SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Sono tenute al pagamento tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si iscrivono in corso d’anno. L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (art. 3 comma 2 D.M. 359/2001). In caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento.
Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, che cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
- le imprese individuali a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
- le società e gli altri soggetti collettivi a partire dall’anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative che ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 2544 del codice civile cessano di essere soggette al pagamento a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
Dal 2001 sono soggette all'obbligo del pagamento anche :
- le società iscritte negli anni precedenti che risultino ancora in fase di liquidazione;
- le società che abbiano formalmente comunicato la cessazione totale dell’attività, conservando tuttavia l’iscrizione al Registro Imprese.
DIRITTO ANNUALE 2008: COME CALCOLARE L'IMPORTO DOVUTO
Con
Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2008 (51.87 KB) (pubblicato in G.U. n. 54 del 4 marzo 2008) sono stati fissati gli importi del diritto annuale 2008, da calcolare come riportato nelle seguenti tabelle:
Sezione speciale del Registro Imprese
| Sede | Per ogni unità locale | |
| imprese individuali e società semplici agricole | € 88 | € 18 |
| società semplici non agricole | € 144 | € 29 |
| società tra professionisti (art. 16, comma 2, D.Lgs. 96/01) | € 170 | € 34 |
| U.L. di imprese con sede all'estero: € 110 | ||
Sezione ordinaria del Registro Imprese
Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (società di persone, società di capitali, consorzi e cooperative nonché le imprese individuali che hanno chiesto l’iscrizione in tale sezione) devono versare un importo commisurato al fatturato dell’esercizio 2007. In merito all’individuazione della base imponibile per la determinazione dell’ammontare del fatturato medesimo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato, con proprie circolari, (
11 aprile e
29 aprile 2008) i criteri ed i righi della dichiarazione IRAP 2008 sulla base dei quali determinare il “fatturato”.
| Scaglioni di fatturato | Aliquote | |
| da € | a € | |
| 0 | 100.000 | € 200 (misura fissa) |
| oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
| oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
| oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
| oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
| oltre 10.000.000 | 35.000.000 | 0,005% |
| oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
| oltre 50.000.000 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) | |
Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200 per ognuna di esse.
Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto dovuto devono essere sempre arrotondati all’unità di euro secondo il seguente criterio: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso; se è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto.
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO
Il diritto annuale deve essere versato in unica soluzione, mediante modello F24 e con le modalità previste dal capo III del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: nel 2008, entro il 16 giugno.
Il pagamento può essere effettuato entro i 30 giorni successivi con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,4%, senza effettuare arrotondamento. La maggiorazione va versata anche nel caso di compensazione con altri crediti.
Il modello F24 va compilato nel modo seguente:
- inserire negli appositi spazi codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale;
- indicare, nello spazio "Codice ente" della sezione "Ici ed altri tributi locali" del modello, la sigla automobilistica della Camera di Commercio destinataria del pagamento (per Sassari: SS);
- indicare nelle apposite colonne il codice tributo3850 e l'anno cui si riferisce il versamento;
- indicare l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati";
- in caso di importi dovuti a diverse Camere di Commercio, indicare in modo distinto i diritti spettantia ciascun Ente camerale con la relativa sigla automobilistica.
