Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

L’art. 49, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010 (convertito con L. n. 122/2010) ha introdotto la “Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA”, in sostituzione della “Dichiarazione Inizio Attività – D.I.A.”, che permette di avviare una qualunque attività d’impresa con un’unica e preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono (modificando l’art. 19 L. n. 241/90).

La S.C.I.A. va presentata alla Pubblica Amministrazione competente per l’attività che si intende iniziare.

Dal 31 luglio 2010, pertanto, le attività economiche soggette a verifica dei requisiti da parte della Camera di Commercio possono essere iniziate dalla data di presentazione di una S.C.I.A. al Registro delle Imprese.

La S.C.I.A. deve:

  • essere presentata il giorno dell’inizio dell’attività economica (la data di inizio dell’attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.);
  • essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese;
  • contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti professionali, morali e personali previsti dalle normative.

Si segnala inoltre che, per alcune delle attività di competenza della Camera di Commercio e per le qualifiche professionali (commercio all’ingrosso, imprese di autoriparazione, di facchinaggio, di installazione d’impianti, di pulizie), l’entrata in vigore della S.C.I.A., di fatto, non modifica i precedenti adempimenti.

Infatti queste attività potevano già essere iniziate con una Dichiarazione Inizio Attività con effetto immediato.

Scarica la modulistica aggiornata SCIA per le attività soggette a verifica.