Attraverso questa rubrica la Camera di Sassari intende aggiornare periodicamente la raccolta della giurisprudenza dei giudici del Registro delle Imprese, dando notizia delle nuove decisioni che perverranno all’ufficio grazie al costante rapporto di collaborazione instaurato con le altre Camere.
Viene riportato sinteticamente il contenuto della decisione, la massima, nonché la data e la sede di Tribunale cui si riferisce.
Il testo completo può essere richiesto telefonando al numero 0792080324. Le massime sono ordinate per argomento, per consultarle cliccare sulla parola chiave che interessa.
Non è iscrivibile al Registro Imprese il provvedimento di sequestro giudiziario d’azienda in quanto si aprirebbero ulteriori difficili interpretazioni in ordine al significato e alla portata da attribuire a tale iscrizione in mancanza di “previsione di legge” ed in conformità a quanto previsto dall’art. 2193 c.c..
Tribunale di Sassari, 24/07/2006, Giud. Reg. Caleffi.
Poteri – controllo sulla validità dell’atto – non sussiste – cognizione del giudice ordinario
Il controllo del conservatore è limitato alla verifica dei requisiti formali dell’atto e alla mera corrispondenza tra l’atto presentato e il modello di atto per il quale la legge prescrive l’iscrizione, con esclusione di ogni controllo in merito alla validità dello stesso.
Del resto, l’accertamento dei vizi di cui possono essere colpite le deliberazioni assunte dagli organi di una società resta sempre riservato alla cognizione del giudice ordinario, non potendosi ipotizzare una duplicazione del sindacato di legittimità sul medesimo atto sociale.
Pertanto, non si da luogo a procedere all’istanza di cancellazione dal Registro Imprese della delibera di revoca dell’amministratore, considerata invalida dal ricorrente per l’illegittimità della convocazione.
Tribunale di Catania 10/11/2010, Giud. Reg. Giuseppe Fichera
Poteri – controllo di regolarità formale della deocumentazione e non giudizio di merito – art. 11 D.P.R. 581/1995 – art. 2189 c.c.
L’ufficio del Registro, in sede di iscrizione, deve compiere un controllo di corrispondenza dell’atto alla regola legale e non può sconfinare in una valutazione di merito dell’atto depositato. Pertanto il Conservatore non può entrare nel merito della vicenda estintiva onde verificare la bontà dei dati compresi nel bilancio finale di liquidazione.
Tribunale di Catania, 09/04/2009, Giud. Reg. Pietro A. Currò
L’Ufficio del Registro deve utilizzare i propri poteri per il raggiungimento dell’obiettivo che ne giustifica l’esistenza e cioè che nel registro imprese non si proceda ad iscrivere atti nulli o contrari a norme imperative.
Esula dalla specifica competenza del conservatore il benché minimo controllo in ordine alle condizioni legalmente necessarie ai fini della costituzione delle società di capitali e delle successive deliberazioni assembleari, che rientra nella esclusiva competenza e responsabilità del notaio rogante cui è stata demandata la medesima funzione attribuita, dalla previgente normativa, al tribunale.
Il Conservatore deve solo ed esclusivamente verificare, con riferimento alle condizioni ritenute sussistenti e necessarie dal notaio rogante, la regolarità formale della documentazione.
Tribunale di Cremona, 09/10/2002, Giud. Reg. Colace, Ric. Mele – Rosciano
Il controllo dell’ufficio deve limitarsi alla validità formale dell’atto, senza possibilità di estenderlo alla validità sostanziale. Pertanto non rilevano, ai fini dell’iscrivibilità di un atto di modifica dei patti sociali di s.n.c., le vicende relative alla validità di una precedente esclusione dei soci.
Tribunale di Saleo, 28/08/2002, Presidente Sergio Rosa.
Il controllo del Conservatore deve investire i requisiti di esistenza dell’atto del quale è chiesta l’iscrizione e non deve essere esteso alla verifica della validità dell’atto. E’ pertanto legittima l’iscrizione della delibera di revoca del liquidatore adottata in assemblea ordinaria anziché in assemblea straordinaria.
Il controllo del Conservatore sugli atti delle società di persone ha natura sostanziale dovendo accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, diversamente da quanto accade per gli atti delle società di capitali per i quali è prevista solamente una verifica di legalità formale.
Il deposito del bilancio d’esercizio di un consorzio fra enti locali rientra, per analogia con la disposizione dell’art. 14 del DPR 581/1995 tra gli obblighi di pubblicità di impresa dei consorzi che gestiscono attività economico imprenditoriale, essendo per essi obbligatoria l’iscrizione nel Registro Imprese e la redazione del bilancio.
