Condizioni per il ravvedimento operoso
L’omesso o insufficiente versamento del diritto annuale (per il quale è possibile applicare il ravvedimento operoso) può essere regolarizzato entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione mediante il contestuale pagamento:
1. del tributo dovuto (cod. trib. 3850);
2. della sanzione ridotta (cod. trib. 3852) pari al 6% del tributo dovuto (1/5 del minimo del 30%).
Questi versamenti devono essere eseguiti con il modello F24 compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali”, utilizzando il “codice ente” SS e indicando come “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (il ravvedimento è possibile solo per l’anno 2015).
I versamenti effettuati utilizzando il codice 3850 possono essere compensati con altri tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852 (interessi e sanzioni).
A chi rivolgersi
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Pec: cciaa@ss.legalmail.camcom.it
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Tel. 0789 66122 | 0789 69580
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