AVVISO ALL'UTENZA: TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA NON PIU' DOVUTA
Si informa che non è più dovuta la tassa di concessione governativa pari ad € 168,00,di cui alla Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, ai fini dell'avvio delle attività di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, agente e rappresentante di commercio e agente affari in mediazione.
È quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con parere contenuto nella risposta all'Interpello del 27 agosto 2014, Prot. 109864 presentato dalla CIDEC della Campania il 16 settembre 2013, argomentando che poiché l'iscrizione nel Registro Imprese, come quella nel REA, dei dati relativi ai soggetti fisici abilitanti allo svolgimento delle attività suddette, non ha natura abilitante all'esercizio delle stesse, la tassa sulle concessioni governative non è dovuta.
NUOVA MODULISTICA INFORMATICA
Con Decreto direttoriale del 18 ottobre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le specifiche tecniche della nuova modulistica informatica per il deposito delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese e al REA. La nuova modulistica (versione 6.7) è entrata in vigore a partire dal 1° febbraio 2014.
Dal 1° aprile 2014, sarà obbligatorio utilizzare i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software ComUnica Starweb, del software Fedra (FedraPlus 06.70) o altri programmi equivalenti.
Per scaricare la versione aggiornata del software FedraPlus e consultare le novità introdotte, consultare la pagina dedicata di WEBTELEMACO .
Il Registro delle Imprese è l'anagrafe delle imprese: si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio provinciale.
Il Registro delle Imprese fornisce quindi un quadro essenziale della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
REGISTRO IMPRESE E REA
Soggetti obbligati all'iscrizione
II Registro delle Imprese è un pubblico registro nel quale si devono iscrivere gli atti e i fatti previsti dalla legge (art. 2188 c.c.).
La disciplina normativa del Registro delle Imprese è dettata dal codice civile (artt. da 2188 a 2202), dall'art. 8 della L. 580/93 e dal D.P.R. 581/95 (Regolamento di attuazione).
Tali norme individuano i soggetti obbligati all'iscrizione, ossia:
Sezione ordinaria
a) imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'art. 2195 c.c.;
b) società in nome collettivo;
c) società in accomandita semplice;
d) società di capitali;
e) società cooperative;
f) società consortili;
g) consorzi con attività esterna;
h) gruppi europei di interesse economico;
i) aziende speciali di enti locali ex. L. 142/90;
j) consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;
k) società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
l) società estere con oggetto principale in Italia;
m) enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale).
Sezione speciale
a) imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
b) piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
c) società semplici.
Vengono inoltre annotate le imprese artigiane.
II D.Lgs. 96/2001 ha inoltre previsto l'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese delle società tra avvocati.
Attenzione (per le imprese individuali): al momento della compilazione della modulistica da depositare per l'iscrizione, prima di indicare la sezione nella quale l'impresa individuale deve iscriversi, verificare attentamente se si hanno le caratteristiche dell' "imprenditore commerciale" (art. 2195 c.c.), iscrivibile nella sezione ordinaria , o di "piccolo imprenditore" (art. 2083 c.c.), iscrivibile con tale qualifica nella sezione speciale del Registro Imprese.
E' piccolo imprenditore la persona fisica che svolge l'attività con carattere di continuità, prevalentemente con l´apporto del proprio lavoro e di quello dei familiari; eventualmente anche con l´utilizzo di dipendenti, ma in ogni modo con prevalenza del proprio lavoro e di quello dei familiari sia rispetto al lavoro dei dipendenti sia al capitale investito nell´impresa.
E' imprenditore commerciale la persona fisica che svolge l'attività con carattere di continuità, prevalentemente con l'apporto del capitale e dei dipendenti, eventualmente con l'apporto del proprio lavoro in via residuale.
Esempi di attività che, in genere, possono essere svolte con le caratteristiche dell'imprenditore commerciale e quindi iscrivibili nella sezione ordinaria:
- gioiellerie, farmacie, minimercati, gestione di beni immobili propri/impresario edile.
Esempi di attività che nella maggior parte dei casi sono svolte con le caratteristiche del piccolo imprenditore e quindi iscrivibili nella sezione speciale:
- agenti di commercio,agenti di affari in mediazione, addetti all'intermediazione assicurativa, esercizi di vicinato, commercio all'ingrosso, bar.
Oltre all'iscrizione degli atti e dei fatti relativi ai soggetti di cui sopra, sono previsti:
1) l'iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl (L. 310/93);
2) l'iscrizione degli atti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda (art. 2556 c.c., come modificato dalla L. 310/93);
3) il deposito dei bilanci (per i soggetti individuati dalla legge).
II Repertorio Economico Amministrativo (REA) é un'anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrative, così come previsto dall'art. 8 , punto d) della L. 580/93 e dall'art. 9 del D.P.R. 581/95.
