Sanzioni Amministrative
L’attività sanzionatoria, precedentemente svolta dagli UPICA, uffici periferici dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, è stata trasferita alle Camere di Commercio dal 1 settembre 2000 (D.Lgs. 31/03/1998 n. 112).
L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio, esamina i verbali di accertamento elevati da vari organi di controllo (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Comando Carabinieri per la Salute-N.A.S., Camera di Commercio) relativi alle violazioni, in materia commerciale, commesse da operatori economici nella provincia di Sassari, nelle materie che rientrano nella competenza degli ex uffici periferici del Ministero delle attività produttive – così come previsto dal combinato disposto degli art. 17 della L. 24/11/1981 n. 689 e 1 del D.P.R. 29/07/1982 n. 571.
Il procedimento sanzionatorio
Il procedimento sanzionatorio ha inizio con un accertamento di violazione delle norme amministrative che un organo accertatore contesta al soggetto interessato. Dopo la contestazione dell’illecito con la notifica del verbale da parte dell’organo accertatore, sono possibili due diverse conseguenze:
1) L’interessato può estinguere il procedimento effettuando il pagamento liberatorio entro 60 gg. , cioè versando una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione prevista dalla legge, possibilità che viene segnalata all’interessato nel verbale di accertamento stesso. Il pagamento del verbale entro 60gg. estingue il procedimento senza nessuna altra conseguenza per il cittadino. Se sul verbale è indicato il responsabile in solido*, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido (art. 6 L. 689/1981);
2) L’interessato può far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione o dalla notifica del verbale, scritti difensivi (coi quali può anche chiedere di essere sentito) al fine di esporre le proprie ragioni, sia allo scopo di ottenere l’archiviazione del procedimento sia al fine di richiedere l’applicazione della sanzione minima possibile. Se viceversa il soggetto sanzionato decide di non pagare, il procedimento prosegue.
*Quando la figura di debitore è ricoperta da più soggetti, il responsabile in solido (società) è tenuto alla medesima prestazione per la totalità dell’importo e l’adempimento da parte sua libera gli altri obbligati.
La fase istruttoria presso l’ufficio sanzioni
Infatti, l’organo accertatore, nel caso di non pagamento, trasmette il verbale all’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio che esamina la fondatezza della contestazione sia dal punto di vista dei fatti che delle norme eventualmente violate. Per meglio valutare i motivi che hanno indotto l’organo accertatore a redigere il verbale, anche alla luce degli scritti difensivi dell’interessato o a seguito della sua audizione, l’Ufficio Sanzioni può chiedere chiarimenti o controdeduzioni all’organo accertatore. Conclusa l’istruttoria, emette un provvedimento che può essere:
- un’ordinanza di archiviazione, qualora accerti che il provvedimento presenta difetti formali o carenze sostanziali sia per quanto riguarda la violazione in sé che per quanto concerne le modalità di contestazione;
- un’ordinanza di ingiunzione di pagamento se ritiene che il fatto costituisca un illecito amministrativo e che l’interessato sia effettivamente responsabile della violazione e il procedimento si sia svolto in modo corretto.
La fase successiva all’ordinanza
L’ordinanza ingiunzione è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l’obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento. Tali spese sono dovute sia dai soggetti obbligati principali sia dal soggetto obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest’ultimo per l’importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni ordinanza notificata compresa la propria, liberando cosi anche gli obbligati principali.
Il pagamento, che secondo la natura della sanzione, può essere effettuato tramite emissione avvisi di pagamento PagoPa o modello f23 allegato ad ogni ordinanza ingiunzione, deve essere eseguito entro 30 gg. dalla notifica dell’ordinanza (la ricevuta deve essere presentata, come prova dell’avvenuto pagamento, all’Ufficio Sanzioni). Il soggetto interessato può estinguere il proprio debito pagando in un’unica soluzione, ovvero a rate, nel caso sussistano condizioni disagiate, qualora l’ufficio, a seguito di domanda motivata, glielo conceda.
Avverso l’ordinanza ingiunzione il soggetto sanzionato può fare opposizione, entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento o entro 60 gg se l’interessato risiede all’estero, innanzi al Giudice di Pace oppure al Tribunale nei casi di sua competenza (per sanzioni di importo superiore a € 15.493,00). L’impugnazione non è sospensiva dell’obbligo di pagamento della sanzione.
Ai sensi dell’art. 28 della legge 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione:
- la notifica dell’accertamento della trasgressione;
- la notifica dell’ordinanza ingiunzione;
- l’opposizione.
In caso di mancato pagamento nei 30 giorni della sanzione comminata l’ufficio provvederà all’iscrizione del trasgressore in un apposito ruolo tramite il concessionario di zona. Quest’altro procederà alla redazione e alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi dovuti. Entro 60 gg. dalla notifica della cartella, occorre effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella stessa. L’omesso pagamento comporta l’attivazione della procedura di espropriazione forzata. Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando domanda all’agente della riscossione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 602/73. La cartella esattoriale può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notifica, presentando ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione e stata commessa. Se la sanzione è relativa a materia particolare, oppure supera la somma di € 15.493,00, sarà competente il Tribunale ordinario (artt. 22 e 22 bis della legge 689/81 s.m.i.).
Sequestri e confische
Sono sanzioni accessorie che si affiancano alle sanzioni pecuniarie. Leggi speciali, in alcune materie, prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il sequestro e la conseguente confisca dei beni che sono serviti a commettere la violazione. In altri casi il sequestro e la confisca sono effettuati in via cautelare, quando l’organo accertatore lo ritenga opportuno per impedire, ad esempio, la circolazione dei beni che, non essendo conformi a legge, possono essere dannosi. L’opposizione al verbale di sequestro nelle materie di competenza della Camera di Commercio, può essere presentata in forma scritta con atto esente da bollo, all’Ufficio Sanzioni. Sull’opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta (art. 19 L. 689/1981). Se è fondato l’accertamento da cui è scaturito il sequestro, l’Ufficio Sanzioni emette ordinanza di confisca dei beni sequestrati. Avverso l’ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell’ordinanza.
A chi rivolgersi
Regolazione del mercato | Ufficio sanzioni
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Sassari, Via Roma 74
Ufficio sanzioni -
Dott.ssa Paola Grimaldi +39 079 2080232
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Dott.ssa Cinzia Cassanu +39 079 2080232