A. il soggetto che, sebbene non detenga interamente il capitale sociale, disponga della totalità dei voti assembleari, posto che le azioni non in suo possesso sono prive del diritto di voto in quanto azioni proprie intestate alla S.p.A. medesima.
Tribunale di Prato, 30/01/2008, Giud. Reg. Anita M.B. Davia, Ricorso avverso provv. di rifiuto
  
Trasferimento sede legale all’estero – continuità giuridica e riconoscimento – criterio della sede effettiva – effetto estintivo – iscrizione cancellazione – mancanza fase liquidatoria – legittimità rifiuto – tutela creditori – art. 25 della L. 215/95 – giurisprudenza – artt. 2484, 2437, 2495 comma 2, e 2507 c.c.
Il trasferimento della sede in altro stato non comporta ex sè estinzione della società con contestuale costituzione di un nuovo soggetto nello stato di destinazione, né un automatico riconoscimento della continuità giuridica, perché gli effetti dello stesso sono subordinati alla verifica della compatibilità delle disposizioni dell’ordinamento giuridico italiano con quello di destinazione:
Con la conseguenza che non potrà aversi continuità, ravvisandosi invece una fattispecie di estinzione, nel caso in cui la società deliberi il trasferimento della sede legale in uno stato, come il Lussemburgo, che esclude la legittimità di tale operazione prescrivendo la costituzione di un nuovo soggetto in conformità alle proprie leggi. Perciò, l’accettazione della nazionalità lussemburghese e l’assunzione di una forma giuridica non contemplata dall’ordinamento italiano, non possono essere addotti per sostenere la persistenza dell’originaria soggettività della società al solo fine di ottenere la cancellazione senza procedere al compimento formale dell’attività liquidatoria.
Pertanto è corretto il rifiuto della cancellazione della società, quale automatico effetto del trasferimento della sede legale all’estero, non preceduta dal deposito del bilancio finale di liquidazione o, in alternativa, dall’iscrizione di una sede secondaria in Italia.
Tribunale di Perugia, 07/04/2007, Giud. Reg. T. Giardino, Ric. avverso rifiuto

  

  
 
Società di fatto
  
Iscrizione al registro imprese– attività commerciale – obblighi – inottemperanza – titolo – volontà delle parti – iscrizione d’ufficio.
La società di fatto che esercita un’attività commerciale, con responsabilità illimitata ed amministrazione disgiunta dei soci, qualora non abbia provveduto a regolare la propria posizione con l’adozione di una delle forme societarie tipiche va iscritta d’ufficio al Registro Imprese come società in nome collettivo.
Poiché non vi è la necessità di una forma determinata per la costituzione di una società di persone (artt. 2251-2293-2315), in mancanza di altro atto è lo stesso decreto del giudice del registro che accerta il fatto costituito dall’esistenza dell’impresa collettiva in forma societaria, ad essere titolo per l’iscrizione nel registro. Il tipo di società da adottare, rispondente alla volontà delle parti, viene individuato in base alla responsabilità dei soci ed alla amministrazione della società come risulta dai patti sociali.
Tribunale di Ferrara, 09/05/2000, Giud. Reg. Gueelli, Ric. Conservatore
 
Società di mutuo soccorso
Società di mutuo soccorso – iscrizione al RI – assimilazione alle cooperative – legittimità – giurisprudenza – art. 7 DPR 581/95 – art. 2200 c.c. – artt. 2511, 2512 c.c. – art. 18 L. 59/92 – art. 13 Dlgs. CPS 1577/47
Dalla combinata lettura dell’art. 7 del DPR. 581/95, degli artt. 2200, 2511, 2512 c.c., dell’art. 18 della L. 59/92 che ha integrato l’art. 13 Dlgs CPS 1577/47, non si può pervenire alla conclusione di escludere le Società di Mutuo Soccorso dal novero delle previsioni di cui all’art. 7 sopraindicato, stante la loro assimilazione alla società cooperative.
Pertanto deve essere respinta l’istanza di cancellazione dal RI richiesta per difetto delle condizioni previste dalla legge.
Tribunale di Arezzo, 03/12/2002,Giud. Reg. S. Afeltra,Ric.Soc. di mutuo soccorso La Croce Bianca di Arezzo S. Afeltra
Società di persone
  