Non è di competenza del Giudice del registro la cancellazione d’ufficio di un’iscrizione al registro delle imprese fuori dalle ipotesi disciplinate dall’art. 2191 del Codice Civile. Il fatto che un’impresa non abbia mai iniziato l’esercizio in concreto dell’attività è circostanza successiva all’iscrizione al registro delle imprese, per cui la cancellazione è di competenza del Conservatore.
E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2191 e 2192 del c.c. nella parte in cui non prevedono che, in caso di reclamo, sorga una incompatibilità del giudice del registro che ha già provveduto. Non essendo idoneo il provvedimento del giudice ad incidere, con il carattere della definitività e della decisorietà, su posizioni di diritto soggettivo.
Tribunale di Bologna 10/11/2007, G.R. Atzori
L’art. 2495 cc ha definitivamente affermato la natura costitutiva dell’iscrizione della cancellazione della società, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di altri rapporti patrimoniali non definiti, in quanto il giudice del registro ha sempre il potere di procedere d’ufficio alla cancellazione di una iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richiesta dalla legge ai sensi dell’art. 2191 c.c.
Pertanto è legittima la cancellazione della cancellazione di una società che sia stata successivamente condannata alla restituzione di una somma di denaro in virtù di un procedimento civile pendente al momento della cancellazione.
Cancellazione dal registro imprese ex art. art. 2490 cc ultimo comma – effetto estintivo – situazione debitoria – inammissibilità revoca – tutela dei creditori anche dopo la cancellazione
La cancellazione dal Registro delle Imprese disposta ai sensi dell’art. 2490 c.c. non appare affatto sospensivamente condizionata al negativo accertamento dell’esistenza, in capo alla società di cui si dispone la cancellazione, di sopravvenienze o sopravvivenze passive, discendendo l’effetto estintivo dalla ricorrenza del mero requisito del mancato prolungato deposito dei bilanci sociali di liquidazione, evento questo che risulta sostanzialmente equiparato all’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Così non si da luogo a procedere all’istanza di revoca del provvedimento di cancellazione d’ufficio di una società, fondata sull’esistenza di una situazione debitoria conseguente ad una sentenza di condanna.
Tribunale di Catania 02/12/2010, Giud. Reg. Giuseppe Fichera
Cancellazione d’ufficio ex art. 2490 ultimo comma c.c. – artt. 2190 e 2191 cc. – non riconducibilità – efficacia ex nunc – sistema pubblicitario – attendibilità – dottrina – regime ordinario – competenza del Conservatore
La fattispecie disciplinata dall’art. 2490 ult. comma del codice civile non è riconducibile al genus delle iscrizioni d’ufficio, muovendosi in una prospettiva, anche teleologica, del tutto differente: non già quella di rimediare, con un intervento giudiziale ex officio, all’omissione di un impulso di parte rimasto inadempiuto, ma piuttosto di rimuovere, per via amministrativa, posizioni la cui permanenza nel Registro delle imprese non trova più corrispondenza e giustificazione in una sottostante situazione giuridica sostanziale. Osservato che il regime ordinario di funzionamento del Registro delle imprese prevede, tranne casi eccezionali tipizzati dal legislatore, che alle iscrizioni provvede l’Ufficio del Registro delle imprese, spetta al Conservatore e non al Giudice del Registro disporre il provvedimento di cancellazione al verificarsi del presupposto obiettivo (mancato deposito dei bilanci per oltre tre anni consecutivi).
Tribunale di Ferrara 24/09/2007, Giud. Reg. Stefano Giusberti
Capitale sociale – conversione in euro – procedura semplificata – norma eccezionale – modifica statutaria diritto di voto – esclusione interpretazione estensiva – rifiuto iscrizione al R.I. – legittimità – art. 2485 c.c. – art 2474 c.c. (art. 6 L. 448/2001)
Tribunale di Sassari, 18/04/2002,Giud. Reg. Caleffi,Ric. Vari
Capitale sociale – delibera di aumento – sottoscrizione – condizione necessaria per modifica statutaria – non avvenuta – illegittimità iscrizione – giurisprudenza – artt. 2439, 2475, 2495, 2328 e 2329 c.c.
L’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale rappresenta una condizione ed un limite della modifica statutaria relativa al nuovo ammontare del capitale sociale. Pertanto è illegittima la modificazione immediata dello statuto sociale a seguito della sola delibera di aumento del capitale, in quanto idonea a trarre in inganno i terzi i quali potrebbero fare affidamento sul nuovo importo del capitale solamente deliberato ma non ancora sottoscritto e versato.
