Tachigrafi

In vigore dal 6 maggio 2023 il D.M. 23 febbraio 2023 “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico.”
Il tachigrafo è un dispositivo atto a registrare i tempi di guida e i tempi di riposo dei conducenti e la velocità del veicolo, che è obbligatorio installare sugli automezzi che superano le 3,5 tonnellate di Massa Massima Autorizzata per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.

DISPOSITIVI

Esistono 3 tipologie di dispositivi che sono installati sui veicoli circolanti: il cronotachigrafo analogico, il tachigrafo digitale, il tachigrafo digitale 4.0 detto intelligente.

Tachigrafi analogici

I tachigrafi analogici saranno gradualmente sostituiti dai tachigrafi digitali.

Non possono più essere installati sui veicoli di nuova immatricolazione.

L'installazione e la riparazione dei tachigrafi analogici può essere eseguita esclusivamente da officine autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.


Tachigrafi digitali

Il tachigrafo digitale deve equipaggiare i veicoli di nuova immatricolazione e adibiti al trasporto su strada di merci (portata superiore a 3,5 tonnellate) o passeggeri (numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9).

È obbligatorio per i veicoli commerciali immatricolati dal 1gennaio 2006. Sono esclusi i veicoli:

  • adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
  • la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
  • utilizzati in situazioni di emergenza, operazioni di salvataggio o adibiti ad usi medici;
  • carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km;
  • sottoposti a prove su strada non ancora messi in circolazione;
  • combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
  • storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

Il tachigrafo digitale viene inoltre installato alla sostituzione del tachigrafo analogico sui veicoli immatricolati dopo il1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli con portata superiore a 12 tonnellate) e passeggeri (numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate).


Tachigrafi intelligenti

I tachigrafi di nuova generazione, introdotti dal Regolamento UE 165/2014, sono definiti tachigrafi intelligenti o 4.0.

Sono installati su tutti i veicoli di nuova immatricolazione dal 15 giugno 2019.

Il tachigrafo intelligente è dotato di una connessione GNSS (sistema satellitare globale di navigazione), attraverso cui registra automaticamente la posizione del veicolo e comunica da remoto con i sistemi di gestione flotta e con le Forze dell’Ordine.

Per la predisposizione dei tachigrafi di nuova generazione sono necessarie carte officina con nuove caratteristiche tecniche.

L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali e dei tachigrafi intelligenti possono essere eseguite esclusivamente dai centri tecnici autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I Centri tecnici che intendono operare sui tachigrafi intelligenti devono richiedere l'estensione dell'autorizzazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Centri tecnici autorizzati

Gli interventi tecnici sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti sono eseguiti esclusivamente dai Centri tecnici autorizzati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Possono essere autorizzati in qualità di Centri tecnici:

  • i fabbricanti dell’Unione Europea di veicoli soggetti all’installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
  • i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, se i mezzi sono soggetti all’obbligo di installazione del tachigrafo;
  • i fabbricanti di tachigrafi dell’Unione Europea e quelli di Paesi terzi, e le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
  • le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.

Per poter essere autorizzati, è necessario disporre della certificazione del sistema di gestione della qualità (EN ISO 9001) comprendente l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. 
                                           

Come richiedere l’autorizzazione (prima autorizzazione e autorizzazioni successive)

I Centri tecnici, in occasione della trasmissione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione,
dovranno rilasciare una dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai nuovi requisiti fissati.
Il rinnovo sarà disposto dalla Camera di Commercio sulla base di tale impegno e avrà durata di due anni. Entro il successivo rinnovo, i Centri tecnici dovranno dimostrare l’avvenuto adeguamento ai nuovi requisiti.

I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, entro la scadenza di due anni dal rinnovo dell’autorizzazione agli interventi sui tachigrafi digitali, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare una istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica.

Le officine autorizzate agli interventi sui soli tachigrafi analogici, per proseguire l’attività, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti e presentare, entro il termine di 18 mesi (6 novembre 2024) dall’entrata in vigore del decreto, una istanza di conformazione. Le autorizzazioni rilasciate per gli interventi tecnici sui soli tachigrafi analogici decadranno trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto (6 novembre 2024).

