Novità in materia di mediazione civile e commerciale introdotte dal D.lgs. n. 28/2010 (coordinato successivamente con la riforma Cartabia) dal D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023
La normativa introduce delle novità che, in particolare, riguardano: - l’ampliamento delle materie della mediazione che aggiunge le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti di opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura; - la derogabilità della competenza territoriale su accordo delle parti; - la durata il nuovo termine di sei mesi è prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi e nelle mediazioni delegate dal giudice, invece, il termine di sei mesi è prorogabile per una sola volta per non più di tre mesi; - la fissazione del primo incontro tra le parti non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti; - la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione. - la modifica del primo incontro che sarà effettivo e dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Relativamente ai costi della mediazione le nuove norme introdotte prevedono il versamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione al momento del deposito della domanda e al momento dell’adesione per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese documentate.
Con la pubblicazione dei decreti di riforma, sono applicabili le nuove tariffe del servizio di mediazione, che vanno a sostituirsi a quelle precedentemente stabilite dall'abrogato D.M.180/2010. L'Organismo della Camera di Sassari, in quanto organismo di mediazione appartenente al sistema camerale, applica le tariffe uniformi concordate a livello nazionale con l'Unione delle Camere di Commercio italiane.
Mediazione civile e commerciale
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie commerciali e civili, basato su una procedura volontaria e riservata, nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, aiuta le parti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. Il mediatore non è un giudice, ma ha il compito di agevolare il dialogo tra le parti per condurle ad una soluzione condivisa da entrambe, pertanto, nessuna decisione viene loro imposta. Se le parti raggiungono una soluzione e sottoscrivono un accordo, lo stesso, a seguito di omologa del Presidente del Tribunale o di sottoscrizione ai sensi del
L.n.98/2013, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
La legge prevede tre tipologie di mediazione. Si parla di mediazione obbligatoria quando il tentativo di mediazione è condizione necessaria per potersi rivolgere al giudice e, in particolar modo, è disposta per le seguenti materie:
- diritti reali (proprietà, abitazione, servitù, usufrutto, ecc.);
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione, comodato e affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
- della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi;
- contratti bancari e finanziari;
- controversie condominiali;
- associazione in partecipazione;
- franchising;
- contratti di rete;
- società di persone;
- consorzio;
- contratti d’opera;
- contratti di somministrazione;
- subfornitura
La stessa, inoltre, può essere:
demandata, quando il giudice che sta già giudicando una controversia invita le parti a tentare la mediazione;
facoltativa, cioè scelta dalle parti.
I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE
- la rapidità dei tempi di risoluzione della controversia;
- la semplicità del procedimento;
- l'economicità;
- la riservatezza;
- prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
SPESE DELLA PROCEDURA
Al momento del deposito della domanda di conciliazione è previsto il pagamento delle spese di avvio e di una parte delle spese di mediazione che variano a seconda che il procedimento sia volontario o obbligatorio. Entrambe sono rapportate al valore della lite e sono da versare a cura di ciascuna parte prima dell’incontro di mediazione. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio. La sussistenza dei presupposti di legge può essere autocertificata utilizzando l’apposito
modulo scaricabile dalla sezione modulistica in fondo alla pagina.
TARIFFARIO
I diritti possono essere pagati in contanti, bancomat e carte di credito presso gli sportelli camerali oppure a seguito dell’emissione di un Avviso di Pagamento PagoPA. L’Avviso di Pagamento PagoPA può essere autonomamente creato utilizzando il portale SIPA per essere pagato presso tutti gli sportelli fisici e virtuali accreditati (home banking, banche, bancomat abilitati, tabaccherie, etc). seguendo le seguenti indicazioni: Servizio di interesse: selezionare “servizi di mediazione" Indicare nella “Causale” il tipo di domanda (ad es. mediazione Rossi/Bianchi) e il nome del soggetto richiedente (es: “parte istante sig. Rossi”) Inserire l’importo da versare Inserire i “dati anagrafici del pagante” che sarà il soggetto a cui verrà intestata la successiva fattura quando dovuta. Si ricorda che la ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPA deve essere allegata alla domanda
N.B.Il pagamento delle spese di mediazione dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente a nome degli interessati, non saranno accettati pagamenti intestati ai rappresentanti, accompagnatori o avvocati delle parti istanti (come previsto dalla risoluzione del 13.06.1981 n. 331350 - Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).
AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Per avviare la procedura di mediazione occorre compilare l'apposito modulo disponibile presso la segreteria del Servizio o scaricabile dalla sezione Modulistica, indicando i propri dati, i dati della parte nei cui confronti si chiede la procedura, l'oggetto della controversia, le ragioni della pretesa e il valore della lite. Si segnala che la Segreteria del Servizio di mediazione invierà tutte le comunicazioni relative alla procedura ai recapiti della parte invitata indicati nella domanda. Nel caso in cui la domanda di mediazione sia presentata
da più parti istanti oppure nei confronti di più parti è possibile utilizzare gli appositi moduli aggiuntivi.
La domanda di mediazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e la firma autografa della parte istante o di un suo rappresentate - munito di necessaria delega - accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità.
DEPOSITO DELLA DOMANDA
La domanda può essere consegnata direttamente al Servizio, durante gli orari di apertura al pubblico,
oppure trasmessa, per posta ordinaria all' indirizzo: Camera di Commercio di Sassari - Organismo di Mediazione Via Roma, 74 07100 Sassari, per posta elettronica
certificata all'indirizzo: cciaa@ss.legalmail.camcom.it.
N.B. Ai sensi del DM 180/2010, tutti i documenti depositati in allegato alla domanda saranno messi a disposizione delle parti invitate (fatta salva espressa richiesta di riservatezza).
Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria del Servizio ne effettua l'istruttoria, verificando la presenza di tutti gli elementi essenziali, e fissa la data dell'incontro di mediazione. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi essenziali oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo può tenere in sospeso la domanda invitando la parte istante a provvedere alle dovute integrazioni.
Qualora la parte non provveda, non si darà seguito alla domanda o si interromperà il procedimento e/o si procederà alla sua archiviazione.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
L'accordo di mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 100.000,00 (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo
della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, per il pagamento delle indennità di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a un massimo di Euro 600,00.
In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.
È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.
La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, completa dei dati fiscali dei soggetti aventi diritto al credito, delle fatture e dei pagamenti, deve essere presentata online tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Giustizia entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione.
L'accesso è possibile solo con identità digitale
N.B. Per informazioni sugli importi e per l’accesso alla piattaforma consultare il seguente link
A chi rivolgersi - Ufficio Mediazione, Conciliazione e arbitrato
Dott.ssa Cinzia Cassanu +39 079 2080236/237
Dott.ssa Paola Grimaldi +39 079 2080232
