Guida al risparmio di carburante e limitazione di CO2

La direttiva 1999/94/CEE – recepita in Italia col D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 – individua vari elementi e componenti da considerare al momento dell’acquisto di una automobile, in maniera da rendere maggiormente consapevole la scelta del consumatore e, soprattutto, analizza il riflesso del suo atteggiamento complessivo di guida.

In pratica al legislatore non risulta indifferente del quanto e del come i comportamenti individuali, uniti alla padronanza tecnica e meccanica del mezzo, incidano sia nei confronti dell’ambiente, sia sulle prestazioni stesse del mezzo, le quali – ove accortamente sfruttate – possono decisamente contribuire al razionale ed equilibrato uso di quanto l’avanzamento tecnologico consente alla nostra comodità ed al generale miglioramento della qualità dei nostri spostamenti.

La norma, infatti, definisce:

– L’EFFETTO SERRA;

– I GAS SERRA;

– LE CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI;

– LE AZIONI PER CONTRASTARE TALI FENOMENI;

– L’in DEL SETTORE TRASPORTI NEI CONFRONTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO;

– LE PRESTAZIONI DELLE AUTOVETTURE;

In particolare, la normativa si preoccupa della corretta informazione del consumatore riguardo a risparmio di carburante, emissioni di co 2 (biossido di carbonio) delle autovetture nuove esposte nei saloni, ovvero offerte in vendita o in leasing, e pone a carico del costruttore e del concessionario vari adempimenti .

Pertanto IL VENDITORE, responsabile del punto vendita in cui vengono esposte od offerte in vendita o in leasing un’autovettura nuova (incluse le km.0) ha l’obbligo di:

A)- APPORRE IN MANIERA VISIBILE su ciascuna autovettura esposta, o nelle sue immediate vicinanze, UN’ETICHETTA FORMATO A4 contenente i dati relativi al consumo di carburante ed all’emissione di co2 del modello in questione;

B)- ESPORRE IN POSIZIONE EVIDENTE SU MANIFESTO, OVVERO SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE, l’elencazione dei dati ufficiali relativi a consumo di carburante ed emissione di co2 di tutta la gamma di autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing nel punto vendita;

C)- predisporre la libera consultazione della “GUIDA AL RISPARMIO DI CARBURANTE ED ALLE EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO” pubblicata a cura del MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO sulla scorta dei dati comunicati dai costruttori e relativi a tutte le autovetture nuove in libero commercio all’interno dell’Unione Europea.

A sua volta il COSTRUTTORE che intende vendere autovetture nuove nel terriorio dell’Unione, è tenuto a fornire ai propri concessionari il manifesto o il file per la visualizzazione su schermo di cui al punto B ), nonché a trasmettere al predetto Ministero – entro il 15 dicembre di ogni anno- i dati aggiornati su consumi di carburante ed emissioni di co 2 di tutte le autovetture commercializzate.