N.B. Si informa che il 30 giugno u.s. sono entrate in vigore le nuove norme in materia di mediazione
civile e commerciale introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022.
La normativa introduce delle novità che, in particolare, riguardano:
– l’ampliamento delle materie della mediazione che aggiunge le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti di opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura;
– la derogabilità della competenza territoriale su accordo delle parti;
– la durata non superiore a tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi;
– la fissazione del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito
della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti;
– la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione.
– la modifica del primo incontro che sarà effettivo e dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulel questioni controverse. Relativamente ai costi della mediazione le nuove norme introdotte prevedono il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione al momento del deposito della domanda e al momento dell’adesione per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese documentate.

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale N. 150 del 24 ottobre 2023 pubblicato in G.U. n. 255 del 31 ottobre 2023, sono applicabili le nuove tariffe del servizio di mediazione, che vanno a sostituirsi a quelle precedentemente stabilite dall’abrogato dm 180/2010, e riguardano le istanze depositate dal 15/11/2023.

L’Organismo della Camera di Sassari, in quanto organismo di mediazione appartenente al sistema camerale, applica le tariffe uniformi concordate a livello nazionale con l’Unione delle Camere di Commercio italiane.

D.M. 150/2023.
Link alla normativa.

Mediazione civile e commerciale

Il pagamento delle spese di mediazione dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente a nome degli interessati, non saranno accettati pagamenti intestati ai rappresentanti, accompagnatori o avvocati delle parti istanti (come previsto dalla risoluzione del 13.06.1981 n. 331350 – Ministero delle Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).

MEDIAZIONE: SPESE DI AVVIO DOVUTE.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie in parte l’istanza cautelare (ricorso n.2156/2015) in cui sospende l’esecutività della Sentenza impugnata (Sentenza TAR n.1351/2015) secondo cui le spese di avvio non sono il “compenso” per la mediazione, bensì solo la determinazione forfettaria (in misura fissa ed unitaria) delle spese dell’Organismo per la gestione della procedura.
Pertanto in base alla sentenza del Consiglio di Stato, questo Ufficio comunica che per l’avvio di una procedura di mediazione sarà necessario pagare le spese di avvio, poiché sono spese documentate e spese generali sostenute dall’Organismo di mediazione.

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie commerciali e civili, basato su una procedura volontaria e riservata, nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, aiuta le parti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. Il mediatore non è un giudice, ma ha il compito di agevolare il dialogo tra le parti per condurle ad una soluzione condivisa da entrambe, pertanto, nessuna decisione viene loro imposta. Se le parti raggiungono una soluzione e sottoscrivono un accordo, lo stesso, a seguito di omologa del Presidente del Tribunale o di sottoscrizione ai sensi del L.n.98/2013, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La mediazione è disciplinata dal D.lgs n. 28/2010, modificata con la L. n.98/2013 e dal D.M n.139/2014.
La legge prevede tre tipologie di mediazione. Si parla di mediazione obbligatoria quando il tentativo di mediazione è condizione necessaria per potersi rivolgere al giudice e, in particolar modo, è disposta per le seguenti materie (art.5 D.lgs. 28/2010):

  • diritti reali (proprietà, abitazione, servitù, usufrutto, ecc.);
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione, comodato e affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi;
  • contratti bancari e finanziari;
  • controversie condominiali.

La stessa , inoltre, può essere:

demandata, quando il giudice che sta già giudicando una controversia invita le parti a tentare la mediazione;
facoltativa, cioè scelta dalle parti.All’istituto iniziale il testo normativo n.98/2013 ha apportato ulteriori importanti novità, quali:

  • l’integrale gratuità della mediazione nei casi in cui vi sia diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • l’introduzione della mediazione ordinata dal Giudice, fuori dai casi di obbligatorietà “ex ante” o sempre nell’area dei diritti disponibili (art. 2 D.lgs. 28/2010);
  • la verifica preventiva (previsione di un incontro preliminare formativo e di programmazione, in cui le parti, in presenza del mediatore, controllano se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione);
  • la forfettizzazione e l’abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, tramite previsione legislativa di un contenutissimo importo comprensivo delle spese di avvio per l’incontro preliminare;
  • il limite temporale della durata di mediazione in 3 mesi, rispetto ai 4 mesi di prima, decorsi i quali il processo può essere sempre iniziato o proseguito;
  • la previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore sia sottoscritto da avvocati che assistano le parti.

