Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni devono rendere pubblici e mantenere aggiornati i dati relativi alla propria organizzazione. Di conseguenza, sono pubblicati i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; 

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

 

Come da Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 (Nuovi 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
2° schema:  Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13 D.Lgs. 33/2013).

 

Riferimento normativo:
D. Lgs. 33/2013, art. 13, comma 1, lett. a,b,c

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Ultima modifica
Mar, 26/05/2026 - 16:54