Marchi di impresa
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni distintivi suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole compresi i nomi di persona, disegni, lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche purchè siano atte a distinguere i prodotto o i servizi di un’impresa rispetto ad un’altra.
Costituiscono elementi essenziali del marchio ai sensi del cpi e delle norme civilistiche in materia:
1) novità;
2) capacità distintiva;
3) liceità.
La durata del marchio è decennale a partire dalla data di deposito, la titolarità può essere rinnovata per ulteriori periodi decennali purché il deposito operi entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi definito periodo di mora; in quest’ultimo caso si prevede l’applicazione di una sovratassa.
Il deposito può essere effettuato presso qualsiasi Camera di Commercio oppure presso l’UIBM- Ministero dello Sviluppo Economico.
MARCHIO COLLETTIVO: Il marchio collettivo è un segno distintivo che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguere la loro specifica provenienza, natura o qualità. Si differenzia dal marchio individuale, che ha la funzione di distinguere i prodotti e i servizi di una determinata impresa rispetto ad un’altra; il marchio collettivo può essere costituito da indicazioni descrittive riferite alla provenienza geografica su tali prodotti e servizi. La registrazione può essere richiesta da soggetti che svolgono la funzione di garantire la provenienza, la natura o la qualità dei prodotti e servizi. Differentemente dal marchio individuale i soggetti legittimati alla richiesta di legittimazione possono essere sia pubblici che privati (associazioni private, consorzi, cooperative ed enti pubblici).
La domanda di deposito è corredata da almeno:
1) identificazione del titolare;
2) indicazione della data di priorità;
3) riproduzione del marchio;
4) tipologia di prodotti e/o servizi;
5) regolamento d’uso;
6) attestazione pagamento T.C.G.
Per la sua particolare funzione di garanzia di qualità, il marchio collettivo non viene utilizzato dal suo titolare, prerogativa esclusiva per il marchio individuale, ma viene dato in concessione ad una pluralità di soggetti utilizzatori, i quali sono vincolati all’osservanza del regolamento d’uso. Il regolamento d’uso è l’insieme delle disposizioni che disciplinano l’uso del marchio, le modalità di controllo sull’utilizzo corretto e le sanzioni da applicare in caso di inosservanza. Ogni modifica del regolamento va depositata presso l’ufficio competente al deposito.
Modulistica:
- N. 3 moduli cartacei consultabili e compilabili in formato editabile sul seguente link: www.uibm.gov.it
- N. 4 esemplari del marchio da presentare in formato cartaceo
- N. 2 marche da bollo da € 16,00
- Attestazione di pagamento sul c/c n. 220079 intestato alla C.C.I.A.A. di Sassari di € 40,00 (causale: diritti deposito marchi). E’ previsto il pagamento pari ad € 43,00 qualora il depositante richieda copia autentica del verbale di deposito
- La T.C.G. dovrà essere pagata utilizzando esclusivamente il Mod. F24 rilasciato dall’Ufficio Brevetti e Marchi il giorno del deposito
- Classificazione internazionale prodotti e servizi
- Istruzioni per la compilazione (primo deposito o rinnovo con modifiche)
- Istruzioni per la compilazione (rinnovo senza modifiche)