Amministratore – soggetto estraneo alla società – socio accomandatario di società in accomandita semplice – socia della società in nome collettivo – ammissibilità. 
In una società in nome collettivo può essere nominato amministratore un soggetto estraneo alla società quando egli è anche socio accomandatario di una società in accomandita semplice, socia della società in nome collettivo predetta, in quanto è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio illimitatamente anche dei debiti della società in nome collettivo.
Tribunale di Foggia, 09/06/2000, Giud. Rel. Dibisceglia, Ric. Rizzo 
Amministratore – soggetto estraneo alla società – socio accomandatario di società in accomandita semplice – socia della società in nome collettivo – inammissibilità. 
In una società in nome collettivo non può essere nominato amministratore un soggetto estraneo alla società anche se socio accomandatario (quindi illimitatamente responsabile) di una società in accomandita semplice, socia della società in nome collettivo predetta.
Tribunale di Foggia, 25/02/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Rizzo

Amministratori nomina di amministratore diverso da uno dei soci – artt. 2266, 2295 n. 3 c.c. – atto iscrivibile al registro imprese.

Nessuna norma vieta in modo esplicito che nell’ambito di una s.n.c. la carica di amministratore possa essere ricoperta da un terzo, non socio della società.
Tribunale di La Spezia, 30/10/2001, Giud. Reg. Sorrentino, Ric. Conservatore
Cancellazione – scioglimento senza liquidazione – pendenza di rapporti con i terzi – iscrizione al registro imprese – inammissibilità. 
Non può essere iscritta al registro imprese la cancellazione di una società di persone quando dagli atti risulti che vi sia stato solo uno scioglimento e non una estinzione della società. Per consolidata giurisprudenza, la società rimane in vita finché penda anche un solo rapporto con i terzi, come si evince, nel caso in esame, dalla scrittura privata di scioglimento della società presentata al registro imprese, e ciò anche nel caso in cui lo scioglimento sia deliberato con esclusione della fase di liquidazione.
Tribunale di Bologna, 27/10/1999, Giud. Reg. Dallacasa, Ric. Baccillieri – Toselli

Cancellazione dal registro imprese – presenza posta attiva da liquidare – difetto dei presupposti – illegittimità cancellazione
E’ illegittima la cancellazione dal registro imprese di una società in accomandita semplice, in presenza di una posta attiva del patrimonio non ancora liquidata. Posto che l’effetto di estinzione irreversibile, proprio della cancellazione della società dal registro imprese, si produce solo quando tale cancellazione risulti eseguita legittimamente.
Tribunale di Brescia, 6/10/2010, Giud. Reg. Raffaele Del Porto

