MECCATRONICA: prorogato al 4 gennaio 2023 il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività
La legge n. 224/2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha modificato la legge 122/1992 introducendo la sezione di “meccatronica” in sostituzione delle precedenti sezioni di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”, che sono state quindi accorpate.
Le imprese che prima del 05/01/2013 erano già iscritte ed abilitate alle singole attività di meccanica e motoristica oppure a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per ulteriori cinque anni fino al 04/01/2023 (termine prorogato con la Legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017).
Entro tale termine i soggetti preposti alla gestione tecnica di tali imprese, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico – professionali (art. 7, comma 2, lettera A) e C) della L. 122/1992), devono frequentare con esito positivo un apposito corso professionale regionale integrativo e relativo all’abilitazione non posseduta. In mancanza di regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa, il soggetto non può più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
Le imprese già iscritte e abilitate ad entrambe le sezioni (meccanica e motoristica ed elettrauto) prima del 05/01/2013 sono invece abilitate di diritto all’attività di meccatronica.
La legge n. 224/2012 prevede inoltre la possibilità che il soggetto preposto alla gestione dell’attività di meccanica e motoristica o di elettrauto che alla data del 05/01/2013 abbia compiuto 55 anni (sia quindi nato entro il 04/01/1958) possa proseguire tali attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.