Registro delle Imprese

Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica.

Deposito bilanci






 

 

CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA E CONTRATTI DI RETE: DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018

Ai sensi dell’art. 2165 bis c.c. i consorzi con attività esterna sono tenuti, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, a depositare al Registro Imprese la situazione patrimoniale “…osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni…” (art. 2423 I comma c.c.).
Anche per i contratti di rete dotati di organo comune e di fondo patrimoniale che abbiano acquisito la soggettività giuridica, il termine per il deposito della situazione patrimoniale è di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Si ricorda che l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell’articolo 2615-bis C.C. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL con la tassonomia vigente. L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell’elenco dei consorziati.


Il ritardato adempimento comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • dal 1° al 30° giorno di ritardo: € 91,56 più spese di notifica verbale
  • dal 31° giorno di ritardo: € 274, 66

nei consorzi, per ogni persona che ha la direzione, quindi tutti gli amministratori risultanti in visura al momento della violazione.
N.B.: ai sensi dell’art. 2612 co. 2 n. 4 c.c., le persone che non hanno la direzione, la presidenza e la rappresentanza del consorzio, non devono risultare in visura.

Nei contratti di rete, per ogni componente dell’organo comune.


Modello B – codice atto 720 per i consorzi e 722 per i contratti di rete

Per qualsiasi altra informazione utile, si prega di fare riferimento al sottostante Manuale deposito bilanci.

 

BILANCI 2018

 

BILANCI 2017

E’ disponibile al sottostante link il Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese per l’anno 2017.
Tra le novità, rispetto al Manuale 2016, si segnala in particolare il paragrafo 1.3 relativo al “Bilancio delle micro-imprese” alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 2435 ter c.c. introdotto a seguito del recepimento, nel nostro ordinamento giuridico, della Direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci, operato con il D.Lgs. n. 139/2015.

Si ricorda che i bilanci di esercizio, ordinario, abbreviato e delle micro-imprese chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente devono obbligatoriamente essere redatti in formato elettronico XBRL utilizzando la nuova tassonomia “2016-11-14” (maggiori dettagli sul sito XBRL ITALIA ).

 

BILANCI 2016

E’ disponibile il Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al registro delle imprese – Campagna Bilanci 2016 – versione marzo 2016.
Il manuale descrive in maniera chiara e dettagliata, le modalità di compilazione e di invio telematico del bilancio d’esercizio con il servizio web bilanci on line o con il software FedraPlus 06.81.00.

Tutti i documenti che compongono il bilancio, compresa la nota integrativa, devono essere depositati in formato XBRL utilizzando la nuova tassonomia xbrl ( 2015-12-14), obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015, o successivamente, ed approvati in assemblea dal 1 marzo 2016.

Tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, la relazione del revisore legale e il verbale di approvazione dell’assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.

Le nuove tassonomie sono pubblicate sul sito istituzionale di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

BILANCI 2015

Dal 3 marzo 2015 le società di capitali che redigono i bilanci d’esercizio secondo i principi contabili nazionali dovranno produrre tutto il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nel formato elettronico elaborabile XBRL.
L’Associazione Xbrl Italia infatti, con un proprio comunicato del 17/02/2015, ha aderito alla proposta del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, avallata da Unioncamere e Infocamere, di considerare la data del 3 marzo 2015 con riferimento alla data di approvazione e non a quella di deposito del bilancio.

Pertanto solamente i bilanci approvati entro il 2 marzo 2015 compreso potranno ancora contenere la Nota Integrativa in formato PDF/A-1, mentre per quelli approvati successivamente scatta l’obbligo della Nota Integrativa in formato Xbrl.

I bilanci chiusi al 31/12/2014 o successivamente e approvati a partire dal 03/03/2015 dovranno essere conformi alla nuova Tassonomia ver. 2014-11-17, come da Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 in applicazione dell’articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.
Il sistema camerale rende disponibili tutte le istruzioni per i bilanci e la compilazione della nota integrativa in formato XBRL all’indirizzo internet Web Telemaco.
Ulteriori informazioni e gli aggiornamenti relativi alla nuova tassonomia integrata per la codifica del bilancio d’esercizio in formato elettronico elaborabile sono disponibili sul sito dell’Associazione XBRL Italia.

BILANCI 2014:

  • Deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (pag.12 manuale di Unioncamere)
  • Deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (pag. 13 manuale)
  • Deposito della situazione patrimoniale da parte di Contratti di Rete che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune (pag. 14 manuale)
  • Deposito del bilancio d’esercizio da parte delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali (pag. 15 manuale)
  • Deposito del bilancio da parte delle start-up innovative e deposito separato dell’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e 5 del DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 (pag. 15 manuale)
  • Deposito del bilancio da parte delle cooperative: il modulo C17 per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente è sostituito da apposito riquadro nel modello B (pag. 14 manuale)


Termine di presentazione
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Il termine per il deposito del bilancio al Registro delle Imprese territorialmente competente è di 30 giorni dalla data di approvazione.

Informazioni.

Tutte le informazioni relative al deposito dei bilanci sono acquisibili telefonando al n. 199 500 010 (servizio di Call Center), dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 10:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30.

OBBLIGO UTILIZZO FORMATO XBRL

A partire dalla campagna bilanci 2010 è stato introdotto l’obbligo di utilizzare, per il deposito dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al Registro Imprese, il formato XBRL (eXstensible Business Reporting Language).
Tale modalità è nata dalla necessità di uniformare a livello comunitario adeguate classificazioni e nomenclature (tassonomie) delle voci da inserire nei documenti contabili.
La finalità dell’utilizzo del medesimo formato per tutti i bilanci è quello di consentire la comparazione dei dati contabili nell’ambito di analisi economiche e statistiche.
Si ricorda inoltre l’art. 16, comma 12-octies del D.L. 29/11/2008 n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28/01/2009, n. 2, che ha modificato l’art. 2478 bis c.c. A far data, quindi, dal 30/03/2009 è stato abolito, nell’ambito, l’obbligo di deposito dell’elenco soci per le società a responsabilità limitata.