Tribunale di Torino, 28/03/2002, Giud. Reg. S. Scovazzo, Ric. Conservatore
a) un’implicita modificazione, nel senso che la delibera del consiglio di amministrazione redatta da notaio può essere sindacata dal tribunale in funzione della relativa iscrizione in quanto il notaio abbia rifiutato tale adempimento, perché abbia ritenuto l’atto non conforme alla legge, e sia stato presentato ricorso;
b) un’abrogazione per incompatibilità con il “novellato” art. 2411 c.c. nella parte in cui lo stesso art. 17, co. 5° prevedeva implicitamente che il verbale delle deliberazioni adottate dagli amministratori in materia potesse non essere ricevuto da notaio.
E’ legittimo il rifiuto di iscrizione di un atto di fusione, redatto da un notaio, qualora sia stata presentata opposizione alla delibera di fusione e, ancorchè successivamente sia stata depositata presso una banca la somma di denaro necessaria a soddisfare integralmente il creditore, il tribunale non abbia autorizzato, con decreto, la stipula dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2445 c.c., ultimo comma.
Società a responsabilità limitata – trasformazione eterogenea
– trust – fattispecie non prevista dall’art. 2500 septies c.c. – impossibilità interpretazione estensiva o analogica – ratio – non iscrivibile
La specifica e dettagliata indicazione delle ipotesi di trasfomazione non costituisce una mera esemplificazione ma, al contrario, è indice della volontà di limitare la possibilità di trasformazione eterogenea alle sole ipotesi tipiche e ritenute meritevoli di tutela, in un ponderato bilanciamento tra la tutela dell’impresa commerciale (nelle forme delle società di capitali e degli enti espressamente indicati negli artt. 2500 septies ed octies c.c.) e dei soggetti che potrebbero astrattamente subirne un pregiudizio.
Per cui la delibera di trasformazione di una società a responsabilità limitata in trust non può essere iscritta al Registro Imprese, non rientrando tra quelle previste nell’art. 2500 septies cc.
Tribunale di Sassari 09/07/2010, Giud. Reg. G. M. Mossa
L’art. 2470 co. 2 c.c., pur dopo l’introduzione della procedura semplificata di competenza del commercialista, continua a richiedere per l’iscrizione nel Registro delle Imprese l’autenticazione della firma dell’atto di trasferimento di quote da parte del notaio. Infatti, se il legislatore avesse voluto sottrarre il trasferimento di quote – attuato ai sensi dell’art. 36 co. 1bis della L. 133/2008 – all’autentica notarile della firma digitale, lo avrebbe previsto espressamente. A sostegno di tale tesi rileva l’esigenza di affidabilità del dato iscritto al Registro Imprese, della natura dei controlli e dei soggetti preposti a tali controlli sull’atto di trasferimento di quote, nonché le responsabilità connesse, che sarebbe meno garantita nella procedura semplificata. Per tali ragioni, va ordinata la cancellazione dell’iscrizione di quote avvenuta in mancanza della firma digitale autenticata dal notaio.
Tribunale di Vicenza, 17/04/2009, Giudice del Registro
L’esistenza di situazioni debitorie della società non costituisce elemento che possa essere valutato dal Conservatore del Rgistro Imprse all’atto della cancellazione della società al fine di impedirla, proprio alla luce della considerazione che l’esistenza di creditori insoddisfatti è contemplata dall’art. 2495 c.c., da cui ne scaturisce non già un impedimento alla cancellazione bensì una responsabilità dei soci e/o del liquidatore.
Deve essere ordinata la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della delibera assembleare che prevede un regime di amministrazione congiuntiva, qualora manchi l’accettazione di uno dei coamministratori nominati.
E’ da escludere, infatti, che l’Ufficio del Registro possa in via interpretativa ricostruire la volontà dell’organo assembleare, al di là delle univoche risultanze del relativo verbale, correlando effetti invero peculiari alla mancata accettazione di uno dei coamministratori (costituzione di un organo gestorio monocratico anziché collegiale).
Tribunale di Catania, 29/05/2008, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ricorso
I normali meccanismi che presiedono all’azione all’azione dei soggetti non persone fisiche, consentono l’imputazione diretta all’ente amministrante degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione amministrativa. Inoltre, la designazione di un rappresentante della persona amministrante (diverso dal legale rappresentante della medesima) si tradurrebbe in una violazione del principio gnerale che vieta all’amministratore di delegare a terzi le proprie funzioni gestorie.
