FUNZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La posta elettronica certificata rappresenta un sistema in grado di garantire il recapito certo del documento, la sua sicurezza ed integrità e l’accertamento della sua provenienza, dando piena validità legale a tutte le comunicazioni che necessitano di ricevute di invio e di consegna.
Il sistema è realizzato in totale conformità alle norme sulla trasmissione elettronica dei documenti informatici: il messaggio inviato con la posta elettronica certificata equivale a tutti gli effetti ad una raccomandata.
La posta elettronica certificata consente all’utente di:
- accedere in modo sicuro alla propria casella di posta certificata da qualsiasi postazione Internet;
- disporre di ricevute attestanti le diverse fasi di invio, consegna e ricezione dei messaggi;
- richiedere una "notifica di accesso" marcata temporalmente per certificare l'accesso al messaggio da parte del destinatario.
L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può essere rilasciato dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto dal CNIPA. L'elenco è consultabile sul sito web del CNIPA, nella sezione dedicata alla PEC.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC
Ai sensi dell'art. 16, comma 6*, del D.L. n. 185 del 29/11/2008 (pubblicato in G.U. n. 280 S. O.) convertito con modifiche dalla Lgge n. 2 del 28/01/2009 (pubblicata in G.U. n. 22 del 28/01/2009), le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Dal 20 ottobre 2012 tale obbligo è stato introdotto anche per le imprese individuali (D.L. n. 179/2012, pubblicato in G.U. del 19/10/2012). In particolare, quelle costituite dal 20 ottobre 2012 devono comunicare l’indirizzo della PEC in fase di prima iscrizione, e l'assenza di tale comunicazione impedisce l'iscrizione dell'impresa e determina il rifiuto dell’istanza; invece, le imprese già attive e non soggette a procedure concorsuali alla data del 20 ottobre 2012, sono tenute a comunicare il loro indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.
Le imprese individuali che entro tale data non avranno provveduto alla comunicazione, subiranno la sospensione per tre mesi di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata a decorrere dall'1 gennaio 2014 in poi.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC da parte delle imrpese già attive - e non sottoposte a procedure concorsuali alla data del 20 ottobre 2012 - non è soggetta ad imposta di bollo ed al pagamento dei diritti di segreteria. Qualora però la comunicazione dell'indirizzo PEC venga fatta contestualmente ad un qualsiasi altro adempimento (es.: cambio di attviità, cambio di indirizzo e così via) la domanda di iscrizione sarà assoggettata all'imposta di bollo ed al diritto di segreteria previsti per l'adempimento "principale".
Come effettuare le comunicazioni della PEC
- Contestualmente all’iscrizione: nel caso si utilizzi il software Starweb, l’indirizzo della PEC dovrà essere indicato nel campo “Sede dell'impresa” olltre all'indirizzo della sede. Nel caso vengano utilizzati altri software, l'adempimento andrà effettuato compilando il riquadro n. 5 del modello I1.
- Contestualmente ad altri adempimenti o con successiva istanza di variazione volta esclusivamente alla comunicazione della PEC: nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, l’indirizzo della PEC dovrà essere indicato nel campo “Variazione sede dell'impresa”; qualora si utilizzino altri software, l'adempimento andrà effettuato compilando il riquadro n. 5 del modello I2.
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*"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria".