Cessione di quote – unico socio accomandatario – iscrizione dell’atto di cessione di quote e di cancellazione della società – ammissibilità. 
La cessione delle quote del socio accomandatario e del socio accomandante ad un’unica persona fa si che quest’ultima divenga socio unico. Anche se non risulta dall’atto di cessione, deve ritenersi che il cessionario abbia inteso acquistare la qualità di accomandatario ed è con tale qualifica che ha richiesto l’iscrizione della modifica della compagine sociale. Il cessionario che prosegue in forma individuale l’attività prima gestita in forma societaria, ha facoltà di sciogliere la società anche prima della scadenza del termine per la ricostituzione della pluralità dei soci e di chiedee la cancellazione se non sussistono passività anche senza procedere alla nomina di un liquidatore.
Tribunale di Savona, 07/02/1999, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Guo Li Xin
Concetto di sede sociale – assenza norma definitoria – criterio interpretativo post riforma societaria – art. 111ter disp. att. c.c. – applicazione analogica – clausola statutaria che attribuisce la facoltà di modifica dell’indirizzo nello stesso comune all’organo amministrativo – non censurabile – dottrina e giurisprudenza. 
E’ ammissibile un’applicazione analogica dell’art. 111ter disp. att. c.c. anche alle società di persone, posto che si ritenga estensibile a tale tipologia di società, quale criterio interpretativo, l’accezione di sede sociale prescelta dal legislatore della riforma per le società di capitali, considerata l’assenza, nel regime codicistico in materia di società personali, di una norma che disponga espressamente che l’indicazione della sede debba comprendere oltre che il comune anche l’indirizzo della stessa.
Pertanto, la clausola dell’atto costitutivo di una società in accomandita semplice, che prevede la facoltà degli amministratori di modificare l’indirizzo della sede nell’ambito dello stesso comune, non si espone ad alcuna censura che legittimi la cancellazione d’ufficio.
Tribunale di Catania, 27/06/2008, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ric. Conservatore
Esclusione di socio – deliberazione unanime – notifica al socio escluso – iscrivibilità al registro imprese.
E’ valido l’atto definitivo di esclusione di socio quando egli è stato escluso dalla società dagli altri soci con decisione unanime e tale esclusione è stata notificata allo stesso.
Tribunale diFoggia, 15/02/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Pinna
Iscrizione – atto costitutivo – mancata disponibilità dei locali per la sede legale – ammissibilità. 
Non può essere rifiutata l’iscrizione di un atto costitutivo di una società in accomandita semplice sulla base dell’asserita non disponibilità, da parte della stessa società, dei locali presso i quali è stata indicata la sede legale.
Tribunale di Foggia, 04/07/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Folliero
Iscrizione – modifica dell’atto costitutivo – frazionamento quota socio accomandante – ammissibilità.
Non si ravvisano vizi di legittimità formale tali da comportare il rigetto della domanda di iscrizione in caso di modifica dell’atto costitutivo per effetto del frazionamento della quota del socio accomandante, in quanto la libera trasferibilità della quota del socio accomandante per atto tra vivi, oltre ad essere prevista dallo statuto della società, è ammissibile anche ove comporti il frazionamento della stessa, per effetto della cessione a più acquirenti.