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

  • la rapidità dei tempi di risoluzione della controversia perché la procedura debba concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
  • la semplicità del procedimento: è sufficiente presentare una domanda compilando l’apposito modulo e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
  • l’economicità: i costi sono contenuti e predeterminati da un Tariffario, pertanto sono conoscibili fin dall’inizio della procedura;
  • la riservatezza: tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate in alcun modo nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta.

SPESE DELLA PROCEDURA

Al momento del deposito della domanda di conciliazione è previsto il pagamento delle spese di avvio di euro 40,00 + iva al 22%, per le liti di valore fino a euro 250.000,00 e di euro 80,00 + iva al 22 % per quelle di valore superiore. Le spese di mediazione sono rapportate al valore della lite e sono da versare a cura di ciascuna parte prima dell’incontro di mediazione. Nel caso in cui l’incontro si conclude con un mancato accordo l’importo è dovuto ugualmente.
Il pagamento delle spese di avvio avviene tramite pagamento in contanti o mediante Pos o emissione di avvisi di pagamento PagoPA – causale: spese di avvio mediazione.

Le spese di mediazione sono invece corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione – da ciascuna parte che ha aderito al procedimento – in base al valore della lite, secondo quanto previsto dal Tariffario.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio. La sussistenza dei presupposti di legge può essere autocertificata utilizzando l’apposito modulo scaricabile paragrafo sottostante (“Regolamento, tariffe e modulistica”) o dalla sezione Modulistica.

AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Per avviare la procedura di mediazione occorre compilare l’apposito modulo disponibile presso la segreteria del Servizio o scaricabile dal paragrafo sottostante (“Regolamento, tariffe e modulistica”) o dalla sezione Modulistica, indicando i propri dati, i dati della parte nei cui confronti si chiede la procedura, l’oggetto della controversia, le ragioni della pretesa e il valore della lite. Si segnala che la Segreteria del Servizio di mediazione invierà tutte le comunicazioni relative alla procedura ai recapiti della parte invitata indicati nella domanda.
Nel caso in cui la domanda di mediazione sia presentata da più parti istanti oppure nei confronti di più parti è possibile utilizzare gli appositi moduli aggiuntivi.
La domanda di mediazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e la firma autografa della parte istante o di un suo rappresentate – munito di necessaria delega – accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità.

DEPOSITO DELLA DOMANDA

La domanda può essere consegnata direttamente al Servizio, durante gli orari di apertura al pubblico, oppure trasmessa via fax al numero 079274928, per posta ordinaria all’ indirizzo: Camera di Commercio di Sassari – Organismo di Mediazione Via Roma, 74 07100 Sassari, per posta elettronica certificata all’indirizzo: cciaa@ss.legalmail.camcom.it.
Tutti gli allegati previsti – esclusi i documenti di identità e le attestazioni di pagamento delle spese di avvio – devono essere depositati in tante copie quante sono le controparti, oltre ad una copia per la Segreteria. Ai sensi del DM 180/2010, tutti i documenti depositati in allegato alla domanda saranno messi a disposizione delle parti invitate.
Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria del Servizio ne effettua l’istruttoria, verificando la presenza di tutti gli elementi essenziali, e fissa la data dell’incontro di mediazione.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi indicati all’art. 6 del Regolamento oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte istante a provvedere alle dovute integrazioni entro 7 giorni. Qualora la parte non provveda, non si darà seguito alla domanda e si procederà alla sua archiviazione.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti che corrispondono l’indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.

REGOLAMENTO, TARIFFE E MODULISTICA


Mediazione civile e commerciale

Caricato il: 25 Febbraio 2021 | Aggiornato il: 24 Ottobre 2022 | 93 downloads
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Richiesta congiunta.docDownload 
Ulteriore parte istante.docxDownload 
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*Con il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014 recante la “determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione dell’indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 D.lgs n.28 del 2010”, la mediazione rimane condizione di procedibilità nelle materie già previste nell’art. 5 del D.lgs.28/2010; tuttavia il Decreto prevede un’ulteriore novità, ossia la previsione dell’art. 6, co. 1 che introduce l’art. 14 bis n.1, per cui i mediatori non potranno depositare le mediazioni dei loro clienti presso l’organismo nel quale sono iscritti.

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A chi rivolgersi

Ufficio Mediazione, Conciliazione e arbitrato

  • Sassari, Via Roma 74

  • Dott.ssa Cinzia Cassanu +39 079 2080274

  • Dott.ssa Paola Grimaldi +39 079 2080232