I CONTRIBUTI E GLI INCENTIVI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE: OPZIONI E ALTERNATIVE
Premessa
Il nostro Paese, in adesione agli obiettivi europei volti ad accelerare il processo di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, ha approvato una articolata disciplina giuridica di sostegno definendo il quadro istituzionale, finanziario e giuridico di riferimento, nonché una serie di strumenti quali aiuti agli investimenti, tariffe premio fisse o variabili, contributi, incentivi, sgravi fiscali, restituzioni d’imposta, potenzialmente idonei per il raggiungimento di tali obiettivi.
In questo articolo concentriamo l’attenzione in particolare sulle forme di incentivazione previste a favore delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), disciplinate dagli artt.31 e ss. del Dlgs n.199/2021; ci si domanda se, tra i vari strumenti di incentivazione sussistano o meno alternatività e in tal caso, quali siano gli scenari ipoteticamente più vantaggiosi.
Il contributo in conto capitale previsto nel PNRR
Tra gli interventi in conto capitale spicca quello previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo” che prevede finanziamenti specifici per euro 2 miliardi e duecento milioni. Questo incentivo consiste in contributi in fondo capitale finanziati con risorse PNRR fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti da mettere a disposizione di comunità energetiche realizzate in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il contributo può essere richiesto entro il 30.11.2025, le CER devono essere regolarmente costituite alla data della richiesta del contributo, i lavori devono essere completati entro il 30 giugno 2026, gli impianti devono entrare in esercizio entro il 30 dicembre 2027.
Soggetto beneficiario del contributo può essere:
- La CER
- Un socio della CER
- Un soggetto esterno che realizza l’impianto e lo mette a disposizione e sotto il controllo della CER (ad es. Una pubblica amministrazione, un’impresa privata, una ESCO..).
Ne consegue uno scenario che prevede tre distinte opzioni (tra loro cumulabili):
- La CER diviene proprietaria degli impianti
- Gli impianti sono di proprietà di taluni componenti la CER
- Gli impianti sono di proprietà di soggetti terzi
Quindi le CER che volessero aderire al bando si trovano a dover scegliere una o più di queste opzioni ed occorre comprendere quale sia quella più adatta alla propria configurazione e vocazione. Va precisato che il contributo è ammesso solo nei confronti di CER che rispettino nel proprio statuto le condizioni imposte dal GSE per il riconoscimento degli incentivi. Nel seguito discuteremo opportunità e criticità delle diverse opzioni.
Prima opzione: gli impianti sono realizzati dalla CER
Nel primo caso l’investimento si realizza sotto la responsabilità della CER e con le sue risorse (compresa l’anticipazione del 100% del valore dell’investimento, a meno che non sia concessa l’anticipazione dell’erogazione fino al 30%). Dunque gli oneri finanziari ricadono pro quota sui componenti la CER ed è la CER a rispondere delle rendicontazioni PNRR.
In tale tipologia è la CER stessa che chiede il contributo per realizzare impianti che diventano di sua proprietà. In questo caso saranno i soci a conferire alla CER i fondi per investire e ciò presuppone accordi e patti sociali all’interno della CER tesi a disciplinare varie problematiche: su quale edificio va installato l’impianto, a chi va la remunerazione economica dell’energia (sia quella autoconsumata che quella immessa in rete…).
Questa soluzione, ad avviso di chi scrive, si presta a comunità energetiche costituite da soggetti imprenditoriali, anche attraverso consorzi, imprese sociali o moduli cooperativi. Meno indicata per le associazioni, specie se non riconosciute, per i connessi profili di responsabilità che ricadrebbero sui rappresentanti la CER: in questo ultimo caso il legale rappresentante della CER risponderebbe illimitatamente con tutti i suoi beni dell’investimento.
Comunque, ove la CER assuma in proprio investimenti, diventa necessario che il relativo statuto garantisca che, a fronte del diritto di entrare ed uscire dalla CER da parte dei soci, si determini però il mantenimento di una loro responsabilità o del pagamento concordato di corrispettivi per la compartecipazione agli investimenti avviati e da sostenere.
Poiché l’art.31, comma1, let. d, del Dlgs. n.199 del 2021 stabilisce che “la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria”, è opportuno precisare che “partecipazione aperta” non coincide “partecipazione libera” cioè senza regole o condizioni (purché ragionevoli e non discriminatorie). Infatti è proprio la direttiva UE n.2001.2018 a chiarire che la partecipazione alle CER può essere soggetta a “ condizioni e procedure”, tra cui condizioni e regole in caso di dimissioni e decisioni di uscire da parte dei soci, purché “giustificate e non discriminatorie”.
Rimane che in caso di associazioni non riconosciute risulta più agevole che gli investimenti per gli impianti siano a cura di singoli soci o di soggetti terzi. Che potrebbero essere soggetti pubblici o soggetti privati, interni o anche esterni alla CER, al fine di tenere separati i profili di responsabilità tra CER e proprietario dell’impianto.