Tribunale di Foggia, 15/02/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Pinna
Modifica dei patti sociali  – sede sociale – indicazione del solo comune – iscrivibilità. 
È iscrivibile al Registro delle imprese l’atto di modifica dei patti sociali in cui sia prevista l’indicazione del solo comune
in cui ha sede la Società, prevedendo per il resto che il trasferimento della sede all’inteo dello stesso comune non comporti una modifica dell’atto costitutivo.
Tribunale di Cagliari, 3/04/2004, Giud. Reg. Pisotti, Ric. Conservatore
Quota di partecipazione – costituzione di pegno – bene mobile –iscrizione al Registro Imprese – modifica atto costitutivo – interpretazione estensiva – ammissibilità – artt.  810, 812, 2784, 2086, 2300, 2189 cc.
La costituzione di pegno avente ad oggetto quote di società di persone  rappresenta, o può rappresentare, una modifica attuale della partecipazione e dei diritti ad essa connessi, ed è comunque prodromica all’eventuale trasferimento coattivo della partecipazione stessa: può quindi ritenersi che si tratti di una modificazione dell’atto costitutivo, come tale soggetta ex art. 2300 c.c. alla iscrizione nel registro delle imprese, al pari di ogni mutamento soggettivo ed oggettivo di quel complesso di posizioni attive  e passive che caratterizzano le singole quote.
Tribunale di Brescia  28/12/2006,  Giud. Reg. Orlandini
Quote – sequestro – iscrizione al R.I. – principio tipicità – orientamento giurisprudenziale – pubblicità di impresa – 2188 c.c. – art. 11 co. 6 DPR 581/95.
Il sequestro giudiziario interessa i terzi creditori del socio la cui quota è stata sottoposta a sequestro e può essere iscritto al registro Imprese a domanda di parte ove non venga direttamente disposta dal giudice.
Tribunale di Milano, 18/12/2001, Giud. Reg. G.Tarantola, Ric. Attilio Marcozzi
Quote – costituzione di pegno – ammissibilità.
Le quote sociali, anche delle società di persone, costituiscono beni nel senso dell’art. 810 c.c., in quanto suscettibili di formare oggetto di diritto, e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma dell’art. 812, ult. co. c.c. Poiché il pegno di quota di società di persone costituisce quindi, pegno avente ad oggetto un bene mobile, ammissibile ex art. 2784, co. 2 c.c., è possibile l’iscrizione nel registro delle imprese della modificazione dell’atto costitutivo consistente nella costituzione in pegno delle quote di un socio in quanto l’atto ha un oggetto giuridicamente possibile.
Tribunale di L’Aquila, 15/12/1999, Giud. Reg. De Filippis, Ric. Altiero di Roccaraso
Recesso di socio – iscrizione al registro imprese – inadempimento del socio rimasto – iscrizione d’ufficio – art. 2190 c.c. 
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modifica dell’atto costitutivo con conseguente iscrizione nel registro delle imprese. In caso di inadempimento da parte del socio rimasto, il receduto, non essendo più né socio né amministratore, non è legittimato a richiedere la predetta iscrizione. Provvede, con decreto, il Giudice del Registro.
Tribunale di Padova, 18/08/2000, Giud. Reg. Limitone, Ric. Conservatore
Recesso di socio – mancanza di giusta causa – accertamento giudiziale – iscrizione al registro imprese – inammissibilità. 
Non può essere iscritto al registro delle imprese l’atto di recesso per giusta causa di un socio quando l’effettività del recesso debba essere accertata giudizialmente, cioè fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In questo caso il Conservatore potrà effettuare solo un’annotazione relativa alla manifestata dichiarazione di recesso da parte del socio.
