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Per la presentazione del bilancio restano confermate le procedure di seguito indicate:
- i bilanci di esercizio e gli elenchi soci (solo per SPA e SAPA) devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 c.c.), se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- l’omessa presentazione del bilancio e dell’elenco soci (solo per SPA e SAPA) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 c.c.), per ogni responsabile, che ammonta a € 549.34 per il bilancio e € 412 per l’elenco soci variato.
Sulla Nota Integrativa, sul verbale ed eventuali relazioni allegate sarà necessario aggiungere, a seconda dei casi, alcune delle seguenti dichiarazioni:
- Se il documento è sottoscritto da un soggetto iscritto all’ordine di commercialisti e ragionieri (o se trattasi di pubblico ufficiale) e non viene utilizzata la procura speciale, in calce al documento occorrerà apporre la seguente dicitura: “Il/la sottoscritto/a Dott./rag………, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”
- Nel caso in cui il documento sia firmato da un amministratore, occorrerà aggiungere in calce la cosidetta dichiarazione di corrispondenza: “Il/la sottoscritto/a (cognome e nome), in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società”.
- Nel caso in cui ci si avvalga dell’autorizzazione all’assolvimento del bollo della camera di commercio destinataria della pratica, occorrerà aggiungere la seguente dichiarazione: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di …autorizzata con provv. Prot/aut…..del….. del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di…..”
- Nel caso in cui si disponga di autorizzazione propria rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, riportarne gli estremi in calce ai documenti.
- Nel caso il verbale assembleare di approvazione del bilancio preveda una distribuzione di utili e sia stato pertanto sottoposto alla prescritta registrazione, occorre aggiungere la seguente dichiarazione: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio delle Entrate di …… in data ……al numero……..”
Casi particolari:
- Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre per fusione prima dell’approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio.
- Le società di persone che si sono trasformate in società di capitale sono tenute al deposito del bilancio a seconda della durata di chiusura del primo esercizio prevista nell’atto di trasformazione.
- Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito.
- Le società in liquidazione NON devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio di esercizio previsto dallo statuto.
- Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL, sono tenute a redigere ed a depositare nel registro delle imprese il bilancio consolidato.
Per informazioni relative alle pratiche telematiche:
-
Dott.ssa Marcella Deliperi 079/2080283
-
Rag. Marinella Erre 079/2080258
-
Dott.ssa Cinzia Fiesoli 079/2080261
-
Dr. Andrea Onida 079/2080250
-
registro.imprese@ss.camcom.it
Ultima modifica
Ven, 20/02/2026 - 13:02