Seconda opzione: gli impianti sono realizzati dai singoli membri della CER
Nel caso siano i singoli cittadini o soci partecipanti alla CER che investono su loro impianti mettendo gli stessi a disposizione della CER. Ne consegue che gli impianti realizzati rimangano in loro proprietà anche se in disponibilità e controllo della CER. L’art. 5 dell’avviso pubblico pubblicato dal MASE per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR stabilisce che i soggetti Beneficiari sono i soggetti che sostengono l’investimento per la realizzazione
dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.
In questo caso va chiarito che il contributo PNRR non è cumulabile con il Superbonus di cui all’art. 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né con il meccanismo delle detrazioni fiscali al 50%.
Il contributo in conto capitale PNRR è invece cumulabile con l’incentivo riconosciuto dal GSE sull’energia auto consumata e condivisa da parte di una CER (tariffa incentivante): tuttavia, ai sensi dell’art.6 del decreto CACER 414/2023 gli incentivi sono cumulabili:
- Al 100% se trattasi di energia condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
- (Al 100% se trattasi di energia condivisa da punti di prelievo nella titolarità di persone fisiche
- Max al 40% se trattasi di energia condivisa da fonti di prelievo nella titolarità di soggetti diversi da quelli indicati nei punti 1 e 2
Dunque: nel caso che l’impianto sia nella titolarità di un componente della CER e questo sia un’impresa la cumulabilità è ridotta. Peraltro la cumulabilità ridotta sembra realizzarsi anche se l’impianto è della stessa CER e questa non sia un soggetto del terzo settore.
La regola sopra riportata rileva anche per altri contributi in conto capitale di valore non superiore al 40% e anche in questi casi la tariffa incentivante risulta decurtata come sopra. Infatti Il contributo PNRR è cumulabile con altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’Amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non derivante da PNRR all’interno di altri programmi e strumenti dell’Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E delle Regole Operative) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (come specificato al paragrafo 1.1.6 Parte III delle Regole Operative). Va precisato che il 40 % di contributo è applicato ai costi ammissibili i quali hanno limiti ammissibili che dipendono dalla taglia dell’impianto (ad esempio fino a 20 kW il costo ammissibile è 1500 euro/kW).
In tal caso, il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati.
Per il resto per regola generale il contributo in conto capitale PNRR non può essere cumulato, con altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea, come ad esempio i PR FESR 21-27, che vadano a finanziare l’installazione degli impianti; altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, come ad esempio il Medio Credito Centrale.
Terza opzione: gli impianti sono realizzati da soggetti terzi
Quanto indicato nel precedente punto opera allo stesso modo anche in caso di impianti realizzati da soggetti terzi, cioè da soggetti che non sono soci o componenti la CER. Dunque nel caso che la titolarità dell’impianto sia di una pubblica amministrazione, oppure di enti religiosi e soggetti del terzo settore, la cumulabilità tra contributo PNRR e tariffa incentivante è del 100%; ed invece se trattasi di energia condivisa da fonti di prelievo nella titolarità di imprese la cumulabilità opera con la regola del Max al 40%.
Va però chiarito che beneficiari delle risorse del PNRR sono direttamente le CER come espressamente previsto all’art. 7 del decreto CACER 414/2023 che spiega che la domanda di contributo avviene da parte del soggetto beneficiario. Ai sensi delle regole operative GSE il soggetto beneficiario del contributo deve essere lo stesso soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto per il quale viene richiesto il contributo che potrà essere la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale componente della CER avente i requisiti indicati al paragrafo 1.2.2.3 parte II Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR emanate dal GSE
Contributi, incentivi e loro cumulabilità
Ai fini della promozione di fonti rinnovabili sono previsti specifici meccanismi di sostegno sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia virtuale condivisa su impianti alimentati da fonti rinnovabili. Per tali tariffe incentivanti va evidenziato che una prima alternativa si trova all’art. 5 del Dlgs n.199/2021 che disciplina le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione: ebbene “la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria” assegnati tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o auto consumata. ). Tuttavia per impianti facenti parte di CER (o di configurazioni di autoconsumo collettivo) è possibile accedere a un incentivo diretto che premia, attraverso una specifica tariffa, l’energia autoconsumata istantaneamente. Tale contributo è però alternativo rispetto a quello relativo all’energia prodotta o auto consumata.
Per il resto la tariffa incentivante non è cumulabile con:
- Superbonus di cui all’art. 119, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- altre forme di incentivo in conto esercizio quali ad esempio le
detrazioni fiscali (vedi GSE https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/cumulo-contributo-pnrr-per-cer-con-altri-contributi-e-agevolazioni?id=faq&sys_id=fb016c7cc36f0e5860b0ad477a01316f
La tariffa incentivante è invece cumulabile con:
- contributi stanziati a copertura dei costi sostenuti per gli studi di prefattibilità
- spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti
- eventuali detrazioni fiscali con aliquote ordinarie di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- in genere forme di sostegno pubblico non in conto capitale che non costituiscano aiuto di stato ai sensi della normativa UE
di A. Bertelli, M. Annunziato
