
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.).
L'avvio di tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio è divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/2/1996.
Il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito del nostro ordinamento giuridico “l’anagrafe generale delle imprese” nella quale sono iscritti: tutti gli imprenditori, pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, indipendentemente dall’attività esercitata, tutti gli altri soggetti previsti dalla legge, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si riferiscono. l Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso.
Chiunque può agevolmente consultarlo, prendere visione degli atti e dei documenti iscritti e depositati e farsi rilasciare visure, certificati o copie di atti
Il Registro presenta le seguenti caratteristiche:
- ha una competenza provinciale (e non più per circoscrizione del Tribunale);
- è gestito secondo tecniche informatiche;
- la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
- è retto da un Conservatore che assicura la corretta tenuta del Registro delle Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice de Registro.
- Si ispira al principio dell'universalità, attuato attraverso l'iscrizione e l'annotazione di tutti i soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell'attività e dal tipo di attività esercitata.
- Costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale. Il Registro delle Imprese risponde, inoltre, all'obiettivo della pubblicità legale e ad esigenze quali: la completezza e l'organicità della pubblicità di tutte le imprese soggette a registrazione; l’immediatezza della disponibilità dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
- L'ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese, e deve agire conformandosi alle disposizioni del codice civile contenute negli art. 2188 e seguenti; alle disposizioni specifiche di cui all'art. 8 della L. 580/93 (che in parte ha ampliato e modificato talune previsioni del codice civile), alle disposizioni di attuazione del sopraccitato art. 8, che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/95 e nelle successive modifiche (D.P.R. 588/99 e L. 340/00).
I diversi adempimenti da iscrivere e comunicare al Registro imprese e le loro modalità di deposito sono consultabili su SARI, piattaforma online della Camera di commercio
- CHI E’ TENUTO ALL’ISCRIZIONE
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Nel Registro devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. Sono esonerati dall'iscrizione gli imprenditori agricoli che rientrano nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (volume d'affari non superiore a € 7.000). Tuttavia, anche l'imprenditore agricolo che opera in regime di esonero deve iscriversi al Registro delle imprese se intende esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche (Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 77217 del 08/05/2014). Il Registro Imprese è diviso in una Sezione ordinaria e diverse Sezioni speciali.
- CHI SI ISCRIVE NELLA SEZIONE ORDINARIA
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- Imprenditori individuali commerciali non piccoli
- società di persone (tranne le società semplici)
- società di capitali
- società cooperative
- consorzi fra imprenditori con attività esterna
- società consortili
- i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
- le società estere che hanno in Italia la sede amministrativa/secondaria, ovvero l'oggetto principale della loro attività
- aziende speciali e consorzi degli enti locali
- CHI SI ISCRIVE NELLA SEZIONE SPECIALE
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- Sezione speciale alla quale si iscrivono, con diverse qualifiche:
- imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- piccoli imprenditori commerciali
- società semplici
- imprenditori artigiani
- Sezione speciale società tra professionisti alla quale si iscrivono:
- le società tra avvocati
- le società tra professionisti (tenute a iscriversi anche nella sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto)
- Sezione “apposita” per le società ed enti che esercitano attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c.
- Sezione speciale per le imprese sociali, alla quale si iscrivono:
- le organizzazioni private in possesso dei requisiti di impresa sociale, come definita dalla legge n. 118/2005 (se si tratta di società, dovranno iscriversi anche alla Sezione ordinaria)
- le società di Mutuo Soccorso
- Sezione speciale per le Start-innovative e gli Incubatori certificati (tenute a iscriversi anche alla Sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto);
- Sezione speciale per le Piccole e Medie Imprese Innovative (PMI), tenute a iscriversi anche alla Sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto.
- Sezione speciale alla quale si iscrivono, con diverse qualifiche:
- LA PUBBLICITA’ LEGALE
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All’iscrizione di soggetti, atti e fatti e al deposito di atti nel Registro delle imprese conseguono precisi effetti giuridici, il registro infatti è uno strumento di pubblicità legale, costitutiva o dichiarativa, ma anche di mera pubblicità-notizia, secondo quanto dispongono le singole norme che prevedono e disciplinano le iscrizioni e i depositi nello stesso
In base all’effetto che la legge attribuisce all’iscrizione nel Registro delle Imprese, si distingue fra:
- pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di società di capitale);
- pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone);
- pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, consente cioè di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico. Tale tipologia di pubblicità è per lo più riconducibile all’iscrizione nelle Sezioni speciali (con alcune eccezioni: ad esempio, l’iscrizione nella Sezione speciale degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici ha efficacia anche dichiarativa, oltre che di pubblicità notizia).
- SPORTELLO CONSULENZA PRATICHE IMPRESE
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Presso lo sportello di consulenza è possibile:
- richiedere le informazioni relative a:
- modalità, termini e importi per la presentazione di domande di iscrizione o deposito e di denunce REA;
- requisiti per il legittimo avvio di attività economiche regolamentate;
- stato di avanzamento dell'iter delle domande/denunce già presentate;
- presentare esclusivamente le denunce relative ai soggetti only REA su supporto informatico (cd, USB) o su supporto cartaceo.
Lo sportello Consulenza è aperto il martedì e il giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e l'accesso è consentito solo su prenotazione dalla piattaforma web.
- richiedere le informazioni relative a:
Riferimenti Servizio
Conservatore del Registro delle Imprese: dr.ssa Franca Tiloca
Responsabile Servizio: dr.ssa Anna Bianca Cuccuru
mail: registro.imprese@ss.camcom.it
Sportello Telefonico: +39 0792080274
