Ven 13 Dic, 2019
SRL: nomina organo di controllo entro il 16 dicembre
Le società a responsabilità limitata che rientrano nei parametri previsti dall'art. 2477 c.c. (come modificato dall'art. 379 del D.Lgs. 14/2019) devono nominare l'organo di controllo (sindaco o revisore) entro il 16 dicembre 2019 con assemblea ordinaria dei soci.
La domanda di iscrizione dell'organo di controllo al Registro Imprese deve essere presentata, a cura degli amministratori, entro 30 giorni dalla data della nomina.
La verifica delle previsioni statutarie al riguardo, nonché l’eventuale necessità di procedere alle modifiche correlate, è in capo alla società, con eventuale ausilio di un notaio o di un consulente.
Approfondimento
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha esteso alle s.r.l. l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è monocratico (sindaco unico).
In particolare la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
In sede di prima applicazione, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si considerano i due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, cioè gli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018.
Se l’assemblea dei soci non delibera la nomina, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.
La domanda di iscrizione dell'organo di controllo al Registro Imprese deve essere presentata, a cura degli amministratori, entro 30 giorni dalla data della nomina.
La verifica delle previsioni statutarie al riguardo, nonché l’eventuale necessità di procedere alle modifiche correlate, è in capo alla società, con eventuale ausilio di un notaio o di un consulente.
Approfondimento
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha esteso alle s.r.l. l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore.
Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è monocratico (sindaco unico).
In particolare la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni:4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
In sede di prima applicazione, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si considerano i due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, cioè gli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018.
Se l’assemblea dei soci non delibera la nomina, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.
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Ultima modifica
Gio 02 Ott, 2025
