Stop al rilascio dei certificati antimafia da parte della Camera di Commercio

Il D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159), ha disposto l’abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il quale equiparava le certificazioni o attestazioni delle Camere di Commercio, recanti la prescritta dicitura (art 9, comma i), alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture.
Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto, a decorrere dal 13 febbraio 2013, le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati camerali con dicitura antimafia, attestanti l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né al privato che si presenta allo sportello né alle Pubbliche Amministrazioni o ai privati gestori di servizi pubblici.
Pertanto, come ribadito anche dalla Circolare interpretativa del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2013, la documentazione antimafia è rilasciata unicamente e direttamente dalle Prefetture competenti ai sensi degli artt. 87, commi i e ii, e 90, commi i e ii, del Codice. Per le modalità di rilascio consultare il sito www.prefettura.it/sassari.
Si ricorda inoltre che i privati dovranno usare lo strumento dell’autocertificazione, prestando attenzione al fatto che sono aumentati i soggetti sottoposti al controllo antimafia (art. 85 D.Lgs. 159/2011).