Il Mediatore Marittimo è un professionista indipendente che esercita l’attività di mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art.1 legge n.478/1968).
- FUNZIONI PRINCIPALI
Mediazione:
Interviene in modo imparziale per aiutare compratore e venditore (o locatore e conduttore) a raggiungere un accordo su contratti di compravendita, locazione, noleggio e trasporto di cose o persone.
Consulenza:
Fornisce consulenza professionale, assistendo i clienti durante tutto il processo e fornendo informazioni sulla valutazione e la sicurezza dell’affare.
Ricerca e assistenza:
Può cercare sul mercato le imbarcazioni che meglio corrispondono alle esigenze e al budget dei clienti e assiste nella gestione delle pratiche amministrative post-vendita.
Negoziazione:
Gestisce le trattative, stabilendo il prezzo e negoziando i termini della vendita, della locazione o del noleggio.
Gestione dell’affare:
Si occupa di far procedere le trattative, gestendo le pratiche e le comunicazioni tra le parti, e riscuotendo una provvigione da entrambe le parti al momento della conclusione positiva dell’affare.
- IL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI
Il Ruolo è stato soppresso (art. 75 D.Lgs. 59/2010). Le norme che regolano l’attività non sono state sostanzialmente modificate; sono stati apportati solo gli adattamenti necessari al passaggio dall’abolito Ruolo al Registro delle Imprese/REA. Quindi i requisiti e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa sono rimasti in vigore.
Il Ruolo Interprovinciale è rimasto in vigore solo per la Sezione Speciale riservata ai Mediatori Marittimi Pubblici che sono abilitati ad esercitare i pubblici uffici riguardanti gli incarichi a presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
- REQUISITI
Requisiti morali:
- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali:
- Aver conseguito un diploma di scuola media inferiore;
- Aver superato presso la competente Camera di Commercio un esame:
- orale, per l’esercizio dell’attività di mediazione marittima per la sezione ordinaria;
- scritto e orale, per l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi Pubblici Sezione Speciale.
In alternativa, il requisito professionale può essere costituito da:
- essere iscritto nel soppresso ruolo mediatori marittimi tale iscrizione costituisce requisito professionale “permanentemente abilitante” per l’avvio dell’attività;
- oppure
- essere iscritto nell’apposita sezione Rea (Persona Fisica)
Nel caso di Società, tutti i legali rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità (generali, professionali e morali) per svolgere l’attività di mediazione marittima.
L’esercizio professionale della mediazione marittima senza i requisiti previsti dalla normativa, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell’art. 665 del Codice Penale.
ESAMI
La Camera di Commercio di Cagliari è competente per i residenti o aventi domicilio professionale nella Regione Sardegna.
Successivamente al superamento degli esami, il candidato può iniziare l’attività entro cinque anni dalla data dell’esame.
INCOMPATIBILITÀ
L’esercizio della professione è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
- DEPOSITO CAUZIONALE
Il mediatore marittimo deve costituire un deposito cauzionale di Euro 258,23 per la sezione ordinaria e di Euro 516, 46 per la sezione speciale (art.23 della legge 478/1968).
La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all’adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell’esercizio della professione, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
Svincolo del deposito cauzionale e della polizza assicurativa o bancaria: in seguito alla cessazione dell’attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’esercizio dell’attività.
- AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Le imprese e le persone fisiche che intendono iniziare a svolgere l’attività di mediatore marittimo presentano telematicamente all’ufficio del Registro delle imprese apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
La data di inizio attività deve coincidere con quella di spedizione della pratica in CCIAA (art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010).
La pratica si compila con l’applicativo DIRE, il servizio delle Camere di Commercio per compilare ed inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese (Modelli I1 – I2 – S5 – UL).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA REGISTRO IMPRESE:
Modello MEDIATORI MARITTIMI – Allegato A – Modello sezione SCIA per l’avvio dell’attività e per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante;
Modello MEDIATORI MARITTIMI – Allegato B – Intercalare Requisiti – per tutti gli altri soggetti obbligati (preposti/soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa);
Modello Antimafia;
Deposito cauzionale presso la Ragioneria territoriale dello Stato o fidejussione bancaria e assicurativa.
I modelli – sia Allegato A che Allegato B – sono reperibili online oppure generabili su DIRE, in fase di compilazione della pratica, selezionando la voce “Mediatori, agenti, spedizionieri e mediatori marittimi / Direttiva servizi”.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una pratica per ciascuna di esse al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
Per ulteriori dettagli, sul sito camerale, consultare la piattaforma supporto specialistico SARI alla voce ATTIVITA’ REGOLAMENTATE – MEDIATORI MARITTIMI.