 

Le imprese aventi unità operativa in provincia che intendano ottenere l'autorizzazione (prima autorizzazione e autorizzazioni successive), trasmettono dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo cciaa@ss.legalmail.camcom.it apposita istanza in bollo, tramite il Modulo unico per le istanze presentate dai centri tecnici, e relativi allegati (scaricabili dalla pagina Tachigrafi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
All’istanza in bollo deve essere allegata l’attestazione del versamento, effettuato tramite 
SIPA (Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA), dell'importo di:
- 370 EURO per prima autorizzazione;
- 260 EURO per autorizzazioni successive (estensione ai tachigrafi intelligenti, estensione ai tachigrafi analogici, variazione sede operativa, variazione titolarità impresa/assetti societari, variazione natura giuridica, cessione o affitto ramo azienda, donazione o acquisizione per eredità, accorpamento autorizzazioni).


N.B. In caso di variazione di elementi essenziali, il Centro tecnico è tenuto a sospendere l’attività dalla data della variazione sino al rilascio della relativa autorizzazione successiva. Modifica di sede legale non operativa, toponomastica e compagine sociale non costituiscono variazioni di elementi essenziali dell’autorizzazione. 

Come rinnovare l’autorizzazione

L'autorizzazione ha durata biennale ed è rinnovabile. Per rinnovare l'autorizzazione il Centro tecnico trasmette, nei 90 giorni che ne precedono la scadenza, dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo cciaa@ss.legalmail.camcom.it apposita istanza in bollo tramite il Modulo di rinnovo e relativi allegati, scaricabili dalla pagina Tachigrafi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
All’istanza in bollo deve essere allegata l’ attestazione del versamento, effettuato tramite 
SIPA (Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA), dell'importo di185 EURO.
La Camera di commercio comunica l'esito dell'istanza nei 60 giorni successivi alla ricezione di tutti i documenti necessari. Si raccomanda, pertanto, di richiedere il rinnovo preferibilmente tra i 90 e i 60 giorni che precedono la scadenza dell'autorizzazione. Il Centro tecnico è, infatti, tenuto a sospendere l'attività nel caso in cui il provvedimento di rinnovo sia notificato oltre i termini di validità dell'autorizzazione.

Rinnovo autorizzazione per i Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi analogici prima del 06/05/2023 

I Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi analogici prima del 06/05/2023 presentano, oltre all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, richiesta in bollo di autorizzazione unica (modulo istanza di accorpamento scaricabile dalla pagina Tachigrafi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per continuare ad operare sui tachigrafi analogici. L'istanza deve essere presentata entro il termine utile al secondo rinnovo dalla data del 06/05/2023, e preferibilmente non oltre i 120 giorni che precedono la scadenza dell’autorizzazione. È possibile presentare istanza di accorpamento se l'autorizzazione per gli analogici è stata aggiornata ad eventuali variazioni di elementi essenziali. In caso contrario, potrà essere richiesta l'estensione ai tachigrafi analogici dell'autorizzazione per i digitali (modulo unico CT + istanza F estensione CEE).       

Nomina di un nuovo responsabile tecnico o di un nuovo tecnico

Il Centro tecnico comunica l'eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico o di un nuovo tecnico, inviando comunicazione dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo   cciaa@ss.legalmail.camcom.it , con allegata la seguente documentazione:
- attestato di formazione tecnica;
- modulo 
Dichiarazione per il responsabile tecnico del Centro tecnico (nel caso di nomina nuovo responsabile tecnico);
- modulo 
Dichiarazione per i tecnici del Centro tecnico (nel caso di nomina di nuovo tecnico)

Per effettuare gli interventi tecnici il nuovo responsabile tecnico o il nuovo tecnico richiede una nuova carta officina 

Le carte officina scadute, di tecnici non più in servizio o non più autorizzati, devono essere restituite. 

Modulistica per la presentazione delle istanze 

https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia/tachigrafi

Tachigrafi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy


A chi rivolgersi: Ufficio Carte tachigrafiche

Ultima modifica
Ven, 27/02/2026 - 12:06