Registri, albi e ruoli

Servizi digitali.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

l Domicilio Digitale è:
un indirizzo eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (art.1 comma 1 lettera n-ter del CAD).

Come iscrivere o modificare il domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle Imprese
La comunicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle imprese avviene tramite una pratica telematica di Comunicazione Unica.

La pratica può essere predisposta tramite:

  • Piattaforma Dire (utilizzabile per la sola domanda di iscrizione del domicilio digitale)
  • Comunica Starweb (utilizzabile se oltre alla comunicazione del domicilio digitale sono eseguiti ulteriori adempimenti)
  • Procedura “Pratica semplice”

Cos’è un servizio di Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Rispetto alla posta elettronica tradizionale la PEC garantisce la certezza dell’invio, dell’avvenuta consegna e dell’integrità del contenuto del messaggio.

Certificazione dell’invio
Al momento dell’invio di un messaggio PEC il gestore di posta elettronica certificata fornisce al mittente la ricevuta di accettazione che attesta il momento della spedizione ed i destinatari.

Integrità del messaggio PEC
Il gestore di posta certificata del mittente crea un nuovo messaggio, detto busta di trasporto, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione; la busta viene firmata dal gestore, in modo che il gestore del destinatario possa verificare che il messaggio non sia stato manomesso nella trasmissione.

Certificazione della consegna
Il messaggio di posta certificata viene consegnato nella casella del destinatario inserito nella sua “busta di trasmissione”. Una volta effettuata la consegna, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna che attesta la consegna, la data e ora di consegna e il contenuto consegnato.

La trasmissione può essere considerata di Posta Certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata.

Imprese obbligate a comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) al Registro delle Imprese

  • tutte le imprese costituite in forma societaria:
    • società di persone
    • società di capitali
    • società cooperative
    • società consortili
    • società in liquidazione
    • società estere con sede secondaria in Italia
  • le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali.

Come richiedere un domicilio digitale (indirizzo PEC)

Per richiedere un domicilio digitale (indirizzo PEC) occorre rivolgersi ad un gestore di PEC iscritto nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Quali caratteristiche deve avere il domicilio digitale (indirizzo PEC) per l’iscrizione nel Registro delle imprese

Titolarità esclusiva
Il domicilio digitale deve “appartenere in via esclusiva” all’impresa che ne richiede l’iscrizione; pertanto deve essere intestato al titolare dell’impresa individuale o alla società.

Per titolare del domicilio digitale s’intende il soggetto cui è assegnata una casella di Posta Elettronica Certificata dal Gestore PEC (ovvero il soggetto che ha stipulato il contratto con il Gestore PEC).

Univocità
Il domicilio digitale “non deve essere condiviso” con altre imprese/società/soggetti, lo stesso domicilio digitale non può essere iscritto sulla posizione di due o più imprese.

Per ogni impresa è necessario che il domicilio digitale di cui si chiede l’iscrizione sia univocamente ed esclusivamente riconducibile all’impresa stessa.

Stato Attivo
Il domicilio digitale deve essere “attivo” quindi idoneo a ricevere comunicazioni da altri indirizzi PEC, non deve essere inesistente, revocato o scaduto. Solo se il domicilio digitale del destinatario è attivo, al mittente è inviata la ricevuta di consegna del messaggio.

Sanzioni

Secondo l’art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), relativo a «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», le imprese inadempienti saranno soggette a:

  • attribuzione d’ufficio, da parte della Camera di commercio competente per territorio, di un domicilio digitale così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it, attivo solo in ricezione e accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma impresa.italia.it;
  • applicazione di sanzioni: le Camere di Commercio hanno l’obbligo di applicare le sanzioni, che per le società saranno di 412 euro per ogni rappresentante legale e per le imprese individuali di 60 euro.

Riferimenti normativi

  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3”
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”
  • Art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
  • Art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
  • Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015
  • Art. 37 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

OBBLIGO PER IL CURATORE, IL COMMISSARIO GIUDIZIALE E IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI COMUNICARE L’INDIRIZZO PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’art. 1, comma 19, n. 3, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221), il comma 2bis nel quale si stabilisce che «il curatore, il commissario giudiziale (nominato a norma dell’articolo 163 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nominato a norma dell’articolo 8 del D.L. 8 luglio 1999 n. 270), a decorrere dal 1° gennaio 2013, «entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».
La comunicazione della PEC al Registro delle Imprese deve essere effettuata, in modalità telematica attraverso i canali della Comunicazione Unica e con sottoscrizione digitale, per ciascuna impresa in cui il curatore, il commissario giudiziale o il commissario liquidatore viene nominato.

N.B. L’adempimento può essere svolto contestualmente (purché entro 10 giorni dalla nomina) a quello di cui all’art. 29, comma 4 n. 6, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Pertanto, il curatore fallimentare che si trovi a dover fare una comunicazione di insinuazione al passivo (per la quale è previsto un termine di 15 giorni dall’accettazione), potrà ottemperare all’obbligo della comunicazione della propria PEC nello stesso adempimento, ovviamente rispettando il termine più breve dei 10 giorni dalla nomina.
Il ritardo nella comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2194 del codice civile.

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*”Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.

**Nota 4 febbraio 2013 n. 17980 del Ministero dello Sviluppo Economico.

A chi rivolgersi

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

  • Giovanna Niedda 079/2080303

  • registro.imprese@ss.camcom.it