Le attività di facchinaggio, nonché tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, sono soggette all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Dal 4 settembre 2003 con Decreto Interministeriale n. 30 giugno 2003, n. 221 sono state introdotte sostanziali innovazioni per le imprese che svolgono attività di facchinaggio.
Rientrano in tale attività:
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portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all' art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
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insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli, e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Le attività di facchinaggio possono essere esercitate solo da imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo imprese artigiane che siano in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria; sono stati invece aboliti dal D.L. 31/01/2007, n. 7, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa precedentemente previsti.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
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una comprovata affidabilità attestata da un 'istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell' esercizio successivo al primo di attività;
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la dichiarazione del possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari ad almeno l'8% del fatturato dell'attività di facchinaggio riferito al 31 dicembre dell' anno precedente. Per le imprese di nuova costituzione il requisito s'intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati, tale imprenditore dovrà dimostrare tale requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto al collegio.
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Inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone e degli amministratori per le società di capitali e le cooperative;
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Iscrizione INPS e INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d'opera.
Requisiti di onorabilità:
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assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
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assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza e/o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
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mancata comminazione di pena accessoria relativa all'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
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mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n. 1423, 31/05/1965 n. 575 e 13/09/1982 n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
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assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge del 3/4/01, n. 142;
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assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23/10/ 1960, n. 1369.
Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:-
il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell' impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
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tutti i soci delle S.n.c.;
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i soci accomandatari per le S.a.s. e S.a.p.a.;
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tutti gli amministratori per ogni tipo di società compreso le cooperative;
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Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da meno di tre anni , ma non meno di due, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferioreai due anni di attività vengono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce vengono così suddivise:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.
L'impresa, limitatamente all'attività di facchinaggio, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei compensi ricevuti. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
MODELLI DA PRESENTARE
Le imprese che intendono svolgere l'attività devono presentare, unitamente al modello di iscrizione al Registro Imprese:
