Vidimazioni registri rifiuti D.M. 59/2023

Dal 13 FEBBRAIO 2026 I registri di carico e scarico dei rifiuti in formato cartaceo non possono più essere utilizzati (anche se precedentemente vidimati).

La tracciabilità dei rifiuti sarà gestita esclusivamente in modalità digitale attraverso il portale RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.


Deroga:
In deroga all'obbligo di vidimazione digitale ed in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'Art. 188-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2026, che disciplinerà le modalità di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti alle Forze armate, Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tali Amministrazioni - non essendo iscritte al RENTRI - continueranno ad utilizzare il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo.

Le Camere di Commercio sono autorizzate a continuare la vidimazione cartacea dei registri esclusivamente per i suddetti soggetti in deroga.


Soggetti esentati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 ha ridefinito i soggetti obbligati all’iscrizione, prevedendo ulteriori esenzioni per determinati soggetti. 

I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire  il nuovo modello.

Per maggiori informazioni si suggerisce di consultare:

 

Ufficio Ambiente

Indirizzo: Via Roma 74 – 07100 Sassari
e-mail: ambiente@ss.camcom.it
Telefono: 079 2080314

Ultima modifica
Ven, 27/03/2026 - 10:31