NORMATIVA DI RIFERIMENTO

§Legge 05/02/1992 n. 122

§D.P.R. 18/04/1994 n. 387

§Legge 05/01/1996 n. 25 (art. 5 e 6)

§Legge 26/09/1996 n. 507

§D.P.R. 14/12/1999 n. 558 (art. 10)

§Circolare Ministero Industria n. 3502 del 05/12/2000


ATTIVITA'

Le imprese che intendono esercitare attività di autoriparazione, di cui alla normativa di riferimento specificata, presentano denuncia d’inizio attività al R.I. o al R.E.A.

Sono assoggettate alla legge tutte le imprese la cui attività interviene nella riparazione con sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli compresi), adibiti al trasporto su strada di persone o cose.

Non vi rientrano le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione filtro lubrificante e altri liquidi di raffreddamento, ma ne sono sottoposte le imprese che svolgono, con carattere strumentale o accessorio, l’attività in oggetto.

L’attività si distingue in:

§meccanica e motoristica

§carrozzeria

§elettrauto

§gommista

 

REQUISITI

Il responsabile tecnico , che deve essere una persona dotata dei requisiti richiesti dalla legge, per ogni sede di officina, deve possedere:

 

Requisiti personali:


 

  • Cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità europea, ovvero di uno stato con cui sia operante la reciprocità.

  • Non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione di interventi di cui all’art.1, comma 2, della Legge n. 122/1992, per i quali sia prevista una pena detentiva.

  • Essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dall’ufficiale sanitario del comune in cui l'attività medesima deve essere esercitata.

 


Requisiti tecnico professionali:


  • Laurea o diploma universitario in materia tecnica specifica o diploma di istruzione secondaria attinente l’attività.

  • Titolo o attestato tecnico-professionale di qualificazione attinente l’attività, congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno un anno, nell’arco degli ultimi cinque, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore .

  • Esercizio dell’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore, come operaio qualificato, per almeno tre anni negli ultimi cinque.

Si ricorda che non è riconosciuta dalla legge la preposizione alla gestione tecnica di professionista esterno, ma occorre l’immedesimazione con l’impresa per la quale si opera.

   

MODULISTICA

Le imprese che intendono svolgere l’attività devono presentare, unitamente al modello di iscrizione al R.I. o al R.E.A., i modelli di autocertificazione:

 

Ultima modifica
Mer, 24/10/2018 - 08:51