Novità sull'obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori

 

Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società (modifica dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall’art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).

Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall’art. 13 c. 3 del Decreto Legge 159/2025:

L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31/12/2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

L’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente (dal 01/01/2025)  in capo a tutti gli amministratori – dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, comprendendo non solo quello della società su cui viene effettuata la comunicazione, ma anche il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel registro delle imprese.
Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.

PERSONE SOGGETTE ALL’OBBLIGO

La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri.

Se manca la figura dell’amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione; ovviamente, se il presidente del CDA ha poteri attribuiti dall’organo amministrativo, è in ogni caso tenuto all’adempimento in quanto è anche un “amministratore delegato”.

Non sono inoltre tenuti all’adempimento i liquidatori, i preposti di sedi secondarie di società estera, gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP).

La norma si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono intervenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.).

ISCRIZIONE DELLA SOLA COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore, in quanto trattasi di adempimento personale. La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente – oltre che dall’amministratore stesso – anche dal commercialista che dichiari di aver ricevuto incarico dall’amministratore interessato.   

La pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio. Resta infine confermato che gli altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche) possono trasmettere la pratica; in questo caso alla firma digitale dell’amministratore si aggiunge la firma digitale del soggetto intermediario. 

AMMINISTRATORI GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31/10/2025 

Gli amministratori unici, gli amministratori/consiglieri delegati e i consiglieri con poteri oppure, in mancanza di queste cariche amministrative, tutti i presidenti di CDA privi di amministratori/consiglieri delegati o di consigliere con poteri, già iscritti alla data del 31/10/2025 devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Gli amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che hanno comunicato, in precedenza, il domicilio digitale dell’impresa  sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

La mera comunicazione/variazione del domicilio digitale da parte degli amministratori obbligati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione/variazione/cessazione del domicilio digitale da parte di tutti gli altri soggetti non obbligati, è soggetta al pagamento:

  1. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di società di capitali;
  2. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di società di persone.

SANZIONI

Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

 

Ultima modifica
Lun 19 Gen, 2026