Tribunale di Padova, 16/08/2000, Giud. Reg. Limitone, Ric. Conservatore 
Recesso di socio – iscrizione al registro imprese – inadempimento del socio rimasto – iscrizione d’ufficio – art. 2190 c.c. 
Il recesso di uno dei soci comunicato entro i termini previsti dal contratto sociale, comporta l’obbligo, per il socio rimasto, di provvedere all’annotazione della modifica della compagine sociale nel registro delle imprese. In caso di inadempimento, provvede, con decreto, il Giudice del registro.
Tribunale di Savona, 09/05/2000, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore 
Recesso di socio – soggetto legittimato a richiedere l’iscrizione al registro imprese – modifica dell’atto costitutivo – amministratori – art. 2300 c.c.
Il socio receduto non è legittimato a richiedere l’iscrizione al registro delle imprese dell’atto di recesso, ma, ex art. 2300 c.c., unicamente l’amministratore della società, in quanto il recesso di socio comporta la modifica dell’atto costitutivo.
Tribunale di Bologna, 06/07/1998, Giud. Reg. Dallacasa, Ric. Fiorentini
Recesso di socio per giusta causa – negozio giuridico unilaterale recettizio – iscrizione al registro imprese – inadempimento del socio amministratore – iscrizione d’ufficio – art. 2300 c.c.
La dichiarazione di recesso del socio per giusta causa è un negozio giuridico unilaterale recettizio, cioè produce effetti contestualmente alla ricezione, da parte di tutti gli altri soci, della dichiarazione resa dal socio recedente, di voler sciogliere il vincolo sociale.
L’opponibilità ai terzi del recesso del socio da una società in accomandita semplice è da ritenersi disciplinata dall’art. 2300 c.c., in base al quale devono rendersi pubblici (mediante iscrizione) tutti i cambiamenti relativi alla società, compresa la sua composizione soggettiva.
E’ dunque l’esigenza di tutela dei terzi, propria della pubblicità delle vicende relative alle società di persone, che comporta l’obbligo di iscrizione al registro imprese del recesso di socio.
Nel caso specifico è il socio accomandatario, amministratore di diritto della società, che ha l’obbligo di iscrivere il recesso nei termini di legge; in caso contrario, l’amministratore incorre nella condanna alla sanzione amministrativa, e l’iscrizione del recesso viene disposta d’ufficio.
Tribunale di L’Aquila, 02/03/2001, Giud. Rel. Montanaro, Ric. Equizi
Recesso di socio per giusta causa – iscrizione al registro imprese – inadempimento del socio rimasto – iscrizione d’ufficio. 
Il recesso di socio per giusta causa opera appena l’altro socio è venuto a conoscenza della comunicazione del recesso. Nel caso in cui il socio rimasto, nonostante l’invito rivoltogli, non abbia provveduto nel termine fissato dal registro delle imprese ad annotare la modifica della compagine sociale, si provvede d’ufficio.
Tribunale di Savona, 08/05/2000, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
Scioglimento senza liquidazione – opponibilità ai terzi – iscrizione al registro imprese. 
Lo scioglimento della società di persone, ove deliberato senza l’apertura della fase di liquidazione, è immediatamente efficace nei rapporti intei fra i soci, mentre, per poter essere opponibile ai terzi, è necessaria l’iscrizione presso il registro delle imprese.
Tribunale di Foggia, 26/10/1999, Giud. Reg. D’Errico, Ric. D’Angelo

Sede legale – variazione nell’ambito dello stesso comune – atto notarile – non necessita – art. 111 comma ter disp. att. cc.  – applicazione  estensiva

Devono essere accolte le richieste di deposito di variazioni di indirizzo, fermo restando il comune, avanzate dagli amministratori di società personali, in applicazione estensiva dell’art. 111 ter disp. att. c.c.,   sia quando nell’atto costitutivo e nello statuto sia indicato l’indirizzo, sia quando manchi tale specificazione. 

Tribunale di Napoli, 17/07/2007, Giud. Reg. Renato Lipani

  
Società in accomandita semplice – iscrizione – ragione sociale – mancata indicazione del prenome del socio accomandatario – rifiuto – legittimità – artt. 6 e 2314 c.c. 
Non può essere iscritta nel registro delle imprese una società in accomandita semplice in cui manchi nella ragione sociale l’indicazione completa del prenome del socio accomandatario. Per “nome” ex art. 6 del Codice civile si intende il prenome ed il cognome, ed è in tale accezione che lo stesso termine è utilizzato dall’art. 2314 c.c, e ciò a tutela dei terzi che, avendo rapporti con la società, possono individuare con certezza le persone che ne abbiano assunto l’illimitata e solidale responsabilità.
Tribunale di Foggia, 28/03/2000, Giud. Reg. D’Errico, Ric. Papa
Società in accomandita semplice – trasformazione – società semplice – gestione di immobili propri – ammissibilità. 
La trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice è ammissibile quando, dall’atto di trasformazione risulti che l’attività della società consista nella sola gestione di immobili propri, rispettando così i presupposti di legge.
Tribunale di Ancona, 14/03/2000, Giud. Rel. Ruta, Ric. F.lli Baldoni 
Società in accomandita semplice – trasformazione- società semplice – natura commerciale – inammissibilità – art. 29 L. 449/1997 – art. 2249 c.c.
L’art. 29 della Legge n. 449 del 1997 prevedeva una serie di agevolazioni tributarie a favore delle società commerciali che, avendo ad oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa, si fossero trasformate in società semplici entro una precisa data. Esso non contiene alcuna deroga all’art. 2249 c.c. per cui non è possibile la trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice quando l’oggetto sociale, come nel caso in esame, abbia natura commerciale e non preveda la separazione fra l’attività commerciale e quella di gestione, destinando quest’ultima alla società semplice.
Tribunale di Ancona, 10/01/2000, Giud. Reg. Pinelli, Ric. F.lli Baldoni
Società in accomandita semplice – atto costitutivo- soci accomandanti – titolari esclusivamente di un diritto di usufrutto – inammissibilità.
Nell’atto costitutivo di una società in accomandita semplice, non possono essere qualificati soci accomandanti coloro i quali siano titolari del solo diritto di usufrutto sulle quote dei soci accomandatari. Ne consegue che la società in esame, essendo priva della categoria dei soci accomandanti prevista obbligatoriamente dalla legge, non può essere iscritta nel registro delle imprese.
Tribunale di Asti, 19/11/1999, Giud. Reg. Rampini, Ric. Nela ed Avidano
Società in nome collettivo amministrazione – attribuzione ad un terzo non socio – contrarietà alla disciplina codicistica.
Deve essere cancellato dal Registro Imprese l’atto di modifica dei patti sociali di una s.n.c., nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione della società sia affidata ad un terzo non socio. La previsione, infatti, risulta in contrasto con la disciplina codicistica delle società di persone volta a garantire un controllo di sistema sull’esercizio del potere di amministrazione attraverso l’instaurazione di una correlazione tra l’attività di amministrazione e la responsabilità illimitata del socio. Del resto l’art. 2295 n. 3 c.c., benché riferito al momento della redazione dell’atto costitutivo, costituisce espressione di una regola di carattere generale che trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi di nomina di amministratore con atom separato.
Tribunale di Catania, 29/12/2008, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ricorso
Società in nome collettivocancellazione dell’iscrizione avente ad oggetto la cancellazione della s.n.c. – estinzione della società – rifiuto – ricorso al giudice – inammissibilità – Cass. civ. sez. II 12/6/2000 n.7972; Cass. civ. sez. lav. 01/07/2000 n. 8842.  
Il ricorso non può essere accolto visto che la cancellazione della s.n.c. dal Registro Imprese non comporta l’estinzione della società, che non perde la sua legittimazione processuale e sostanziale, per i rapporti non definiti e con i suoi organo fino al loro esaurimento, onde la funzione recuperatoria perseguita con la richiesta di cancellazione dell’ iscrizione non è meritevole di tutela.
Tribunale di Asti, 11/01/2005, Giud. Reg. Paolo Rampini, Ric. Marco Mignone & C. – Vini pregiati s.n.c.
Società in nome collettivo – oggetto sociale – progettazione edilizia – attività protetta – divieto di legge – non iscrivibile – L. 109/94.
La progettazione edilizia, costituisce pacificamente attività protetta e come tale può svolgersi in forma associata solo nei limiti di cui alla L. 109/94, ed in particolre tramite società i cui soci siano professionisti iscritti all’albo.

 

Tribunale di Alessandria, 20/07/2001, Giud. Rel. Viani, Ric. Toabene e Varsalona
 
Società in nome collettivo – ragione sociale – nome per esteso di un socio illimitatamente responsabile – abbreviazione prenome – inapplicabilità per analogia art. 2563 c.c. – giurisprudenza – artt. 6 e 2292 c.c. – art. 8 L. cambiaria.
La ragione sociale delle società in nome collettivo deve contenere il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabile. l termine “nome” contenuto nell’art. 2292 c.c. deve essere inteso nel senso di cui all’art. 6 c.c. e cioè comprensivo del nome e cognome. Poiché tale norma non prevede la abbreviazione del prenome è da rigettare l’istanza di iscrizione di una società in nome collettivo la cui ragione sociale contenga soltanto il cognome e non anche il prenome per esteso di almeno uno dei soci.
Tribunale di Alessandria, 04/06/2001, Giud. Rel. Viani, Ric. Isolati e Menabò