Restano, invece, soggette a tale obbligo le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società consortili per azioni.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI BILANCI

Come in passato le domande di deposito dei bilanci devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. del 18/10/2013.
Il modulo da utilizzare è il tradizionale modello B per la compilazione del quale si rimanda alla circolare del 27 febbraio 2014 n. 3668/C, con cui il Ministero ha indicato, fra l’altro, i soggetti tenuti ad utilizzarlo, quali sono gli atti ed i documenti che devono accompagnare la domanda e l’ufficio del Registro delle Imprese competente a riceverlo.

N.B.: Per il deposito del Bilancio di Esercizio e dell’Elenco soci annuale (per le SPA e SAPA) utilizzare le funzioni di spedizione in webtelemaco.infocamere.it.

Si ricorda che il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella COMUNICAZIONE UNICA.

 

Bilancio in formato XBRL

Il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 e il successivo comunicato del Ministero Dello Sviluppo Economico (G.U. n. 48 del 27/02/2009) hanno chiarito che l’obbligo del deposito del bilancio in formato XBRL è in vigore già dal 2009 per le società che chiudono l’esercizio dopo il 16/02/2009, data di pubblicazione della tassonomia vigente, che regola il cosidetto prospetto contabile.

In particolare la presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall’elenco seguente:

  • Bilancio ordinario (codice atto 711)
  • Bilancio abbreviato (codice atto 712)
  • Bilancio consolidato di esercizio (codice atto 713)
  • Situazione Patrimoniale di consorzi (codice atto 720)

Si ricorda che tutti i file devono essere firmati digitalmente secondo le disposizioni relative all’invio telematico delle pratiche al Registro Imprese.

Per il deposito 2010 la pratica di bilancio dovrà contenere:

  • il prospetto contabile, costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
  • la Nota Integrativa e tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio devono essere allegati in formato PDF/A, come disposto dal D.P.C.M. 10/12/2008, pubblicato nella G. U. del 31/12/2008.

ATTENZIONE: qualora, per la stesura informatica del documento, vengano utilizzati programmi diversi da Open Office, che potrebbero non essere validati dal sistema informatico camerale, è necessario allegare la seguente dichiarazione: “Si dichiara che la documentazione allegata al bilancio chiuso il…………, è conforme a quanto disposto dal D.P.C.M. del 10/12/2008, art. 6 comma 3, così come nelle definizioni di cui al punto H”.

Il prospetto contabile un formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file informatico XBRL solo nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale . Ciò nel rispetto dei principi di chiarezza , correttezza e verità di cui all’art. 2423 del c.c. , per la formazione del prospetto di bilancio da sottoporre all’approvazione assembleare. In questo caso è necessario indicare la motivazione del doppio deposito nel verbale di approvazione o inserire apposita dichiarazione in calce alla nota integrativa o nel modello note di Fedra.

Sono attualmente escluse dall’obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL le società quotate in borsa, le banche, le assicurazioni e le imprese sociali.
Per la presentazione del bilancio restano confermate le procedure di seguito indicate:

  • i bilanci di esercizio e gli elenchi soci (solo per SPA e SAPA) devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 c.c.), se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
  • l’omessa presentazione del bilancio e dell’elenco soci (solo per SPA e SAPA) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 c.c.), per ogni responsabile, che ammonta a € 549.34 per il bilancio e € 412 per l’elenco soci variato.

Sulla Nota Integrativa, sul verbale ed eventuali relazioni allegate sarà necessario aggiungere, a seconda dei casi, alcune delle seguenti dichiarazioni:

  • Se il documento è sottoscritto da un soggetto iscritto all’ordine di commercialisti e ragionieri (o se trattasi di pubblico ufficiale) e non viene utilizzata la procura speciale, in calce al documento occorrerà apporre la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a Dott./rag………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”
  • Nel caso in cui il documento sia firmato da un amministratore, occorrerà aggiungere in calce la cosidetta dichiarazione di corrispondenza: Il/la sottoscritto/a (cognome e nome), in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società”.
  • Nel caso in cui ci si avvalga dell’autorizzazione all’assolvimento del bollo della camera di commercio destinataria della pratica, occorrerà aggiungere la seguente dichiarazione: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di …autorizzata con provv. Prot/aut…..del….. del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di…..”
  • Nel caso in cui si disponga di autorizzazione propria rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, riportarne gli estremi in calce ai documenti.
  • Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, occorre aggiungere la seguente dichiarazione: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio delle Entrate di …… in data ……al numero……..”


Casi particolari:

  • Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre per fusione prima dell’approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio.
  • Le società di persone che si sono trasformate in società di capitale sono tenute al deposito del bilancio a seconda della durata di chiusura del primo esercizio prevista nell’atto di trasformazione.
  • Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito.
  • Le società in liquidazione NON devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio di esercizio previsto dallo statuto.
  • Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL, sono tenute a redigere ed a depositare nel registro delle imprese il bilancio consolidato.

Per informazioni relative alle pratiche telematiche:

  • Rag. Marcella Deliperi 079/2080283

  • Rag. Marinella Erre 079/2080258

  • Dott.ssa Cinzia Fiesoli 079/2080261

  • Dr. Andrea Onida 079/2080250

  • registro.imprese@ss.camcom.it