Il trasferimento della sede in altro stato non comporta ex sè estinzione della società con contestuale costituzione di un nuovo soggetto nello stato di destinazione, né un automatico riconoscimento della continuità giuridica, perché gli effetti dello stesso sono subordinati alla verifica della compatibilità delle disposizioni dell’ordinamento giuridico italiano con quello di destinazione:
Con la conseguenza che non potrà aversi continuità, ravvisandosi invece una fattispecie di estinzione, nel caso in cui la società deliberi il trasferimento della sede legale in uno stato, come il Lussemburgo, che esclude la legittimità di tale operazione prescrivendo la costituzione di un nuovo soggetto in conformità alle proprie leggi. Perciò, l’accettazione della nazionalità lussemburghese e l’assunzione di una forma giuridica non contemplata dall’ordinamento italiano, non possono essere addotti per sostenere la persistenza dell’originaria soggettività della società al solo fine di ottenere la cancellazione senza procedere al compimento formale dell’attività liquidatoria.
Pertanto è corretto il rifiuto della cancellazione della società, quale automatico effetto del trasferimento della sede legale all’estero, non preceduta dal deposito del bilancio finale di liquidazione o, in alternativa, dall’iscrizione di una sede secondaria in Italia.
Poiché non vi è la necessità di una forma determinata per la costituzione di una società di persone (artt. 2251-2293-2315), in mancanza di altro atto è lo stesso decreto del giudice del registro che accerta il fatto costituito dall’esistenza dell’impresa collettiva in forma societaria, ad essere titolo per l’iscrizione nel registro. Il tipo di società da adottare, rispondente alla volontà delle parti, viene individuato in base alla responsabilità dei soci ed alla amministrazione della società come risulta dai patti sociali.
Amministratori – nomina di amministratore diverso da uno dei soci – artt. 2266, 2295 n. 3 c.c. – atto iscrivibile al registro imprese.
Tribunale di Bologna, 27/10/1999, Giud. Reg. Dallacasa, Ric. Baccillieri – Toselli
Cancellazione dal registro imprese – presenza posta attiva da liquidare – difetto dei presupposti – illegittimità cancellazione
E’ illegittima la cancellazione dal registro imprese di una società in accomandita semplice, in presenza di una posta attiva del patrimonio non ancora liquidata. Posto che l’effetto di estinzione irreversibile, proprio della cancellazione della società dal registro imprese, si produce solo quando tale cancellazione risulti eseguita legittimamente.
Tribunale di Brescia, 6/10/2010, Giud. Reg. Raffaele Del Porto
La costituzione di pegno avente ad oggetto quote di società di persone rappresenta, o può rappresentare, una modifica attuale della partecipazione e dei diritti ad essa connessi, ed è comunque prodromica all’eventuale trasferimento coattivo della partecipazione stessa: può quindi ritenersi che si tratti di una modificazione dell’atto costitutivo, come tale soggetta ex art. 2300 c.c. alla iscrizione nel registro delle imprese, al pari di ogni mutamento soggettivo ed oggettivo di quel complesso di posizioni attive e passive che caratterizzano le singole quote.
Tribunale di Brescia 28/12/2006, Giud. Reg. Orlandini
Sede legale – variazione nell’ambito dello stesso comune – atto notarile – non necessita – art. 111 comma ter disp. att. cc. – applicazione estensiva
Devono essere accolte le richieste di deposito di variazioni di indirizzo, fermo restando il comune, avanzate dagli amministratori di società personali, in applicazione estensiva dell’art. 111 ter disp. att. c.c., sia quando nell’atto costitutivo e nello statuto sia indicato l’indirizzo, sia quando manchi tale specificazione.
Tribunale di Napoli, 17/07/2007, Giud. Reg. Renato Lipani
Deve essere cancellato dal Registro Imprese l’atto di modifica dei patti sociali di una s.n.c., nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione della società sia affidata ad un terzo non socio. La previsione, infatti, risulta in contrasto con la disciplina codicistica delle società di persone volta a garantire un controllo di sistema sull’esercizio del potere di amministrazione attraverso l’instaurazione di una correlazione tra l’attività di amministrazione e la responsabilità illimitata del socio. Del resto l’art. 2295 n. 3 c.c., benché riferito al momento della redazione dell’atto costitutivo, costituisce espressione di una regola di carattere generale che trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi di nomina di amministratore con atom separato.
Tribunale di Catania, 29/12/2008, Giud. Reg. Pietro A. Currò, Ricorso