 

 
Variazione di sede – modifica atto costitutivo – clausola illegittima – iscrizione registro imprese – inammissibilità.
Non può essere iscritto l’atto costitutivo di una società in accomandita semplice contenente la previsione che il trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso comune non comporti modifica dei patti sociali, in quanto clausola non conforme alla legge.
Tribunale di Bologna, 10/02/1998, Giud. Rel. Ferro,  Ric. Moruzzi 
  
  
 

 

Società semplici
  
Amministratori – nomina amministratore non socio – non iscrivibile – giurisprudenza.
Deve essere rifiutata l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto costitutivo di una società semplice che conferisca l’incarico di amministratore ad un soggetto estraneo alla compagine sociale.
Tribunale di Ascoli Piceno, 21/11/2003, Giud. Reg. Bartoli, Ric. Soc. semplice Azienda Agricola f.lli Vitali Giovanni Luca & c.
Fusione – artt. 2501 ss. del Codice Civile – applicabilità.
 La fusione fra società è disciplinata dalla normativa prevista agli artt. 2501 e ss. del Codice Civile. Queste norme vanno interpretate estensivamente fino a ricomprendere il caso di fusione fra società semplici, a cui dovranno essere applicate integralmente, apportando solo quei minimi adattamenti dovuti alla peculiarità del modello di società cui si vuole estendere la disciplina.
Tribunale di Torino, 14/06/1999, Giud. Reg. De Crescienzo, Ric. Gemma s.s.
Oggetto sociale attività di consulenza e assistenza tecnica sul software per la gestione amministrativa del personale – natura non commerciale – ammissibilità
E’ iscrivibile al R.I. una società semplice che abbia lo scopo di acquisire e regolamentare i servizi essenziali per l’attività dei soci al prezzo corrispondente al costo dei servizi stessi, senza finalità di lucro.
Tribunale di Milano, 05/07/2000, Giud. Reg. Giuseppe Tarantola, Ric. BiBi s.s.
Oggetto sociale attività di acquisizione e regolamentazione dei servizi essenziali per l’attività professionale dei soci – natura non commerciale – ammissibilità – comunione a scopo di godimento – differenza.
E’ iscrivibile al R.I. una società semplice che abbia lo scopo di acquisire e regolamentare i servizi essenziali per l’attività professionale dei soci al prezzo corrispondente al costo dei servizi stessi, senza finalità di lucro.
Tribunale di Milano, 13/05/2000, Giud. Reg. G. Tarantola, Ric. Er.Se. Erogazione Servizi s.s.  
Oggetto sociale – attività professionale di consulenza nel campo delle tecnologie abitative in legno – attività commerciale – non iscrivibile
Non è iscrivibile al R.I. la società semplice avente come oggetto sociale lo svolgimento di “attività professionale di consulenza nel campo delle tecnologie abitative in legno” poiché la consulenza riguarda un settore in cui non è configurabile l’esercizio di un’attività riservata ad esercenti attività professionali protette, risolvendosi nell’esercizio collettivo di una piccola impresa commerciale erogante servizi.
Tribunale di Napoli, 22/02/2000, Giud. Reg. R. Lipani, Ric. Cedar Consulting s.s.
Oggetto sociale – attività di utilizzo e gestione di immobili – natura non commerciale – ammissibilità. 
Il termine “gestione di immobili” adoperato nello statuto societario, in combinazione con l’altro termine “utilizzo” (e perciò con l’evidente intento di far risaltare la autonomia e diversità dell’attività di gestione rispetto a quella di godimento, impropriamente surrogata nel lessico dal meno tecnico sostantivo adoperato), consente di attribuire alla attività gestionale che la società si ripromette di compiere, caratteri contenutistici che si differenziano dalla mera fruizione statica delle utilità che l’immobile rende (ivi compreso il frutto civile che esso è idoneo a produrre, ma per il solo scopo della sua consumazione), così finendo la stessa attività per rientrare nel novero di quelle che – pur in carenza d’impresa commerciale – sono destinate alla produzione di utili mediante il compimento di atti organizzati e strutturati, al servizio dei quali gli immobili restano con funzione puramente strumentale.
