Guida alla cancellazione dei protesti cambiari
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Il D.M. n. 316 del 9 agosto 2000 regolamenta le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’art. 3-bis del D.L. 18.9.1995 n.381, convertito dalla L. 15.11.1995 n.480.
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La legge n. 235 del 18 agosto 2000 detta le nuove norme in materia di cancellazione dei protesti cambiari.
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L'art. 45 della legge n. 273 del 12 dicembre 2002 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) prevede alcune modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari.
1) titolo originale quietanzato e relativo atto di protesto (la cambiale smarrita può essere sostituita dalla dichiarazione del Tribunale a seguito della procedura di ammortamento):
per "titolo quietanzato" si intende:
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o titolo recante il timbro "pagato" dell’istituto di credito con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca;
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o titolo accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore - persona fisica o giuridica (in questo ultimo caso il legale rappresentante) - con firma leggibile e fotocopia del documento di identità (in alternativa indicare la qualifica del dichiarante). Le suddette dichiarazioni devono riportare i riferimenti precisi del protesto (importo, data ).
2) fotocopia del documento di identità del protestato.
Diritti da pagare:
L'importo del diritto di segretaria è di € 8 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione (per visualizzare tutti i diritti di segreteria relativi al Registro informatico dei protesti (contenuti nella Tabella B del D.I. 02/12/2009, clicca qui).
Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione presentando domanda al Presidente del Tribunale corredata dai documenti giustificativi.
Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione alla Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.
Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere l’annotazione nel Registro Informatico dei Protesti. Essa deve essere firmata in modo leggibile e corredata della fotocopia del documento d’identità del dichiarante. Per la pubblicazione è dovuto un rimborso spese pari a € 5 per ciascuna dichiarazione.
Tel 0792080236-206