Tribunale di Verona, 15/11/1999, Giud. Reg. Caracciolo, Ric. Società Arsenale ss.
Oggetto sociale – godimento di utili prodotti da titoli, azioni, ecc. – attività commerciale – cancellazione dal registro imprese – artt. 2191 c.c. e 16 D.P.R. 581/95. 
Deve essere cancellata dal registro delle imprese la società semplice il cui oggetto sociale preveda il godimento di utili prodotti da titoli, azioni ecc. e dei proventi degli immobili acquistati, o attività di gestione di titoli e di beni immobili, in quanto si tratta di attività che non possono essere esercitate, per espresso divieto di legge, nelle forme della società semplice.
Tribunale di Savona, 27/09/1999, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore 
Oggetto sociale – esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette – L. n. 1815/39 – art. 22323 c.c. – inammissibilità – giurisprudenza.
 Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/39 è tuttora illegittimo l’esercizio in forma associata di professioni protette. In base agli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali le società tra professionisti possono avere esclusivamente lo scopo di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi, avvalendosi del quale il professionista possa svolgere la sua attività in assoluta libertà ed avere con il cliente un diretto rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sul c.d. intuitus personae, al di fuori di qualsiasi intervento della società medesima.
Tribunale di Saleo, 05/07/1999, Giud. Reg. De Stefano, Ric. Barbarito
Sede legale – requisito essenziale – esatta ubicazione – trasferimento – modifica contratto sociale – libertà di forma – obbligo di iscrizione.
L’individuazione di una sede sociale deve ritenersi requisito essenziale del contratto di società anche nelle società semplici, ai sensi dell’art. 2250 c.c., e deve essere effettuata con precisione mediante l’indicazione della via e del numero civico, non essendo sufficiente l’indicazione del comune ove la società ha sede. Pertanto è illegittima la clausola per la quale il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell’ambito del medesimo comune non costituisca modifica del contratto sociale e non sia soggetto ad iscrizione. Ne consegue che anche i successivi mutamenti costituiscono modifiche del contratto originario e per quanto deliberati dai soci con libertà di forme devono essere attestati al registro imprese per la loro iscrizione.
Tribunale di Bologna, 24/10/2000, Giud. Reg. Dallacasa, Ric. Righini – Capozzolo
Socio – società di capitali – ammissibilità. 
La modifica dell’oggetto sociale da parte di una società semplice tesa ad escludere la possibilità di esercitare attività commerciale fa sì che la presenza fra i soci di una società di capitali, è ammissibile in quanto tale presenza non comporta l’esercizio, da parte della società semplice, di un’attività commerciale.
Tribunale di Savona, 14/04/1999, Giud. Reg. Fiumanò, Ric. Conservatore
  
  
 

 

Trust
  
Iscrizione al registro imprese – inammissibilità.
In Italia, poiché la legge non prevede l’iscrivibilità del trust, è consentito solo il riconoscimento dei trust stranieri, quando esista un collegamento di diritto e di fatto con l’ordinamento straniero che conosca l’istituto. Poiché nel caso di specie, il trust di cui si chiede l’iscrizione si configura in realtà come un trust meramente inteo, disciplinato, quindi, non dalla legge inglese, la cui scelta in base all’art. 13 della convenzione, l’ordinamento italiano non è obbligato a riconoscere, ma da quella italiana, e poiché la legge italiana non prevede l’iscrivibilità di tale istituto, per il principio di tipicità sopra richiamato, ne va negata, così come disposto nel provvedimento impugnato, la relativa iscrizione.
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 14/07/1999, Giud. Rel. Fulgenzi, Ric. Cecere